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D.M. 28 Giugno 2024, n. 127

EoW rifiuti inerti: pubblicato il D.M. 127/24

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.213 del 11-09-2024

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto 28 giugno 2024, n. 127 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ovvero il nuovo regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 26 settembre e abrogherà, sostituendolo, il D.M. 27 settembre 2022, n. 152.

Il regolamento, che si compone di 9 articoli e 3 allegati, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, si legge che “in via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva”.

Secondo quanto previsto dall’art. 3, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.

Ai sensi dell’art. 4, l’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.

Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato, secondo quanto stabilito dall’art. 5, è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Inoltre, è tenuto ad attestare il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto mediante dichiarazione di conformità, da redigere utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3.

E’ inoltre necessario che il produttore di aggregato recuperato si doti di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, comprensivo del controllo della qualità e dell’automonitoraggio.

Ai fini dell’adeguamento ai criteri previsti dal regolamento, il provvedimento stabilisce che il produttore dell’aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, deve presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica valuta l’opportunità di procedere ad una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Leggi testo completo legge

Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente  regolamento  stabilisce  i  criteri  specifici  nel
rispetto dei quali i rifiuti  inerti  derivanti  dalle  attivita'  di
costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti  inerti  di  origine
minerale, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),  ed
elencati alle Tabelle 1  e  2  dell'allegato  1,  cessano  di  essere
qualificati come rifiuti a seguito  di  operazioni  di  recupero,  ai
sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. In via  preferenziale,  i  rifiuti  inerti  dalle  attivita'  di
costruzione e di demolizione ammessi  alla  produzione  di  aggregati
recuperati  provengono  da   manufatti   sottoposti   a   demolizione
selettiva. 
  2. Le operazioni di  recupero  finalizzate  alla  cessazione  della
qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non
elencati nell'Allegato 1, Tabella  1,  punti  1  e  2,  del  presente
regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato  e  destinati  a
scopi specifici differenti rispetto a quelli  previsti  dall'articolo
4, sono soggette al rilascio o al  rinnovo  delle  autorizzazioni  ai
sensi  dell'articolo  184-ter,  comma   3,   del   medesimo   decreto
legislativo. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche'
le seguenti: 
    a) «rifiuti inerti derivanti dalle  attivita'  di  costruzione  e
demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di  costruzione  e
demolizione identificati  al  capitolo  17  dell'elenco  europeo  dei
rifiuti di cui alla decisione della  Commissione  2000/532/Ce  del  3
maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1,  punto  1,  del
presente regolamento; 
    b) «altri rifiuti inerti di  origine  minerale»:  i  rifiuti  non
appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei  rifiuti  di  cui
alla   decisione   della   Commissione   2000/532/Ce   ed    elencati
nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento; 
    c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi derivanti  dalle  attivita'
di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale  che
non subiscono  alcuna  trasformazione  fisica,  chimica  o  biologica
significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti
ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che,
in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti  nocivi
tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana; 
    d)  «aggregato  riciclato»:  aggregato  minerale  risultante  dal
recupero  di  rifiuti   di   materiale   inorganico   precedentemente
utilizzato nelle costruzioni; 
    e)  «aggregato  artificiale»:  aggregato  di   origine   minerale
risultante  dal  recupero  di  rifiuti  derivante  da   un   processo
industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo; 
    f) «aggregato  recuperato»:  aggregato  riciclato  o  artificiale
prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di
essere tali a seguito di  una  o  piu'  operazioni  di  recupero  nel
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma  1,  del
decreto legislativo  n.  152  del  2006,  e  delle  disposizioni  del
presente regolamento; 
    g) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore
ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato; 
    h)  «produttore  di  aggregato  recuperato»  o  «produttore»:  il
gestore dell'impianto autorizzato  per  la  produzione  di  aggregato
recuperato; 
    i) «dichiarazione di conformita'»: la  dichiarazione  sostitutiva
di certificazioni e dell'atto di notorieta' rilasciata dal produttore
ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante  le  caratteristiche
dell'aggregato recuperato; 
    l)   «autorita'    competente»:    l'autorita'    che    rilascia
l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della  Parte  II  o  del
Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152  del
2006, ovvero l'autorita'  destinataria  della  comunicazione  di  cui
all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo. 
                               Art. 3 
 
     Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto 
 
  1. Ai fini dell'articolo 1,  comma  1,  e  ai  sensi  dell'articolo
184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i  rifiuti
inerti derivanti dalle attivita' di costruzione e demolizione  e  gli
altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo
2, comma 1, lettere a) e b), del  presente  regolamento,  cessano  di
essere qualificati come rifiuti e  sono  qualificati  come  aggregato
recuperato se  l'aggregato  riciclato  o  artificiale  derivante  dal
trattamento di recupero e' conforme ai criteri di cui all'Allegato 1. 
                               Art. 4 
 
                 Scopi specifici di utilizzabilita' 
 
  1. L'aggregato recuperato e' utilizzabile  esclusivamente  per  gli
scopi specifici elencati nell'Allegato 2. 
                               Art. 5 
 
Responsabilita'  del  produttore,  dichiarazione  di  conformita'   e
  modalita' di prelievo e detenzione dei campioni 
 
  1. In conformita' a quanto previsto dagli articoli  184,  comma  5,
188, comma 4, e 193 del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  il
produttore  del  rifiuto  destinato  alla  produzione  di   aggregato
recuperato e' responsabile della corretta attribuzione dei codici dei
rifiuti e delle caratteristiche  di  pericolo  dei  rifiuti,  nonche'
della compilazione del  formulario  di  identificazione  del  rifiuto
(FIR). 
  2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 e'  attestato  dal
produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazioni e di atto di notorieta' ai sensi degli articoli  46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato  prodotto.  La
dichiarazione di conformita' e' inviata  all'Autorita'  competente  e
all'Agenzia    regionale    per    la    protezione     dell'ambiente
territorialmente competente entro sei mesi dalla data  di  produzione
del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque  prima
dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni sono redatte
utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 e sono inviate, anche  in
forma cumulativa, con una delle modalita' di cui all'articolo 65  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  3.  Il  produttore  di  aggregato   recuperato   conserva,   presso
l'impianto di produzione o presso  la  propria  sede  legale,  copia,
anche in formato elettronico, della dichiarazione di  conformita'  di
cui al comma 2, per un periodo di cinque anni dalla  data  dell'invio
della stessa  all'Autorita'  competente,  mettendola  a  disposizione
delle autorita' di controllo. 
  4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui
all'articolo 3, il produttore  di  aggregato  recuperato  preleva  un
campione da ogni lotto di  aggregato  prodotto  in  conformita'  alla
norma  UNI  10802,  eventualmente  avvalendosi  delle  modalita'   di
campionamento dei rifiuti da costruzione di  cui  alla  norma  UNI/TR
11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di  produzione
o presso la propria sede legale per un  anno  dalla  data  dell'invio
della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la  produzione  del
lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformita'
e idoneita' volte al controllo del rispetto delle norme  tecniche  di
cui alla Tabella 5,  il  campione  per  ciascun  lotto  di  aggregato
recuperato deve essere prelevato in conformita' alla norma UNI 932-1.
Le modalita' di conservazione del campione sono tali da garantire  la
non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche  dell'aggregato
recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione  delle
analisi. 
                               Art. 6 
 
