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D.L. 17 Ottobre 2024, n. 153

In vigore il DL Ambiente

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n. 244 del 17-10-2024

Il 18 ottobre 2024 è entrato in vigore il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” (c.d. DL Ambiente).

Tra le misure previste dal decreto:

– semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale con una “corsia veloce” per i progetti di interesse strategico nazionale;

– norme volte a rafforzare il riuso delle acque, con l’introduzione della definizione di “acque affinate” che possono contribuire al ravvenamento o accrescimento dei corpi idrici sotterranei delle acque;

– misure in tema di economia circolare, tra cui il rafforzamento dell’Albo dei Gestori ambientali, con una più ampia rappresentanza delle categorie interessate, norme per rafforzare la cura e la manutenzione di paesaggio e verde pubblico, una semplificazione nell’individuazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti delle piccole imprese, che consenta di trovare la figura professionale senza aggravi economici per le aziende;

– nel settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi, misure dirette a coniugare la sicurezza degli approvvigionamenti con la tutela ambientale;

– misure per potenziare il contrasto aldissesto idrogeologico in modo da garantire l’interoperabilità tra le banche dati esistenti e rafforzamento dei poteri dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari, con la previsione anche di un meccanismo di revoca delle risorse per gli interventi, finanziati col fondo progettazione, che non abbiano conseguito un determinato livello di progettualità;

– in materia di bonifiche, semplificazione degli interventi nei cosiddetti “siti orfani”, finanziati da un apposito stanziamento del PNRR, e garanzia di una struttura di supporto al Commissario del SIN di Crotone-Cassano e Cerchiara.

Il decreto sarà ora presentato alle Camere per la conversione in legge, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

Leggi testo completo legge

Art. 1 
 
           Disposizioni urgenti in materia di valutazioni 
                     e autorizzazioni ambientali 
 
