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D.M. 27 Settembre 2022, n. 152

EoW rifiuti inerti: pubblicato il DM n. 152 del MITE

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.246 del 20-10-2022

Il 20 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 27 settembre 2022, n.152 del MITE recante il “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, si legge che “in via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva“.

Si prevede altresì che, in conformità all’articolo 184-ter, comma 3, del TUA, le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del medesimo Testo Unico Ambientale.

All’interno del provvedimento si evidenzia poi che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il MITE valuta l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

È necessario osservare che, ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore, deve presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del TUA, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del TUA.

Infine tale provvedimento stabilisce che per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

Leggi testo completo legge

                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152 e, in particolare, il comma 2, secondo e terzo periodo,  dove  si
prevede che «I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita'
a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero,  in  mancanza
di criteri comunitari, caso per  caso  per  specifiche  tipologie  di
rifiuto attraverso uno o piu' decreti del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono,  se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono  conto
di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza  o
dell'oggetto.»; 
  Vista la direttiva n.  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, e, in  particolare,  l'articolo  11,
paragrafo 1, che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri  adottano
misure intese a promuovere la demolizione selettiva  onde  consentire
la rimozione e il trattamento  sicuro  delle  sostanze  pericolose  e
facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita' tramite la
rimozione selettiva dei materiali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per  le  sostanze
chimiche, che modifica la direttiva n. 1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive della Commissione nn. 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  25  novembre  2009,  sull'adesione  volontaria  delle
organizzazioni a  un  sistema  comunitario  di  ecogestione  e  audit
(EMAS), che abroga il regolamento (CE) n.  761/2001  e  le  decisioni
della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio  1998,
recante «Individuazione dei rifiuti non  pericolosi  sottoposti  alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli  31  e  33
del decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22»,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  88  del  16  aprile
1998; 
  Vista la decisione della Commissione n. 2000/532/CE, del  3  maggio
2000, che sostituisce la  decisione  n.  94/3/CE  che  istituisce  un
elenco di rifiuti conformemente all'articolo  1,  lettera  a),  della
direttiva n. 75/442/CEE  del  Consiglio  relativa  ai  rifiuti  e  la
decisione n. 94/904/CE del Consiglio  che  istituisce  un  elenco  di
rifiuti pericolosi ai  sensi  dell'articolo  1,  paragrafo  4,  della
direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi; 
  Considerato che esiste un mercato  per  l'aggregato  recuperato  in
ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la
realizzazione di opere di ingegneria civile,  in  sostituzione  della
materia prima naturale, e possiede un effettivo valore economico, che
sussistono scopi specifici per i quali tale sostanza e' utilizzabile,
nel rispetto dei criteri di cui al presente  regolamento,  e  che  la
medesima rispetta la normativa e gli standard  esistenti  applicabili
ai prodotti; 
  Considerato  che  dall'istruttoria   effettuata   e'   emerso   che
l'aggregato recuperato, che soddisfa i criteri  di  cui  al  presente
regolamento, non comporta impatti complessivi negativi  sulla  salute
umana o sull'ambiente; 
  Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della  direttiva  (UE)
n. 2015/1535 che prevede una procedura di  informazione  nel  settore
delle regolamentazioni tecniche e delle regole  relative  ai  servizi
della societa' dell'informazione, effettuata con nota  del  10  marzo
2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 27 giugno 2022, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente  regolamento  stabilisce  i  criteri  specifici  nel
rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione  e
di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni  di
recupero,  cessano  di  essere  qualificati  come  rifiuti  ai  sensi
dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
In via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di  aggregati
recuperati  provengono  da   manufatti   sottoposti   a   demolizione
selettiva. 
  2. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 3,
del decreto legislativo n. 152 del 2006, le  operazioni  di  recupero
aventi a oggetto rifiuti non  elencati  all'Allegato  1,  tabella  1,
punti 1 e 2, del presente  regolamento  finalizzate  alla  cessazione
della qualifica di rifiuto sono soggette al  rilascio  o  al  rinnovo
delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui  al
Titolo III-bis della parte seconda del medesimo  decreto  legislativo
n. 152 del 2006. 
                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche'
le seguenti: 
    a) «rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e demolizione»:
i rifiuti derivanti dalle operazioni  di  costruzione  e  demolizione
identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei  rifiuti  di  cui
alla decisione della Commissione 2000/532/CE del  3  maggio  2000,  e
indicati al punto 1 della  tabella  1  dell'Allegato  1  al  presente
regolamento; 
    b) «altri rifiuti inerti di  origine  minerale»:  i  rifiuti  non
appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei  rifiuti  di  cui
alla decisione della Commissione 2000/532/CE e indicati  al  punto  2
della tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento; 
    c)  «rifiuti  inerti»:  i  rifiuti  solidi  dalle  attivita'   di
costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine  minerale
che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica  o  biologica
significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non  bruciano  ne'
sono  soggetti  ad  altre  reazioni  fisiche  o  chimiche,  non  sono
biodegradabili  e,  in  caso  di  contatto  con  altre  materie,  non
comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o
danno alla salute umana; 
    d) «aggregato recuperato»: i rifiuti di cui alle lettere a) e  b)
che hanno cessato di essere tali a seguito di una o  piu'  operazioni
di  recupero  nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui  all'articolo
184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del  2006,  e  delle
disposizioni del presente regolamento; 
    e) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore
ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato; 
    f)  «produttore  di  aggregato  recuperato»  o  «produttore»:  il
gestore dell'impianto autorizzato  per  la  produzione  di  aggregato
recuperato; 
    g) «dichiarazione di conformita'»: la  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di  notorieta'  rilasciata  dal  produttore  attestante  le
caratteristiche dell'aggregato recuperato, di cui all'articolo 5; 
    h)   «autorita'    competente»:    l'autorita'    che    rilascia
l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della  Parte  II  o  del
Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152  del
2006, ovvero l'autorita'  destinataria  della  comunicazione  di  cui
all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo. 
                               Art. 3 
 
     Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto 
 
  1. Ai fini dell'articolo 1 e ai  sensi  dell'articolo  184-ter  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti dalle attivita'
di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti  inerti  di  origine
minerale, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), del presente regolamento, cessano di  essere  qualificati  come
rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato  se  l'aggregato
recuperato e' conforme ai criteri di cui all'Allegato 1. 
                               Art. 4 
 
                 Scopi specifici di utilizzabilita' 
 
  1. L'aggregato recuperato e' utilizzabile  esclusivamente  per  gli
scopi specifici elencati nell'Allegato 2. 
                               Art. 5 
 
              Dichiarazione di conformita' e modalita' 
                     di detenzione dei campioni 
 
  1. In conformita' a quanto previsto dagli articoli  184,  comma  5,
188, comma 4, e 193 del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  il
produttore  del  rifiuto  destinato  alla  produzione  di   aggregato
recuperato e' responsabile della corretta attribuzione dei codici dei
rifiuti e delle caratteristiche  di  pericolo  dei  rifiuti,  nonche'
della compilazione del  formulario  di  identificazione  del  rifiuto
(FIR). 
  2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 e'  attestato  dal
produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  redatta  per
ciascun lotto di  aggregato  recuperato  prodotto.  La  dichiarazione
sostitutiva e' redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 ed
e' inviata con una delle modalita' di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  all'autorita'   competente   e
all'Agenzia    regionale    per    la    protezione     dell'ambiente
territorialmente competente. 
  3.  Il  produttore  di  aggregato   recuperato   conserva,   presso
l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della
dichiarazione di cui  al  comma  2,  anche  in  formato  elettronico,
mettendola  a  disposizione  delle  autorita'  di  controllo  che  la
richiedono. 
  4. Ai fini  della  prova  della  sussistenza  dei  criteri  di  cui
all'articolo 3, il produttore di aggregato  recuperato  conserva  per
cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede
legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine  del
processo produttivo di ciascun  lotto  di  aggregato  recuperato,  in
conformita' alla norma UNI 10802. Le modalita' di  conservazione  del
campione  sono  tali  da   garantire   la   non   alterazione   delle
caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e
idonee a consentire la ripetizione delle analisi. 
                               Art. 6 
 
