D.L. 14 Aprile 2023, n. 39
I fanghi da depurazione sono rifiuti solo alla fine del processo di trattamento
Gazzetta ufficiale: GU Serie Generale n.88 del 14-04-2023
Dal 15 aprile è in vigore il DL 39/23 (Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche), il cui art. 9 ha aggiunto le parole “comunque solo” all’art. 127 del TUA (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) che da oggi deve leggersi complessivamente così, dissipando ogni dubbio sul fatto che ai fanghi derivanti da processi di depurazione di acque reflue si applica la disciplina dei rifiuti solo e soltanto al termine dell’intero processo di trattamento:
“1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
É vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre”.
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Art. 9
Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione
1. All’articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e», sono inserite le seguenti: «comunque solo».
Art. 10
Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione
1. All’articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «gli impianti di desalinizzazione di capacita’ pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilita’ a VIA» e il secondo periodo e’ soppresso; b) al comma 2, il secondo periodo e’ soppresso; c) al comma 3, le lettere b) e c) sono soppresse; d) al comma 4, dopo le parole: «Ministro della salute,», sono inserite le seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e le parole: «nonche’ le soglie di assoggettabilita’ alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse.
2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte seconda: 1) all’Allegato II, il punto 17-ter e’ soppresso; 2) al punto 8 dell’Allegato IV, dopo la lettera s), e’ inserita la seguente: «s-bis) Impianti di desalinizzazione con capacita’ pari o superiore a 200 l/s;»;
b) alla parte terza, all’Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 e’ inserito il seguente: «1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE
(1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all’articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l’incremento percentuale massimo di salinita’ del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell’acqua marina nell’area di interesse, e’ pari a ΔSalmax<5%.
(2) Si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonche’ i valori limite di emissione (VLE) di cui all’articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualita’ ambientale di cui all’articolo 76.
(3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione e’ permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere.».
Art. 11
Misure per l’istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsita’ idrica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la conferenza operativa», sono aggiunte le seguenti: «, l’osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici»; b) dopo l’articolo 63, e’ aggiunto il seguente:
«Art. 63-bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici). –
1. Presso ciascuna Autorita’ di bacino distrettuale e’ istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche “osservatorio permanente”, che costituisce un organo dell’Autorita’ e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell’articolo 63, commi 2 e 5. L’osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l’aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilita’ e all’uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d’impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all’Autorita’ di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonche’ di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell’ambito, i consorzi di bonifica, le societa’ di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuita’ e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all’Autorita’ di bacino distrettuale territorialmente competente.
3. L’osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severita’ idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonche’ per la definizione delle azioni emergenziali piu’ idonee al livello di severita’ idrica definito. Nei casi di cui al primo periodo, l’osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all’uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale dell’Autorita’ di bacino puo’ adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all’articolo 65, commi 7 e 8.
4. L’osservatorio permanente e’ composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed e’ presieduto dal segretario generale dell’Autorita’ di bacino distrettuale. Per la partecipazione all’osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. L’osservatorio permanente puo’ essere integrato, per le sole attivita’ istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d’intesa istitutivi degli osservatori permanenti gia’ operanti presso le Autorita’ di bacino, associazioni, istituti e societa’ pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. L’osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalita’ di organizzazione e di funzionamento dell’osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresi’, le modalita’ di cessazione dell’efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l’Autorita’ di bacino distrettuale.».
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