  1. Alla parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) al comma 1: 
        1.1) al  quinto  periodo,  le  parole  «danno  precedenza  ai
progetti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «danno   precedenza,
nell'ordine,  ai  progetti  relativi  ai  programmi   dichiarati   di
preminente interesse strategico nazionale ai sensi  dell'articolo  13
del  decreto  legge  10  agosto  2023,  n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 30 del  decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, ai progetti»; 
        1.2) al sesto periodo, le parole  da:  «hanno  in  ogni  caso
priorita',»  fino  a:  «da  fonti  rinnovabili,  ove  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie
progettuali individuate con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto
dei seguenti criteri: 
          a) affidabilita' e sostenibilita' tecnica ed economica  del
progetto in rapporto alla sua realizzazione; 
          b)  contributo  al  raggiungimento   degli   obiettivi   di
decarbonizzazione previsti dal PNIEC; 
          c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
          d)  valorizzazione  di  opere,  impianti  o  infrastrutture
esistenti.»; 
      2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al  comma
1,  sesto  periodo,  sono  da  considerarsi  prioritari,  secondo  il
seguente ordine: 
          a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero
rinnovabile di cui al  numero  6-bis)  dell'allegato  II  alla  parte
seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili; 
          b) gli  interventi  di  modifica,  anche  sostanziale,  per
rifacimento, potenziamento  o  integrale  ricostruzione  di  impianti
alimentati da fonti eoliche o solari; 
          c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore
di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici  on-shore
di potenza nominale pari almeno a 70 MW. 
        1-ter. Ai progetti da considerare  prioritari  ai  sensi  del
comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, e' riservata una quota non
superiore ai tre quinti delle trattazioni,  nell'ambito  della  quale
l'esame e' definito in ordine cronologico,  per  ciascuna  tipologia,
tenuto conto della  data  di  effettuazione  della  comunicazione  al
proponente ai sensi dell'articolo 23, comma  4,  secondo  periodo.  I
progetti diversi da quelli  prioritari  sono  trattati  per  ciascuna
tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di
effettuazione   della   comunicazione   al   proponente   ai    sensi
dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione
uniforme e  coerente  dell'ordine  di  trattazione  dei  progetti  da
esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale,  il
Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  comunica  al
Ministero della cultura l'ordine di priorita' stabilito ai sensi  del
comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, che  ne  tiene  conto.  La
disciplina di cui al presente comma non pregiudica  il  rispetto  dei
termini dei procedimenti di  valutazione  ambientale  previsti  dalla
normativa vigente per i progetti compresi  nel  PNRR  ne'  di  quelli
finanziati a valere sul fondo complementare.»; 
      3) al comma 2-octies, il terzo periodo e' soppresso; 
      4) dopo il comma 2-octies e' inserito il seguente: 
        «2-novies. Ove sussistano motivate  esigenze  contingenti  di
carattere  funzionale  ovvero  organizzativo,  il  Presidente   della
commissione tecnica VIA-VAS e il Presidente della commissione tecnica
PNRR-PNIEC   possono,   d'intesa,   disporre   l'assegnazione    alla
Commissione tecnica VIA-VAS di progetti  spettanti,  ai  sensi  della
legislazione vigente,  alla  Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC,  ferma
restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle
valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.»; 
    b) all'articolo 19: 
      1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e l'adeguatezza» sono
soppresse; 
      2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
        «6. Una sola volta ed entro quindici  giorni  dalla  scadenza
del termine di cui al comma 4, l'autorita' competente puo' richiedere
al proponente chiarimenti ovvero integrazioni  finalizzati  alla  non
sottoposizione del progetto al procedimento  di  VIA,  assegnando  al
medesimo un  termine  non  superiore  a  trenta  giorni.  Qualora  il
proponente  non  presenti  i  chiarimenti  ovvero   le   integrazioni
richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si  intende  respinta
ed  e'  fatto   obbligo   all'autorita'   competente   di   procedere
all'archiviazione. 
        6-bis. L'autorita'  competente  adotta  il  provvedimento  di
verifica di assoggettabilita' a VIA entro sessanta giorni dalla  data
di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma
6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero
delle integrazioni richiesti.  In  casi  eccezionali,  relativi  alla
natura, alla  complessita',  all'ubicazione  o  alle  dimensioni  del
progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e
per  un  periodo  non  superiore  a  venti  giorni,  il  termine  per
l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a  VIA.
Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorita'  competente  comunica
tempestivamente  e  per  iscritto  al  proponente  le   ragioni   che
giustificano la  proroga  e  la  data  entro  la  quale  e'  prevista
l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione e', altresi',
pubblicata   nel   sito   internet    istituzionale    dell'autorita'
competente.»; 
      3) al comma 7: 
        3.1)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «richiesto  dal
proponente» sono inserite le  seguenti:  «in  sede  di  presentazione
dello studio preliminare ambientale»; 
        3.2) il secondo periodo e' soppresso; 
      4) al comma 10, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
«Il  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a   VIA   ha
l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita
nel provvedimento stesso, tenuto conto  dei  tempi  previsti  per  la
realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari,
nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente  e  inserita
nella  documentazione  a  corredo   dell'istanza   di   verifica   di
assoggettabilita'  a   VIA.   Decorsa   l'efficacia   temporale   del
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a  VIA  senza  che  il
progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento e' reiterato,
fatta salva la concessione, su istanza del  proponente  corredata  di
una  relazione  esplicativa  aggiornata  che  contenga  i  pertinenti
riscontri in merito al contesto  ambientale  di  riferimento  e  alle
eventuali modifiche, anche  progettuali,  intervenute,  di  specifica
proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto salvo  il  caso  di
mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche,
anche progettuali, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai
sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori
rispetto a quelle gia' previste  nel  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' VIA  originario.  Se  l'istanza  di  cui  al  terzo
periodo e' presentata almeno novanta giorni prima della scadenza  del
termine di  efficacia  definito  nel  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA, il medesimo provvedimento continua a  essere
efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni  relative  alla  concessione  della   proroga.   Entro
quindici giorni dalla presentazione  dell'istanza  di  cui  al  terzo
periodo,  l'autorita'  competente  verifica  la   completezza   della