                         Sistema di gestione 
 
  1. Il produttore di aggregato  recuperato  applica  un  sistema  di
gestione della qualita' secondo la norma UNI EN ISO 9001  certificato
da un'organizzazione accreditata ai sensi  della  normativa  vigente,
atto a  dimostrare  il  rispetto  dei  criteri  di  cui  al  presente
regolamento. Il manuale della qualita'  deve  essere  comprensivo  di
procedure  operative  per  il  controllo  delle  caratteristiche   di
conformita'  ai  criteri  di  cui  all'Allegato  1,  del   piano   di
campionamento e dell'automonitoraggio. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, non si applicano
alle imprese registrate ai sensi del regolamento  (CE)  n.  1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e  alle
imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001,
rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. 
                               Art. 7 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento,  acquisiti  i  dati  di  monitoraggio  relativi
all'attuazione  delle  disposizioni  stabilite   dal   medesimo,   il
Ministero della transizione ecologica valuta  l'opportunita'  di  una
revisione dei criteri per la cessazione della  qualifica  di  rifiuto
dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere  a)  e  b),  per
tenere  conto,  ove  necessario,  delle  evidenze  emerse   in   fase
applicativa. 
                               Art. 8 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1.  Ai  fini  dell'adeguamento  ai  criteri  di  cui  al   presente
regolamento, il produttore, entro centottanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorita' competente  un
aggiornamento della comunicazione effettuata ai  sensi  dell'articolo
216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando  la  quantita'
massima    recuperabile,    o     un'istanza     di     aggiornamento
dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I  della
Parte IV ovvero  del  Titolo  III-bis  della  Parte  II  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano
ad applicarsi le  seguenti  disposizioni  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile
1998: i  limiti  quantitativi  previsti  dall'allegato  4,  le  norme
tecniche di cui all'allegato  5,  nonche'  i  valori  limite  per  le
emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2. 
  2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i materiali  gia'
prodotti alla data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento
nonche' quelli che risultano in esito alle procedure di recupero gia'
autorizzate   possono   essere   utilizzati   in   conformita'   alla
comunicazione effettuata  ai  sensi  dell'articolo  216  del  decreto
legislativo n.  152  del  2006  o  nel  rispetto  dell'autorizzazione
concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della  Parte  IV  ovvero
del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto. 
  3. Gli allegati  1,  2  e  3  costituiscono  parte  integrante  del
presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 27 settembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Cingolani 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, reg.ne n. 2628 
                                                  Allegato 1 (Art. 3) 
a) Rifiuti ammissibili 
    Per la  produzione  di  aggregato  recuperato  sono  utilizzabili
esclusivamente i rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione  e  di
demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1,  punto  1,  e  i
rifiuti inerti non pericolosi  di  origine  minerale  elencati  nella
Tabella 1, punto 2. 
    Non sono  ammessi  alla  produzione  di  aggregato  recuperato  i
rifiuti dalle attivita' di costruzione e di demolizione abbandonati o
sotterrati. 
 
Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato 
 
  1. Rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e  di  demolizione
(Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) 
 
  170101 Cemento 
 
  170102 Mattoni 
 
  170103 Mattonelle e ceramiche 
 
  170107 Miscugli  o  scorie  di  cemento,  mattoni,   mattonelle   e
  ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 
 
  170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 
 
  170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui  alla  voce
  170503 
 
  170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello  di
  cui alla voce 170507 
 
  170904 Rifiuti misti dell'attivita' di costruzione  e  demolizione,
  diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 
 
  2. Altri rifiuti inerti di origine minerale  (non  appartenenti  al
Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti) 
 
  010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui  alla
  voce 010407 
 
  010409 Scarti di sabbia e argilla 
 
  010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce
  010407 
 
  010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della  pietra,
  diversi da quelli di cui alla voce 010407 
 
  101201 Residui  di  miscela  di  preparazione  non   sottoposti   a
  trattamento termico 
 
  101206 Stampi di  scarto  costituiti  esclusivamente  da  sfridi  e
  scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da  sfridi  di
  laterizio cotto  e  argilla  espansa  eventualmente  ricoperti  con
  smalto crudo in concentrazione <10% in peso 
 
  101208 Scarti di  ceramica,  mattoni,  mattonelle  e  materiali  da
  costruzione (sottoposti a trattamento termico) 
 
  101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi  a  base  di
  cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 
 
  120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui
  alla voce 120116 costituiti esclusivamente da  sabbie  abrasive  di
  scarto 
 