                         Sistema di Gestione 
 
  1. Il  produttore  di  aggregato  recuperato,  eventualmente  anche
tramite l'accesso a  procedure  di  accreditamento,  si  dota  di  un
sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto  dei  criteri  di
cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualita'
e dell'automonitoraggio. 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  4  relative
all'obbligo di conservazione  del  campione  non  si  applicano  alle
imprese registrate ai sensi del regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  novembre  2009,  e  alle
imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001,
rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. 
                               Art. 7 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento,  acquisiti  i  dati  di  monitoraggio  relativi
all'attuazione delle disposizioni stabilite dal  medesimo  attraverso
il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) di cui
all'articolo 184-ter, comma 3-septies, del decreto legislativo n. 152
del 2006, il Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
valuta l'opportunita' di procedere ad una revisione dei  criteri  per
la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 3. 
                               Art. 8 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1.  Ai  fini  dell'adeguamento  ai  criteri  di  cui  al   presente
regolamento,   il   produttore   dell'aggregato   recuperato,   entro
centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  dello  stesso,  presenta
all'autorita'  competente  un   aggiornamento   della   comunicazione
effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n.  152
del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione  concessa
ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del  Titolo
III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.  Per
le procedure semplificate continuano ad  applicarsi  le  disposizioni
del decreto del Ministro dell'ambiente 5  febbraio  1998,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4  e  ai
valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2,
nonche' le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto. 
  2. Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni
effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n.  152
del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del  Capo  IV,  del
Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della  Parte  II
del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in
conformita' ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Nel caso in
cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione
sia in fase di rinnovo ai sensi  degli  articoli  29-octies,  o  208,
comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006,  i  produttori  di
aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa,  in
conformita' ai titoli oggetto di rinnovo. 
  3.   Gli   aggregati   recuperati   prodotti   fino   al    momento
dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento o del rinnovo di cui ai
commi 1 e 2 possono continuare ad essere gestiti in conformita'  alla
comunicazione effettuata  ai  sensi  dell'articolo  216  del  decreto
legislativo n.  152  del  2006  o  nel  rispetto  dell'autorizzazione
efficace al momento  della  richiesta  di  aggiornamento  o  rinnovo,
concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della  Parte  IV  ovvero
del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto. 
  4. Fatta salva l'immediata applicabilita' dell'articolo 5, comma 4,
i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri
contenuti  nel  presente  regolamento,  a  seguito   dell'ottenimento
dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del  decorso
dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata. 
  5. Gli Allegati  1,  2  e  3  costituiscono  parte  integrante  del
presente regolamento. 
                               Art. 9 
 
                             Abrogazioni 
 
  1.  Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica 27 settembre 2022, n.  152,  e'  abrogato  dalla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 28 giugno 2024 
 
                                         Il Ministro: Pichetto Fratin 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 3320 
                                                           Allegato 1 
 
                            (Articolo 3) 
 
a) Rifiuti ammissibili 
    Per la  produzione  di  aggregato  recuperato  sono  utilizzabili
esclusivamente  i  rifiuti  inerti  derivanti  dalle   attivita'   di
costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1,
punto 1, e  gli  altri  rifiuti  inerti  non  pericolosi  di  origine
minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.  Non  sono  ammessi  alla
produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. 
    Non sono altresi' ammessi alla produzione di aggregato recuperato
rifiuti identificati  dal  codice  EER  170504  provenienti  da  siti
contaminati sottoposti a procedimento di bonifica. 
 
Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato 
 
      
 