documentazione.  Qualora  la   documentazione   risulti   incompleta,
l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione  un  termine  perentorio
non superiore a venti giorni.  Qualora  entro  il  termine  assegnato
l'istante  non  depositi  la   documentazione   integrativa   ovvero,
all'esito  di  una  nuova   verifica,   da   effettuarsi   da   parte
dell'autorita'  competente  nel  termine  di   dieci   giorni   dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora  incompleta,  l'istanza  si  intende  ritirata  e  l'autorita'
competente procede all'archiviazione.»; 
    c) all'articolo 23, comma 4, secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«per via telematica»,  sono  inserite  le  seguenti:  «al  proponente
nonche'»; 
    d) all'articolo 24: 
      1) al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza  che  la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione  di  cui
all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta  stessa  si
intende accolta per il termine proposto.»; 
      2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Entro trenta giorni  dall'esito  della  consultazione
ovvero  dalla  presentazione  delle  controdeduzioni  da  parte   del
proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura  verifica
l'adeguatezza  della  relazione  paesaggistica   ai   fini   di   cui
all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci  giorni,
il Ministero della cultura ha, per una sola  volta,  la  facolta'  di
assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore  a  trenta
giorni,  per  la  presentazione,  in   formato   elettronico,   della
documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata  in
ragione della particolare complessita'  del  progetto,  il  Ministero
della cultura puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non
superiore a ulteriori trenta giorni,  il  termine  assegnato  per  le
integrazioni. Ricevuta la documentazione  integrativa,  il  Ministero
della cultura la trasmette tempestivamente all'autorita'  competente.
Qualora, entro il termine assegnato, il proponente  non  presenti  la
documentazione integrativa ovvero, all'esito di una  nuova  verifica,
da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine  di
quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste,  la
documentazione risulti nuovamente incompleta,  l'istanza  si  intende
respinta e  il  Ministero  della  cultura  ne  da'  comunicazione  al
proponente e  all'autorita'  competente,  cui  e'  fatto  obbligo  di
procedere all'archiviazione. Nei casi di  nuova  incompletezza  della
documentazione, la comunicazione di cui al  quinto  periodo  reca  le
motivazioni per le quali la documentazione medesima non  consente  la
valutazione paesaggistica ai  fini  di  cui  all'articolo  25,  comma
2-quinquies.»; 
    e) all'articolo 25: 
      1)  al  comma  2,  primo  periodo,  le   parole:   «l'autorita'
competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente  direttore
generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
      2) al comma 2-quinquies: 
        2.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «ove  gli   elaborati
progettuali siano sviluppati a un livello che  consenta  la  compiuta
redazione  della  relazione  paesaggistica»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «ove la relazione paesaggistica consenta di  esprimere  una
valutazione positiva di compatibilita' paesaggistica del progetto»; 
        2.2) dopo il primo periodo, sono  aggiunti  i  seguenti:  «Il
Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego  del
concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al
parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o
della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo' applicarsi
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi  dell'articolo  5,
comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga  superato
il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo  sostituisce
a ogni effetto il provvedimento  di  VIA  favorevole,  che  comprende
l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali  proroghe  del
provvedimento di VIA favorevole ai sensi  del  secondo  periodo  sono
concesse ai sensi del comma 5.»; 
        3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ambientale  di
riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di  modifiche,  anche
progettuali,»; 
        4) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
          «7-bis. Nel  caso  di  progetti  sottoposti  a  valutazione
ambientale di competenza statale,  gli  eventuali  atti  adottati  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della  legge  n.  400
del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.»; 
    f) all'articolo 26-bis, comma  3,  secondo  periodo,  le  parole:
«studio  preliminare  ambientale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«studio di impatto ambientale»  e  le  parole  «,  del  rispetto  dei
requisiti di legge ove sia richiesta anche la  variante  urbanistica»
sono soppresse; 
    g) all'articolo 29-sexies, comma 5: 
      1) al primo periodo, le parole  «L'autorita'  competente»  sono
sostituite dalle seguenti:  «Il  competente  direttore  generale  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
      2) al secondo periodo, le parole «l'autorita' competente»  sono
sostituite dalle seguenti:  «il  competente  direttore  generale  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica». 
  2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il
proponente allega all'istanza di  VIA  di  cui  all'articolo  23  del
decreto  legislativo  n.  152  del  2006  anche   una   dichiarazione
attestante la legittima disponibilita',  a  qualunque  titolo,  della
superficie  e,  qualora  occorra,  della  risorsa   necessarie   alla
realizzazione dei progetti medesimi. 
  3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica  di  verifica
dell'impatto  ambientale  VIA  e  VAS  e  alla  Commissione   tecnica
PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.  152  del
2006, il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  puo'
avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici -
GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da  fonti
rinnovabili, sulla base di un'apposita  convenzione,  nel  limite  di
spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si
provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo  33,  comma
1, del medesimo decreto. I costi  annuali  derivanti  dall'attuazione
del primo periodo sono definiti con il decreto di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  4. All'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A  tal
fine, il  Ministero  della  difesa  puo'  definire  un  programma  di
interventi  per   la   transizione   energetica   dei   siti,   delle
infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo  in
uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.»; 
    b) al comma  4,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Qualora gli interventi inseriti nel programma di  cui  al  comma  1,
anche a seguito di successiva modifica dello stesso, siano sottoposti
a valutazione di impatto ambientale, tale valutazione e' svolta dalla
Commissione tecnica PNRR-PNIEC secondo le modalita' e  le  competenze
di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e' integrata dalla valutazione  ambientale  strategica  per  gli
eventuali contenuti di pianificazione e  si  conclude  con  un  unico
provvedimento». 
  5. Le disposizioni di cui  al  comma  4  si  applicano,  in  quanto
compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34. 
                               Art. 2 
 
