Top
Preveniamo rischi, costi, I veri esperti con voi sanzioni Risolviamo problemi

D.M. 28 Giugno 2024, n. 127

EoW rifiuti inerti: pubblicato il D.M. 127/24

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.213 del 11-09-2024

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto 28 giugno 2024, n. 127 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ovvero il nuovo regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 26 settembre e abrogherà, sostituendolo, il D.M. 27 settembre 2022, n. 152.

Il regolamento, che si compone di 9 articoli e 3 allegati, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, si legge che “in via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva”.

Secondo quanto previsto dall’art. 3, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.

Ai sensi dell’art. 4, l’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.

Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato, secondo quanto stabilito dall’art. 5, è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Inoltre, è tenuto ad attestare il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto mediante dichiarazione di conformità, da redigere utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3.

E’ inoltre necessario che il produttore di aggregato recuperato si doti di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, comprensivo del controllo della qualità e dell’automonitoraggio.

Ai fini dell’adeguamento ai criteri previsti dal regolamento, il provvedimento stabilisce che il produttore dell’aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, deve presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica valuta l’opportunità di procedere ad una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Leggi testo completo legge

© Riproduzione riservata