                 +---------------------------------+
                 |1. Rifiuti inerti dalle attivita'|
                 |di costruzione e demolizione     |
                 |(Capitolo 17 dell'elenco europeo |
                 |dei rifiuti) 170101 Cemento      |
                 |170102 Mattoni 170103 Mattonelle |
                 |e ceramiche 170107 Miscugli o    |
                 |scorie di cemento, mattoni,      |
                 |mattonelle e ceramiche, diverse  |
                 |da quelle di cui alla voce 170106|
                 |170302 Miscele bituminose diverse|
                 |da quelle di cui alla voce 170301|
                 |170504 Terre e rocce da scavo,   |
                 |diverse da quelle di cui alla    |
                 |voce 170503, escluse quelle      |
                 |provenienti da siti contaminati  |
                 |oggetto di bonifica 170508       |
                 |Pietrisco per massicciate        |
                 |ferroviarie, diverso da quello di|
                 |cui alla voce 170507 170904      |
                 |Rifiuti misti dell'attivita' di  |
                 |costruzione e demolizione,       |
                 |diversi da quelli di cui alle    |
                 |voci 170901,170902 e 170903      |
                 +---------------------------------+
                 |2. Altri rifiuti inerti di       |
                 |origine minerale (non            |
                 |appartenenti al Capitolo 17      |
                 |dell'elenco europeo dei rifiuti) |
                 |010408 Scarti di ghiaia e        |
                 |pietrisco, diversi da quelli di  |
                 |cui alla voce 010407 010409      |
                 |Scarti di sabbia e argilla 010410|
                 |Polveri e residui affini, diversi|
                 |da quelli di cui alla voce 010407|
                 |010413 Rifiuti prodotti dal      |
                 |taglio e dalla segagione della   |
                 |pietra, diversi da quelli di cui |
                 |alla voce 010407 101201 Residui  |
                 |di miscela di preparazione non   |
                 |sottoposti a trattamento termico |
                 |101206 Stampi di scarto          |
                 |costituiti esclusivamente da     |
                 |sfridi e scarti di prodotti      |
                 |ceramici crudi smaltati e cotti  |
                 |oda sfridi di laterizio cotto e  |
                 |argilla espansa eventualmente    |
                 |ricoperti con smalto crudo in    |
                 |concentrazione < 10% in peso     |
                 |101208 Scarti di ceramica,       |
                 |mattoni, mattonelle e materiali  |
                 |da costruzione (sottoposti a     |
                 |trattamento termico) 101311      |
                 |Rifiuti della produzione di      |
                 |materiali compositi a base di    |
                 |cemento, diversi da quelli di cui|
                 |alle voci 101309 e 101310 120117 |
                 |Residui di materiale di          |
                 |sabbiatura, diversi da quelli di |
                 |cui alla voce 120116 costituiti  |
                 |esclusivamente da sabbie abrasive|
                 |di scarto 191209 Minerali (ad    |
                 |esempio, sabbia, rocce, inerti)  |
                 |200301 Rifiuti urbani non        |
                 |differenziati, limitatamente alla|
                 |frazione inerte dei rifiuti      |
                 |abbandonati provenienti da       |
                 |attivita' di costruzione e       |
                 |demolizione.                     |
                 +---------------------------------+
 
b) Verifiche sui rifiuti in ingresso 
    Le verifiche sui rifiuti ammessi  alla  produzione  di  aggregato
recuperato includono: i) esame della  documentazione  a  corredo  dei
rifiuti in ingresso, ii) controllo visivo, iii)  eventuali  controlli
supplementari. A tal fine, il  produttore  dell'aggregato  recuperato
deve dotarsi di una procedura di accettazione dei  rifiuti  idonea  a
verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste
dal presente regolamento. 
    Per le imprese  registrate  ai  sensi  del  regolamento  (Ce)  n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre
2009, e per le imprese in possesso  della  certificazione  ambientale
Uni En Iso 14001 rilasciata da organizzazione  accreditata  ai  sensi
della normativa vigente, il suddetto sistema e' integrato nel sistema
di gestione ambientale. 
    Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per  la
gestione,  la  tracciabilita'  e   la   rendicontazione   delle   non
conformita' riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei  seguenti
obblighi: 
      esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti  in
ingresso da parte di personale con appropriato livello di  formazione
e addestramento; 
      controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso; 
      accettazione  di  tali   rifiuti   solo   ove   l'esame   della
documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo
sotto il  controllo  di  personale  con  formazione  e  aggiornamento
periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene
separato qualsiasi materiale estraneo; 
      pesatura e  registrazione  dei  dati  relativi  al  carico  dei
rifiuti in ingresso; 
      stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di  cui
al presente regolamento in area dedicata; 
      messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui  alla  Tabella  l
del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi,  la
quale e' strutturata  in  modo  da  impedire  la  miscelazione  anche
accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi; 
      movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato
recuperato  realizzata  da  parte  di  personale  con  formazione   e
aggiornamento periodico in modo da impedire la  contaminazione  degli
stessi con altri rifiuti o materiale estraneo; 
      svolgimento  di  eventuali   controlli   supplementari,   anche
analitici,  a   campione   ovvero   ogniqualvolta   l'analisi   della
documentazione o il controllo visivo indichi tale necessita'. 
 