  191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce) 
 
b) Verifiche sui rifiuti in ingresso 
    I rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato  devono
essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti
in  ingresso,  a  controllo  visivo  e,  qualora  se  ne  ravveda  la
necessita', a controlli supplementari. 
    A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve  dotarsi
di un sistema per il controllo di accettazione  dei  rifiuti  atto  a
verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste
dal presente regolamento. 
    Per le imprese  registrate  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre
2009, e per le imprese in possesso  della  certificazione  ambientale
UNI EN ISO 14001 rilasciata da organizzazione  accreditata  ai  sensi
della normativa vigente, il suddetto sistema e' integrato nel sistema
di gestione ambientale. 
    Il  sistema  deve  garantire  almeno  il  rispetto  dei  seguenti
obblighi e presuppone la predisposizione  di  una  procedura  per  la
gestione,  la  tracciabilita'  e   la   rendicontazione   delle   non
conformita' riscontrate: 
      esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti  in
ingresso da parte di personale con appropriato livello di  formazione
e addestramento; 
      controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso; 
      accettazione  di  tali   rifiuti   solo   ove   l'esame   della
documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo
sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento almeno
biennale che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e  mantiene
separato qualsiasi materiale estraneo; 
      pesatura e  registrazione  dei  dati  relativi  al  carico  dei
rifiuti in ingresso; 
      stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di  cui
al presente regolamento in area dedicata; 
      messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui  alla  tabella  l
del presente Allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi,  la
quale e' strutturata  in  modo  da  impedire  la  miscelazione  anche
accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi; 
      movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato
recuperato  realizzata  da  parte  di  personale  con  formazione   e
aggiornamento almeno biennale in modo da impedire  la  contaminazione
degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo; 
      svolgimento di  controlli  supplementari,  anche  analitici,  a
campione ovvero ogniqualvolta l'analisi  della  documentazione  o  il
controllo visivo indichi tale necessita'. 
c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore 
    Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle
attivita' di costruzione e demolizione e degli altri  rifiuti  inerti
di  origine  minerale,  come  definiti  dalle   lettere   a)   e   b)
dell'articolo   2,   finalizzato   alla   produzione   dell'aggregato
recuperato,  avviene  mediante  fasi  meccaniche  e  tecnologicamente
interconnesse, quali, a mero titolo esemplificativo: 
      la macinazione, 
      la vagliatura, 
      la selezione granulometrica, 
      la  separazione  della  frazione  metallica  e  delle  frazioni
indesiderate. 
    Il processo di recupero, a seconda  del  tipo  di  materiale,  si
realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi,
ovvero di altri processi di tipo meccanico che consentano il rispetto
dei criteri previsti dal presente regolamento. 
    Durante  la  fase  di  verifica  di  conformita'   dell'aggregato
recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono
organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non  siano
miscelati. 
    In  attesa  del  trasporto  al  sito  di  utilizzo,   l'aggregato
recuperato e' depositato e movimentato nell'impianto in cui e'  stato
prodotto e nelle aree di deposito  adibite  allo  scopo.  Sono  fatte
salve tutte  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  sicurezza  e
prevenzione nei luoghi di  lavoro  e  le  disposizioni  autorizzative
specifiche. 
d) Requisiti di qualita' dell'aggregato recuperato 
d.1) Controlli sull'aggregato recuperato 
    Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto e'  garantito  il
rispetto dei parametri di cui alla tabella 2. 
 
         Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite 
 
 
=====================================================================
|                        |                        | Concentrazioni  |
|       Parametri        |    Unita' di misura    |     limite      |
+========================+========================+=================+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|        Amianto         |     sostanza secca     |     100(1)      |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|(IDROCARBURI AROMATICI) |                        |                 |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|        Benzene         |    sostanza secca      |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|      Etilbenzene       |    sostanza secca      |       0.5       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|        Stirene         |     sostanza secca     |       0.5       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|        Toluene         |     sostanza secca     |       0.5       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|         Xilene         |     sostanza secca     |       0.5       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|  Sommatoria organici   |                        |                 |
| aromatici (da 20 a 23) |  mg/kg espressi come   |                 |
|          (²)           |     sostanza secca     |        1        |
+------------------------+------------------------+-----------------+
| (IDROCARBURI AROMATICI |                        |                 |
|      POLICICLICI)      |                        |                 |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|   Benzo(a)antracene    |     sostanza secca     |       0.5       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|     Benzo(a)pirene     |     sostanza secca     |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|  Benzo(b)flourantene   |     sostanza secca     |       0.5       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|  Benzo(k)fluorantene   |     sostanza secca     |       0.5       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|Benzo(g, h, i­) perilene|     sostanza secca     |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|        Crisene         |     sostanza secca     |        5        |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|   Dibenzo(a,e)pirene   |     sostanza secca     |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|   Dibenzo(a,l)pirene   |     sostanza secca     |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|   Dibenzo(a,i)pirene   |     sostanza secca     |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|   Dibenzo(a,h)pirene   |     sostanza secca     |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
| Dibenzo(a,h) antracene |     sostanza secca     |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|      Indenopirene      |     sostanza secca     |       0.1       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|         Pirene         |     sostanza secca     |        5        |
+------------------------+------------------------+-----------------+
| Sommatoria policiclici |                        |                 |
| aromatici (da 25 a 34) |  mg/kg espressi come   |                 |
|          (³)           |     sostanza secca     |       10        |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|         Fenolo         |     sostanza secca     |        1        |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|          PCB           |     sostanza secca     |      0.06       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|          C>12          |     sostanza secca     |       50        |
+------------------------+------------------------+-----------------+
|                        |  mg/kg espressi come   |                 |
|         Cr VI          |     sostanza secca     |        2        |
+------------------------+------------------------+-----------------+
| Materiali galleggianti |                        |                 |
|          (4)           |         cm³/kg         |       <5        |
+------------------------+------------------------+-----------------+
| Frazioni estranee (4)  |       % in peso        |       <1%       |
+------------------------+------------------------+-----------------+
 
    (1) Corrispondente  al  limite  di  rilevabilita'  della  tecnica
analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di  rilevabilita').
In  ogni  caso  dovra'  utilizzarsi  la   metodologia   ufficialmente
riconosciuta per  tutto  il  territorio  nazionale  che  consenta  di
rilevare valori di concentrazione inferiori. 
    (2) Sommatoria organici aromatici (da  20  a  23):20-Etilbenzene,
21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene,  secondo  la  numerazione  di  cui
all'Allegato 5 alla parte quarta del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152. 
    (3)   Sommatoria   policiclici   aromatici   (da   25   a    34):
25-Benzo(a)antracene,   26-Benzo(a)pirene,    27-Benzo(b)fluorantene,
28-Benzo(k,)fluoranten,     29-Benzo(g,h,i,)perilene,     30-Crisene,
31-Dibenzo(a,e)pirene, 32- Dibenzo(a,l)pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene,
34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui  all'Allegato  5
alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    (4) Ove non definito da standard tecnici applicabili. 
d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato 
    Ogni lotto di aggregato recuperato  prodotto,  ad  esclusione  di
quelli destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alla Norma
UNI EN 12620 con classe di resistenza Rck/leq ≥ 15 MPa,  deve  essere
sottoposto all'esecuzione  del  test  di  cessione  per  valutare  il
rispetto delle concentrazioni limite  dei  parametri  individuati  in
tabella 3. 
    Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice
A alla norma UNI 10802 e la metodica  prevista  dalla  norma  UNI  EN
12457-2. 
    Solo nei casi in cui  il  campione  da  analizzare  presenti  una
granulometria molto fine, si deve utilizzare,  senza  procedere  alla
fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga  (20000  G)  per
almeno 10 minuti. 
    Solo dopo tale fase si puo' procedere  alla  successiva  fase  di
filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della  norma  UNI
EN 12457-2.  
 
          Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite  
 
 
 
=====================================================================
|    Parametri    |   Unita' di misura    |  Concentrazioni limite  |
+=================+=======================+=========================+
|     Nitrati     |         mg/l          |           50            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|    Fluoruri     |         mg/l          |           1,5           |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Cianuri     |     microgrammi/l     |           50            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|      Bario      |         mg/l          |            1            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|      Rame       |         mg/l          |          0,05           |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|      Zinco      |         mg/l          |            3            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|    Berillio     |     microgrammi/l     |           10            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Cobalto     |     microgrammi/l     |           250           |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Nichel      |     microgrammi/l     |           10            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Vanadio     |     microgrammi/l     |           250           |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|    Arsenico     |     microgrammi/l     |           50            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Cadmio      |     microgrammi/l     |            5            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|  Cromo totale   |     microgrammi/l     |           50            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Piombo      |     microgrammi/l     |           50            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Selenio     |     microgrammi/l     |           10            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|    Mercurio     |     microgrammi/l     |            1            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|       COD       |         mg/l          |           30            |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Solfati     |         mg/l          |           750           |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|     Cloruri     |         mg/l          |           750           |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
|       PH        |                       |      5,5 < > 12,0       |
+-----------------+-----------------------+-------------------------+
 
e) Norme  tecniche  di   riferimento   per   la   certificazione   CE
  dell'aggregato recuperato 
    In tabella 4 sono riportate le norme tecniche di riferimento  per
l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato. 
 
          Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione CE 
 
 
        =====================================================
        |     Norma     |               Titolo              |
        +===============+===================================+
        |               | Aggregati per materiali non legati|
        |               |e legati con leganti idraulici per |
        |               |l'impiego in opere di ingegneria   |
        |               |civile e nella costruzione di      |
        | UNI EN 13242  |strade                             |
        +---------------+-----------------------------------+
        | UNI EN 12620  |Aggregati per calcestruzzo         |
        +---------------+-----------------------------------+
        | UNI EN 13139  | Aggregati per malta               |
        +---------------+-----------------------------------+
        |               |Aggregati per miscele bituminose e |
        |               |trattamenti superficiali per       |
        |               |strade, aeroporti e altre aree     |
        | UNI EN 13043  |soggette a traffico                |
        +---------------+-----------------------------------+
        | UNI EN 13055  |Aggregati leggeri                  |
        +---------------+-----------------------------------+
        |               |Aggregati per massicciate per      |
        | UNI EN 13450  |ferrovie                           |
        +---------------+-----------------------------------+
        |               |Aggregati per opere di protezione  |
        |UNI EN 13383-1 |(armourstone) - Specifiche         |
        +---------------+-----------------------------------+
 
Allegato 2 (Art. 4) 
 
    L'aggregato recuperato e' utilizzato, secondo le  norme  tecniche
di utilizzo di cui alla tabella 5, per: 
      a) la realizzazione del corpo dei rilevati di  opere  in  terra
dell'ingegneria civile; 
      b)  la  realizzazione  di  sottofondi   stradali,   ferroviari,
aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; 
      c)   la   realizzazione   di   strati   di   fondazione   delle
infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; 
      d) la  realizzazione  di  recuperi  ambientali,  riempimenti  e
colmate; 
      e) la  realizzazione  di  strati  accessori  aventi,  a  titolo
esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; 
      f) il confezionamento di  calcestruzzi  e  miscele  legate  con
leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti  cementati,
miscele betonabili). 
 
  Tabella 5- Norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato 
 
 
=====================================================================
|                        |   Conformita'  |                         |
|                        |   alle norme   |                         |
|                        |  armonizzate   |                         |
|                        |   europee /    |                         |
|        Impiego         |  prestazioni   |    Idoneita' tecnica    |
+========================+================+=========================+
|Colmate, rinterri,      |                |UNI EN 11531-1 Prospetto |
|ripristini morfologici  |  UNI EN 13242  |           4a            |
+------------------------+----------------+-------------------------+
|Corpo del rilevato      |  UNI EN 13242  |UNI 11531-1 Prospetto 4a |
+------------------------+----------------+-------------------------+
|Miscele non legate,     |                |                         |
|strato anticapillare,   |UNI EN 13242 UNI|                         |
|fondazione, base        |    EN 13450    |UNI 11531-1 Prospetto 4b |
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|Produzione di miscele   |                |                         |
|legate con leganti      |                |                         |
|idraulici (qauli, a     |                |                         |
|titolo esemplificativo, |                |                         |
|misti cementati, miscele|                |                         |
|betonabili)             |  UNI EN 13242  |   UNI EN 14227-1:2013   |
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|                        |                | UNI 8520-1 Prospetto 1  |
|                        |                | UNI 8520-2 Appendice A  |
|                        |                |UNI 11104 Prospetto 4 UNI|
|                        |                |EN 206 Appendice E Dm 17 |
|Produzione di           |                |   genn. 2018 NTC: Tab   |
|calcestruzzi            |  UNI EN 12620  |        11.2.III         |
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    Per tutti gli utilizzi, ad  esclusione  di  quelli  di  cui  alla
lettera  d),  e'  si  applica  la  Marcatura  CE  come  disposto  dal
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 marzo 2011. 
    Gli utilizzi al suolo non devono costituire potenziale  fonte  di
contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee. 
    Per gli utilizzi di cui alla lettera f) debbono essere rispettati
i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento  (CE)
n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle  miscele
contenenti cemento.
Allegato 3 (Art. 5) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

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