Disposizioni  urgenti  per  coniugare  le  esigenze  di  salvaguardia
  dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti 
 
  1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati; 
    b) al comma 10, le parole: «Al venir meno  della  sospensione  di
cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»; 
    c) il comma 13 e' abrogato; 
    d) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni  in
materia di canoni per le concessioni e  i  permessi  di  ricerca  nel
settore degli idrocarburi». 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di  concessioni  di
coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare
non e' consentito. Il primo  periodo  non  si  applica  nel  caso  di
concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi  da  conferire  in
relazione ad attivita' di  ricerca  svolte  sulla  base  di  permessi
rilasciati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ancorche' non concluse alla medesima data. Le  attivita'  di
coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di  concessioni
gia' conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto  o
da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di
vita utile del giacimento. 
  3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi ai sensi dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967,  n.
613, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo  25  novembre
1996, n. 625, e dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991,
n. 9, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve  e
del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per
completare la produzione delle riserve medesime fino alla  durata  di
vita utile del giacimento, nonche' tiene in considerazione l'area  in
concessione effettivamente funzionale all'attivita' di  produzione  e
di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione  delle
aree non piu' funzionali in tal senso. 
  4.  All'articolo  6,  comma  17,  secondo  periodo,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «dodici» e'  sostituita
dalla seguente: «nove». 
  5.  All'articolo  16  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «e 4» sono soppresse; 
    b)  al  comma  2,  le  parole:  «esistenti  i  cui  impianti   di
coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree
considerate compatibili nell'ambito  del  Piano  per  la  transizione
energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con  decreto  del
Ministro della transizione ecologica 28  dicembre  2021,  di  cui  al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio
2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in  condizione  di
sospensione volontaria delle attivita' e considerando, anche ai  fini
dell'attivita' di ricerca e  di  sviluppo  con  nuove  infrastrutture
minerarie, i  soli  vincoli  classificati  come  assoluti  dal  Piano
medesimo e gia' costituiti alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  nonche'  garantendo,  per  quanto  ivi   non
previsto, il rispetto della normativa  dell'Unione  europea  e  degli
accordi  internazionali»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «di
coltivazione di gas naturale esistenti o da  conferire  nel  rispetto
dei  limiti  imposti  dalla  legislazione  vigente,  della  normativa
dell'Unione europea e degli accordi internazionali»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo  passante  per
la foce del ramo di Goro del fiume Po  e  il  parallelo  distante  da
quest'ultimo 15  chilometri  a  sud  e  che  dista  almeno  9  miglia
marittime dalle linee di costa, e' consentito, in deroga all'articolo
6, comma 17, primo e  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n.  152,  e  ai  soli  fini  della  partecipazione  alle
procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui  al  comma
1, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas  naturale  sulla
base di istanze gia' presentate alla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento  e,
a  condizione  che  i  relativi  giacimenti  abbiano  un   potenziale
minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una
soglia di 500 milioni di metri cubi.»; 
    d) il comma 4 e' abrogato; 
    e) ai commi 5, 10 e 13, le parole: «,  3  e  4»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e 3». 
  6. All'articolo 5-bis del  decreto-legge  7  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2025»; 
    b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «10 dicembre  2024»
sono aggiunte le seguenti: «per un importo pari a  1.000  milioni  di
euro ed entro il 10 dicembre 2025 per l'importo rimanente». 
                               Art. 3 
 
          Misure urgenti per la gestione della crisi idrica 
 
  1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), e'  inserita  la
seguente: 
      «i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane  di  cui
all'articolo  3,  punto  4),  del  regolamento  (UE)   2020/741   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  maggio  2020,  le  acque
reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5
alla parte terza  del  presente  decreto  e  sottoposte  a  ulteriore
trattamento in un impianto di  affinamento,  compatibilmente  con  la
normativa eurounitaria;»; 
    b) all'articolo 77: 
      1) al comma  10,  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano  le
disposizioni  della  presente  parte  terza  qualora,  in   caso   di
deterioramento temporaneo dello  stato  del  corpo  idrico  dovuto  a
circostanze   naturali   o   di   forza   maggiore   eccezionali    e
ragionevolmente imprevedibili, come  alluvioni  violente  e  siccita'
prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente  imprevedibili,
purche' ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»; 
      2) al comma 10-bis: 
        2.1) all'alinea, dopo le parole: «Le regioni»  sono  inserite
le seguenti: «e le province autonome di Trento e  di  Bolzano»  e  le
parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite  dalle
seguenti: «le disposizioni della presente parte terza»; 
        2.2) alla lettera a), dopo  le  parole:  «il  deterioramento»
sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»; 
        2.3) alla lettera b), dopo  le  parole:  «il  deterioramento»
sono inserite le seguenti: «, anche  temporaneo,»  e  le  parole  da:
«purche' sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali  migliori»
sono soppresse; 
      3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti: 
        «10-ter. Il comma 10-bis si applica purche' ricorra  ciascuna
delle seguenti condizioni: 
          a) siano state avviate le  misure  possibili  per  mitigare
l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico; 
          b) siano indicate puntualmente e illustrate  nei  piani  di
cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle  modifiche  o  delle
alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni; 
          c) le motivazioni delle modifiche o  delle  alterazioni  di
cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di  prioritario  interesse
pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la  societa',  risultanti  dal
conseguimento degli obiettivi di cui  al  comma  1,  siano  inferiori
rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche  o  dalle  alterazioni
per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o  per
lo sviluppo sostenibile; 
          d)  per  motivi  di  fattibilita'  tecnica   o   di   costi
sproporzionati,  i  vantaggi  derivanti  dalle  modifiche   o   dalle
alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con  altri
mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori. 
  10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e
10-bis alle Autorita' di bacino competenti.»; 
    c) all'articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole: «commi
6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-bis  e
10-ter».; 
    d) all'articolo 104, comma 4-bis: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei»  sono
inserite le seguenti: «nonche' nei casi di crisi idrica»; 
      2) al secondo periodo, dopo le parole:  «o  sotterranea,»  sono
inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la  normativa
eurounitaria, le acque affinate di  cui  all'articolo  74,  comma  1,
lettera i-bis),»; 
    e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di  depurazione»
sono inserite le seguenti: «, nonche' di riuso». 
  2. Ferme restando le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2,  del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.  18  e  di  cui
all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  44
e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione
delle medesime disposizioni per i quali,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  sia  da  completarsi  il  processo  di
adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario  unico
nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
agosto 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge  14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre 2019, n. 141, puo' esercitare compiti di coordinamento e  di
gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali
a  garantire  un  utilizzo  razionale  delle  risorse  idriche  e   a
contrastare situazioni di crisi delle risorse  stesse,  nel  rispetto
delle  previsioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  2020/741   del
Parlamento  europeo  e  del  consiglio,  del  25  maggio  2020,  come
modificato  dal  regolamento  delegato  (UE)   n.   2024/1765   della
Commissione europea, dell'11 marzo 2024, nonche' di quelle  stabilite
ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n.  152  del  2006,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 4 
 
       Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il gruppo di lavoro istituito  in  attuazione  dell'articolo
14-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  3  settembre  2019,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,
e' collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente
e della  sicurezza  energetica  competente  in  materia  di  economia
circolare. 
  2. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 212: 
      1) al comma 2, secondo  periodo,  la  parola:  «diciannove»  e'
sostituita dalla seguente: «ventuno»; 
      2) al comma 2, lettera i),  la  parola:  «otto»  e'  sostituita
dalla seguente:  «dieci»  e  le  parole:  «due  dalle  organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e  due  dalle
organizzazioni  che  rappresentano  i  gestori  dei   rifiuti»   sono
sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni  rappresentative
della categoria degli autotrasportatori e  tre  dalle  organizzazioni
che rappresentano i gestori dei rifiuti»; 
      3) dopo il comma 16, e' inserito il seguente: 
        «16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa puo'  assumere
il ruolo di responsabile tecnico per l'impresa medesima a  condizione
che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico  presso  la  stessa
per almeno cinque anni consecutivi.»; 
    b) all'allegato L-quinquies, dopo il numero 20,  e'  inserito  il
seguente: 
      «20-bis. Attivita' di cura e manutenzione del paesaggio  e  del
verde pubblico e privato.». 
  3. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di
cui  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica  23  novembre  2023,  e'  integrato  di  due  membri,  uno
designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria  degli
autotrasportatori    e    uno    designato    dalle    organizzazioni
rappresentative dei gestori dei rifiuti,  nominati  con  decreto  del
Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica.  I   membri
aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano  in  carica  fino  alla
scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023. 
                               Art. 5 
 
Misure urgenti per la promozione di politiche  di  sostenibilita'  ed
  economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi
  infrastrutturali 
 