c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore 
    Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle
attivita' di costruzione e demolizione e degli altri  rifiuti  inerti
di  origine  minerale,  come  definiti  dalle   lettere   a)   e   b)
dell'articolo   2,   finalizzato   alla   produzione   dell'aggregato
recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero  titolo
esemplificativo: 
      la frantumazione, 
      la vagliatura/ selezione granulometrica, 
      la  separazione  della  frazione  metallica  e  delle  frazioni
indesiderate. 
    Il processo di recupero, a seconda del tipo  di  materiale,  puo'
consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare  se
soddisfano i criteri definiti nelle successive  tabelle  2  e  3.  Il
recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite  il
compimento di tutte o alcune delle suddette  fasi,  ovvero  di  altri
processi di tipo meccanico,  si  consegua  il  rispetto  dei  criteri
previsti dal presente regolamento. 
    Durante  la  fase  di  verifica  di  conformita'   dell'aggregato
recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono
organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non  siano
miscelati. 
    Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato  presso
l'impianto di trattamento all'interno del quale  e'  stato  prodotto,
l'aggregato recuperato e' depositato e movimentato all'interno  dello
stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte  salve
tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza  e  prevenzione
nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche. 
 
d) Requisiti di qualita' dell'aggregato recuperato 
 
  d.1) Controlli sull'aggregato recuperato 
    Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto e'  garantito  il
rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 a seconda degli  utilizzi
cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto  previsti
dall'Allegato 2 (articolo 4). 
    I valori limite di concentrazione indicati  nella  terza  colonna
della Tabella  2  si  applicano  ai  lotti  di  aggregato  recuperato
destinati all'utilizzo di cui alla lettera  a)  dell'Allegato  2  del
presente decreto. 
    I valori limite di concentrazione indicati nella  quarta  colonna
della Tabella  2  si  applicano  ai  lotti  di  aggregato  recuperato
destinati agli utilizzi di cui alle lettere b), c), d), e), f)  e  g)
dell'Allegato 2 del presente decreto. 
    Ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi  di  cui
alle lettere h) ed i) si applica esclusivamente il valore  limite  di
concentrazione per  l'amianto  (100  mg/kg,  espressi  come  sostanza
secca) indicato nella quinta colonna della Tabella 2. 
 
         Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite 
 
      
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato 
    Ogni  lotto  di  aggregato  recuperato   prodotto   deve   essere
sottoposto all'esecuzione  del  test  di  cessione  per  valutare  il
rispetto delle concentrazioni limite  dei  parametri  individuati  in
Tabella 3. Sono esclusi dal test di cessione  i  lotti  di  aggregato
recuperato prodotto destinati al confezionamento di  calcestruzzi  di
cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore  o  uguale  di  C
12/15. Sono altresi' esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti
destinati  alla  produzione  di  clinker  per  cemento  e  di  quelli
destinati alla produzione di cemento. 
    Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice
A alla norma UNI 10802 e la metodica  prevista  dalla  norma  UNI  EN
12457-2. 
    Solo nei casi in cui  il  campione  da  analizzare  presenti  una
granulometria molto fine, si deve utilizzare,  senza  procedere  alla
fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga  (20000  G)  per
almeno 10 minuti. 
    Solo dopo tale fase si puo' procedere  alla  successiva  fase  di
filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della  norma  UNI
EN 12457-2. 
 
          Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite 
 
 
=====================================================================
|    Parametri     |   Unita' di misura     |Concentrazioni limite  |
+==================+========================+=======================+
|Nitrati           |mg/l                    |50                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Fluoruri          |mg/l                    |1,5                    |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Cianuri           |microgrammi/l           |50                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Bario             |mg/l                    |1                      |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Rame              |mg/l                    |0,05                   |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Zinco             |mg/l                    |3                      |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Berillio          |microgrammi/l           |10                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Cobalto           |microgrammi/l           |250                    |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Nichel            |microgrammi/l           |10                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Vanadio           |microgrammi/l           |250                    |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Arsenico          |microgrammi/l           |50                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Cadmio            |microgrammi/l           |5                      |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Cromo totale      |microgrammi/l           |50                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Piombo            |microgrammi/l           |50                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Selenio           |microgrammi/l           |10                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Mercurio          |microgrammi/l           |1                      |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|COD               |mg/l                    |30                     |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Solfati           |mg/l                    |750                    |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|Cloruri           |mg/l                    |750                    |
+------------------+------------------------+-----------------------+
|pH                |                        |5,5 < > 12,0           |
+------------------+------------------------+-----------------------+
 
e)  Norme  tecniche  di  riferimento   per   la   certificazione   Ce
dell'aggregato recuperato 
    In Tabella 4 sono riportate le norme tecniche di riferimento  per
l'attribuzione della marcatura Ce all'aggregato recuperato. 
 
          Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione Ce 
 
 
           ===============================================
           |      Norma      |          Titolo           |
           +=================+===========================+
           |                 |Aggregati per materiali non|
           |                 |legati e legati con leganti|
           |                 |idraulici per l'impiego in |
           |                 |opere di ingegneria civile |
           |                 |e nella costruzione di     |
           |UNI EN 13242     |strade                     |
           +-----------------+---------------------------+
           |UNI EN 12620     |Aggregati per calcestruzzo |
           +-----------------+---------------------------+
           |UNI EN 13139     |Aggregati per malta        |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Aggregati per miscele      |
           |                 |bituminose e trattamenti   |
           |                 |superficiali per strade,   |
           |                 |aeroporti e altre aree     |
           |UNI EN 13043     |soggette a traffico        |
           +-----------------+---------------------------+
           |UNI EN 13055     |Aggregati leggeri          |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Aggregati per massicciate  |
           |UNI EN 13450     |per ferrovie               |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Aggregati per opere di     |
           |                 |protezione (armourstone) - |
           |UNI EN 13383-1   |Specifiche                 |
           +-----------------+---------------------------+
           |                 |Miscele bituminose -       |
           |                 |Specifiche del materiale - |
           |                 |Parte 8: Conglomerato      |
           |UNI EN 13108     |bituminoso di recupero     |
           +-----------------+---------------------------+
 
                                                           Allegato 2 
 
                            (Articolo 4) 
 
    L'aggregato recuperato e' utilizzato per: 
      a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; 
      b) realizzazione del corpo  dei  rilevati  di  opere  in  terra
dell'ingegneria civile; 
      c) realizzazione di miscele bituminose e  sottofondi  stradali,
ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; 
      d) realizzazione di strati di fondazione  delle  infrastrutture
di trasporto e di piazzali civili ed industriali; 
      e)  realizzazione  di  strati  accessori   aventi,   a   titolo
esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; 
      f) confezionamento di  miscele  legate  con  leganti  idraulici
(quali,  a   titolo   esemplificativo,   misti   cementati,   miscele
betonabili); 
      g) confezionamento di calcestruzzi; 
      h) produzione di clinker per cemento; 
      i) produzione di cemento. 
    In Tabella 5 si  riporta  un  elenco  delle  norme  tecniche  per
l'utilizzo dell'aggregato recuperato. Ove tali norme  tecniche  siano
sottoposte a modifica, revisione  o  sostituzione,  sara'  necessario
rispettare le norme tecniche cosi'  come  modificate  o  revisionate,
ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate. 
    Tabella  5  -  Elenco  delle  norme   tecniche   per   l'utilizzo
dell'aggregato recuperato 
 
