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D.M. 29 Maggio 2019, n. 74

La farina di vinacciolo disoleata è un sottoprodotto. In Gazzetta il DM 74/2019

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.183 del 06 agosto 2019

Dal 21 agosto sarà in vigore il DM 29 maggio 2019, n. 74, ovvero il “Regolamento relativo all’inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell’allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Pertanto, “la disoleazione dei vinaccioli effettuata mediante il processo descritto dall’articolo 1 del presente decreto puo’ costituire normale pratica industriale ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 6 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 ottobre 2016, n. 264”

Leggi testo completo legge

Entrata in vigore del provvedimento: 21 agosto 2019

Art. 1

 

Modifiche alla Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

  1. Al paragrafo 1, Sezione 4, Parte II, Allegato X della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera: «h-bis) Farina di vinaccioli disoleata, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dalla disoleazione dei vinaccioli con n-esano per l’estrazione di olio di vinaccioli e da successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi, purché’ tutti i predetti trattamenti siano effettuati all’interno del medesimo stabilimento; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dello stabilimento stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al paragrafo 3.

 

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|    Caratteristica   |  Unita'  |    11459:2016     |   analisi    |
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|                     |  % (m di |                   |              |
|                     |  H2O/m   |                   |    UNI EN    |
|       Umidita'      | totale)  |       ≤ 15        | 14774-1/2/3  |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
|       N-Esano       |   mg/kg  |       ≤ 30        |  UNI 22609   |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
|   Ceneri sul secco  |  % (m/m) |       ≤ 5,9       | UNI EN 14775 |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
|  Potere calorifico  |          |                   |              |
| inferiore sul secco | MJ/kg ss |       ≥ 16,5      | UNI EN 14918 |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
|  Potere calorifico  |          |                   |              |
|  inferiore sul tal  |          |                   |              |
|quale (umidita' 15%) | MJ/kg tq |       ≥ 15,7      | UNI EN 14918 |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
|  Solventi organici  |          |                   |  UNI EN ISO  |
|      clorurati      |          |         LR        |    16035     |
+---------------------+----------+-------------------+--------------+
| LR: il valore misurato, espresso in mg/kg, deve essere minore     |
| del Limite di Rilevabilita' specifico per il metodo di analisi    |
| indicato in colonna                                               |
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  1. Al paragrafo 3, Sezione 4, Parte II, allegato X della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell’epigrafe, dopo le parole «lettera f)», sono aggiunte le seguenti: «e lettera h-bis)»; b) al paragrafo 3.1, dopo le parole «”sansa di oliva disoleata”», sono aggiunte le seguenti: «o la denominazione “farina di vinaccioli disoleata”». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

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