  1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: 
    «1-quater. Al fine di promuovere politiche di  sostenibilita'  ed
economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e
di riutilizzo dei materiali  provenienti  dalla  realizzazione  degli
interventi di cui al  comma  1-ter,  anche  al  fine  di  ridurre  il
conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  il  Commissario
straordinario di cui all'articolo  1,  ricevuto  il  Piano  approvato
dall'Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar  Ligure  occidentale,
acquisiti i pareri vincolanti  della  regione  Liguria,  dell'Agenzia
regionale  per  la  protezione  ambientale   (ARPA)   e   della   ASL
territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per
la gestione integrata e circolare dei  rifiuti  e  materiali  che  ne
garantisca  il  miglior  utilizzo,  nel  rispetto  della   disciplina
comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il  Piano
di cui  al  primo  periodo,  previo  accertamento  mediante  apposite
indagini  analitiche  delle  caratteristiche  dei  materiali  e   dei
rifiuti, prevede l'utilizzo: 
      a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri  o  di
terreni litoranei  emersi,  ai  sensi  dell'articolo  109,  comma  1,
lettera a), del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173; 
      b) di inerti, materiali geologici  inorganici  e  manufatti  al
solo fine di utilizzo, ove ne  sia  dimostrata  la  compatibilita'  e
l'innocuita' ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1,  lettera
b), del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
      c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di
cui all'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
      d) di inerti e materiali geologici inorganici  che  cessano  di
essere rifiuto a seguito di un'operazione  di  recupero,  incluso  il
riciclaggio,  nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui  all'articolo
184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi  1  e
2, del medesimo decreto. 
    1-quinquies. Il Piano di cui  al  comma  1-quater,  per  ciascuno
degli interventi di cui al comma 1-ter,  contiene  un  cronoprogramma
delle attivita' finalizzate al recupero dei rifiuti e  al  riutilizzo
dei materiali provenienti dalla realizzazione degli  interventi,  con
l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati  e  dei
materiali di cui e' previsto  il  riutilizzo,  suddivisi  per  opera,
tipologia di materiale e caratteristiche, nonche' le dichiarazioni di
conformita' di  ciascun  produttore,  detentore  o  utilizzatore  dei
materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui
al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformita' di  cui  al  primo
periodo includono la tipologia e la quantita' dei  materiali  oggetto
di ogni utilizzo, le attivita' di gestione  necessarie,  il  sito  di
origine e di destinazione e le  modalita'  di  impiego  previste.  Il
Piano  comprende,  altresi',   i   risultati   delle   procedure   di
campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di  cui
al comma 1-quater. 
    1-sexies.  L'adozione  del  Piano  di  cui  al   comma   1-quater
sostituisce tutte le autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi
incluse le autorizzazioni di  cui  all'articolo  109,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali  interventi  contenuti
nel Piano da assoggettare a valutazioni di compatibilita'  ambientale
restano sottoposti alla disciplina di  cui  alla  parte  seconda  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario  di
cui all'articolo 1, laddove  necessario,  provvede  all'aggiornamento
del Piano con le modalita' di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies. 
    1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi
1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.». 
                               Art. 6 
 
                Misure urgenti in materia di bonifica 
 
  1.  Agli  interventi   previsti   dal   Piano   d'azione   per   la
riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto  del  Ministro
della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2,
Componente 4, Investimento 3.4, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo
articolo 242, comma 3, e' concordato con l'Agenzia regionale  per  la
protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia
entro il termine di trenta giorni  dalla  richiesta  del  proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata
pronuncia nei termini di cui al primo periodo da  parte  dell'Agenzia
regionale   per   la   protezione   dell'ambiente    territorialmente
competente,  il  piano  di  caratterizzazione   e'   concordato   con
l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA), che si  pronuncia  entro  e  non  oltre  i  quindici  giorni
successivi su segnalazione del proponente; 
    b) i risultati delle indagini di caratterizzazione,  dell'analisi
di  rischio  sanitario  ambientale  sito-specifica,  ove  occorrente,
nonche'  il  progetto  degli  interventi  possono  essere   approvati
congiuntamente dall'autorita' competente. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' analitiche propedeutiche alla
definizione dei valori  di  fondo  di  cui  all'articolo  242,  comma
13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai
sensi  dell'articolo  248,  comma  2,  l'Agenzia  regionale  per   la
protezione dell'ambiente territorialmente competente  puo'  avvalersi
dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale  a
rete per la protezione  dell'ambiente  (SNPA),  di  enti  di  ricerca
ovvero di laboratori privati accreditati  ai  sensi  della  normativa
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  3. Al titolo V della parte quarta del decreto  legislativo  n.  152
del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 242, comma 13-ter: 
      1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della
tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle
tabelle 1 e 2 dell'allegato»; 
      2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» e'  sostituita
dalla seguente: «concentrazioni»; 
    b) all'articolo 244: 
      1) al comma 2, dopo  le  parole  «responsabile  dell'evento  di
superamento» sono inserite le  seguenti:  «con  oneri  a  carico  del
medesimo,»; 
      2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi  del
presente articolo, le province medesime  si  avvalgono  del  supporto
tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.». 
                               Art. 7 
 
Istituzione della struttura di supporto al commissario  straordinario
  per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara 
 