=====================================================================
|                       |Conformita' alle |                         |
|                       |norme armonizzate|                         |
|                       |    europee /    |                         |
|       Impiego         |  prestazioni    |   Idoneita' tecnica     |
+=======================+=================+=========================+
|Realizzazione di       |                 |                         |
|recuperi ambientali,   |                 |                         |
|riempimenti e colmate  |UNI EN 13242     |UNI 11531-1 Prospetto 4a |
+-----------------------+-----------------+-------------------------+
|Realizzazione di opere |                 |                         |
|di protezione          |                 |                         |
|(armourstone)          |UNI EN 13383-1   |UNI EN 13383-1           |
+-----------------------+-----------------+-------------------------+
|Realizzazione del corpo|                 |                         |
|del rilevato           |UNI EN 13242     |UNI 11531-1 Prospetto 4a |
+-----------------------+-----------------+-------------------------+
|Realizzazione di       |                 |                         |
|miscele bituminose e   |                 |                         |
|per sottofondi         |                 |                         |
|stradali, ferroviari,  |                 |                         |
|aeroportuali e di      |UNI EN 13043 UNI |                         |
|piazzali civili ed     |EN 13242 UNI EN  |UNI 11531-1 Capitolato   |
|industriali            |13108-8          |tecnico dell'opera       |
+-----------------------+-----------------+-------------------------+
|Realizzazione di strati|                 |                         |
|di fondazione delle    |                 |                         |
|infrastrutture di      |                 |                         |
|trasporto e di piazzali|UNI EN 13242 UNI |                         |
|civili ed industriali  |EN 13450         |UNI 11531-1 Prospetto 4b |
+-----------------------+-----------------+-------------------------+
|Realizzazione di strati|                 |                         |
|accessori              |UNI EN 13242     |UNI 11531-1 Prospetto 4b |
+-----------------------+-----------------+-------------------------+
|Confezionamento di     |                 |                         |
|miscele legate con     |                 |                         |
|leganti idraulici      |                 |                         |
|(quali a titolo        |                 |UNI EN 14227-1 UNI       |
|esemplificativo misti  |UNI EN 13242 UNI |11531-2 UNI EN 998-1 UNI |
|cementati, miscele     |EN 13139 UNI EN  |EN 998-2 UNI 11104 Tipo  |
|betonabili)            |13055            |B                        |
+-----------------------+-----------------+-------------------------+
|                       |                 |UNI 8520-1 UNI 8520-2 UNI|
|                       |UNI EN 12620 UNI |11104 UNI EN 206         |
|Confezionamento di     |EN 13055 UNI EN  |Appendice E Dm 17 genn.  |
|calcestruzzi           |13242            |2018 NTC: par. 11.2.9.2  |
+-----------------------+-----------------+-------------------------+
|Produzione di clinker  |                 |Standard prestazionali   |
|per cemento            |Non pertinente   |indicati in Tabella 6    |
+-----------------------+-----------------+-------------------------+
|Produzione di cemento  |Non pertinente   |UNI EN 197-6             |
+-----------------------+-----------------+-------------------------+
 
    Tabella 6: parametri prestazionali dell'aggregato recuperato  per
la produzione di Clinker 
 
  =================================================================
  |         Parametri           |Unita' di misura |Valori limite  |
  +=============================+=================+===============+
  |                             |% espresso come  |               |
  |Sostanze organiche (TOC)     |sostanza secca   |2              |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |                             |mg/kg espressi   |               |
  |                             |come sostanza    |               |
  |Mercurio                     |secca            |1              |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |                             |mg/kg espressi   |               |
  |                             |come sostanza    |               |
  |Sommatoria Tallio+Cadmio     |secca            |5              |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |                             |% espresso come  |               |
  |Cloruri come Cl              |sostanza secca   |0,5            |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |                             |% espresso come  |               |
  |Solfati come SO3             |sostanza secca   |2              |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
  |                             |% espresso come  |               |
  |Magnesio come MgO            |sostanza secca   |15             |
  +-----------------------------+-----------------+---------------+
 
    Per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE  come  disposto
dal Regolamento  (UE)  n.  305/2011  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 marzo 2011, ad  esclusione  di  quelli  derogati  dal
medesimo regolamento. 
    Per gli utilizzi di cui alla lettera  f)  e  lettera  g)  debbono
essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del
regolamento  (CE)  n.  1907/2006,  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di  cromo  VI
nel cemento e nelle miscele contenenti cemento. 
                                                           Allegato 3 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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