  1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, secondo periodo, le  parole  «Con  successivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per le finalita' di cui al primo periodo,
da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il commissario straordinario di cui al comma  1  si  avvale
altresi' di una struttura di  supporto  composta  da  un  contingente
massimo di personale pari a cinque unita' di livello non dirigenziale
e una unita' di livello dirigenziale non  generale,  appartenenti  ai
ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  con  esclusione  del
personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni scolastiche,  nominati  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in  relazione
alle modalita' di reperimento e alla retribuzione del  personale  non
dirigenziale, quanto  previsto  all'articolo  11-ter,  comma  3,  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto  del  collocamento  fuori
ruolo del predetto personale, e' reso  indisponibile,  per  tutta  la
durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un  numero  di  posti  nella
dotazione organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
dal punto di  vista  finanziario.  Ferme  restando  le  modalita'  di
reperimento di cui  al  secondo  periodo,  al  personale  di  livello
dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione di posizione  in  misura
equivalente ai valori economici massimi  attribuiti  ai  titolari  di
incarico dirigenziale di livello non generale  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  nonche'  un'indennita'  sostitutiva  della
retribuzione  di  risultato,  determinata   con   provvedimento   del
commissario straordinario, di importo non superiore al 50  per  cento
della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui  al
quarto periodo e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127,  in  posizione  di  comando,  distacco,
fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai   rispettivi
ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della  medesima,  mentre  il  trattamento  accessorio  e'  a   carico
esclusivo della struttura commissariale.  In  aggiunta  al  personale
della struttura di supporto, il commissario puo'  altresi'  nominare,
con proprio provvedimento, fino a due esperti in materie  tecniche  e
giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine  di  cui  al
comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a
euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuna delle
annualita' dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per  l'anno  2024  ed
euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al  2029  per  le
spese del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro 30.000  annui
per  ciascuno  degli  anni  dal  2025  al  2029  per  le   spese   di
funzionamento della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed  euro
121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per  le  spese
degli esperti, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica.». 
  2. Al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e
promuovere  la  realizzazione  degli   interventi   di   bonifica   e
riparazione del danno ambientale nel sito  contaminato  di  interesse
nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara, nominato con decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14  settembre   2023,   e'
attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino  alla
rideterminazione del compenso stabilito con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, un compenso  aggiuntivo,
a  titolo  di  parte  fissa,  fino  al  raggiungimento  del  compenso
determinato nella misura massima di euro  50.000  annui  lordi  e,  a
titolo di parte variabile, strettamente correlata  al  raggiungimento
degli obiettivi e  al  rispetto  dei  tempi  di  realizzazione  degli
interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo  di  euro  50.000
annui lordi. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a  28.117  euro
per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
                               Art. 8 
 
          Disposizioni per il censimento e il monitoraggio 
           degli interventi in materia di difesa del suolo 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  completezza  del  quadro  tecnico
conoscitivo degli interventi  finanziati  per  mitigare  il  dissesto
idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui e'  affidata
l'attuazione  degli  interventi  di  difesa  del   suolo   alimentano
tempestivamente il  Repertorio  nazionale  degli  interventi  per  la
difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla
fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e gia'  censiti  nella
piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al  primo  periodo  inseriscono
nella piattaforma stessa  le  informazioni  tecniche,  ove  mancanti,
relative a posizione  geografica,  tipologia  del  dissesto  e  delle
opere, nonche' agli elaborati progettuali degli  interventi  medesimi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  individuano  gli  eventuali
interventi  di  difesa  del  suolo,  a  prescindere  dalla  fonte  di
finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma  ReNDiS  e
ne trasmettono  l'elenco,  completo  dei  relativi  codici  unici  di
progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale  (ISPRA)  ai  fini  del   tempestivo   inserimento   nella
piattaforma e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. I commissari di  Governo,  il  Presidente  della  regione  Valle
d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano
verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca  dati
delle pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati. 
  4. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
272 del 15 novembre 2021, e' adeguato alle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3. 
                               Art. 9 
 
Programmazione  e  finanziamento   degli   interventi   affidati   ai
  Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico 
 
  1. All'articolo 7 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i  seguenti:
«Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi  di  mitigazione
del rischio idrogeologico e' data altresi' priorita' agli  interventi
la cui progettazione sia stata finanziata mediante il  Fondo  di  cui
all'articolo 55  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  221  e  abbia
conseguito almeno il  livello  di  progettazione  qualificabile  come
progetto di fattibilita' tecnico-economica ai sensi dell'articolo  41
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo
periodo, del decreto legislativo medesimo, come  progetto  definitivo
ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di  cui  al
sesto  periodo  e'  in  ogni  caso  condizionata  al  rinnovo   della
valutazione positiva da parte della competente  Autorita'  di  bacino
distrettuale,  da  effettuare  in  relazione  all'ultimo  livello  di
progettazione conseguito.»; 
    b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Per gli  interventi  la  cui  progettazione  sia  stata
finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55  della  legge  n.
221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi  dodici  mesi
dall'ammissione  al  finanziamento  e  in   assenza   di   cause   di
impossibilita'  oggettiva  sopravvenute  o  di  forza  maggiore,  gli
interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9,
terzo periodo, del codice di cui al decreto  legislativo  n.  36  del
2023, non abbiano  conseguito  almeno  il  livello  di  progettazione
qualificabile come progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica  o
come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di  cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016. 
      2-ter. Le risorse finanziarie  accreditate  sulle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del
2014, intestate  ai  commissari  di  Governo  per  il  contrasto  del
dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento  o
sequestro.». 
  2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi  di  programma  di
cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
per la quota parte derivante da risorse  di  bilancio  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica,  integrano  la  dotazione
finanziaria destinata al Piano degli interventi  di  mitigazione  del
rischio  idrogeologico  di  cui  all'articolo   7,   comma   2,   del
decreto-legge n. 133 del 2014. 
  3. All'articolo  10  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-ter: 
      1) il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Con  proprio
provvedimento,  il  commissario  di  Governo  per  il  contrasto  del
dissesto idrogeologico puo' nominare un soggetto attuatore del  Piano
a cui delegare l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo  7,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito  con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  il  quale  opera
con i medesimi poteri e le deroghe previsti  per  il  commissario  di
Governo.»; 
      2)  il  terzo  periodo  e'   sostituito   dal   seguente:   «Il
provvedimento di  nomina  di  cui  al  primo  periodo  stabilisce  il
compenso da corrispondere al  soggetto  attuatore  del  Piano,  nella
misura e con le modalita'  di  cui  all'articolo  15,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che trova  copertura  finanziaria
nei quadri economici degli  interventi,  cosi'  come  risultanti  dai
sistemi informativi della Ragioneria generale  dello  Stato,  nonche'
gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del
compenso,  che  includono  anche  l'attivita'   di   monitoraggio   e
rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2 del  decreto-legge  n.
133 del 2014.»; 
    b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
      «2-quater. Ai  commissari  di  Governo  per  il  contrasto  del
dissesto  idrogeologico  sono  attribuite  anche   le   funzioni   di
responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
ai sensi della legge 6 novembre 2012,  n.  190,  che  possono  essere
delegate dai medesimi commissari ai  soggetti  attuatori  di  cui  al
comma 2-ter. 
      2-quinquies.  Per  l'espletamento  delle   attivita'   di   cui
all'articolo 7, comma  2,  del  decreto-legge  n.  133  del  2014,  i
commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e  i
Presidenti delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  possono
assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in
deroga a ogni disposizione di legge  diverse  da  quelle  in  materia
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.». 
  4. Al fine di accelerare la realizzazione  delle  opere  di  difesa
idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'autorita'
di distretto delle Alpi orientali  e'  individuato  come  commissario
straordinario per l'espletamento delle attivita' di cui  all'articolo
7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
  5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi  poteri  e
le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al
dissesto  idrogeologico  di  cui  all'articolo  10,  comma   1,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al  comma  4  e'
autorizzato  ad  assumere  direttamente  le  funzioni   di   stazione
appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diverse  da
quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui
al  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  nonche'  dei   vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.   Al
commissario di cui al comma  4  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  6. L'assegnazione delle risorse destinate a  interventi  finanziati
dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 28 novembre 2018, operata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri -  Dipartimento  Casa  Italia  per   il   finanziamento   di
interventi volti alla messa in sicurezza del Paese  in  relazione  al
rischio  idrogeologico  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, e' revocata qualora i soggetti
attuatori di cui all'articolo 1, comma  9,  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in  assenza  di
cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di  forza  maggiore,
omettano  di  trasmettere  alla  banca  dati  delle   amministrazioni
pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformita' a
quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  i
dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse  al  fine
della successiva  verifica  sull'importo  delle  spese  sostenute  in
misura pari o superiore al 15  per  cento  dell'importo  della  prima
anticipazione ottenuta  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  10,  del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18  giugno
2021. 
  7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera  del  Consiglio
dei  ministri  del  27  novembre  2022,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022,  in  conseguenza  degli  eventi
meteorologici verificatisi nel  territorio  dell'isola  di  Ischia  a
partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con  la  delibera  del
Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, e' ulteriormente prorogato fino
al 31 dicembre 2024, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  8. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l'anno  2023»
sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni per l'anno 2024»; 
    b) al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di euro per  l'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per  l'anno
2024»; 
    c) al comma 10, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
      «b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno  2024  a  valere
sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella  contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-quinquies.». 
  9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale  di
intervento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «previo  parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281: 
      1) il programma nazionale di intervento; 
      2) i criteri e le modalita' per stabilire le priorita'  che  le
amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione
di risorse destinate  agli  interventi  di  mitigazione  del  rischio
idrogeologico, tenendo conto  di  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  adottato   in   attuazione
dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
      3) i criteri e le modalita' per il  monitoraggio  e  la  revoca
delle risorse statali destinate agli interventi  di  mitigazione  del
rischio idrogeologico ove, in  assenza  di  cause  di  impossibilita'
oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le  somme  assegnate  non
siano impegnate  e  pagate  dai  competenti  soggetti  attuatori  nei
termini previsti.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. In caso di revoca ai sensi del  comma  1,  lettera  b),
numero 3), le risorse  sono  comunque  riassegnate  all'autorita'  di
bacino distrettuale territorialmente competente per essere  impiegate
nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione». 
  10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai cicli  di
programmazione finanziaria gia'  avviati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto che continuano a  essere  regolati  dalla
disciplina  specifica  delle   relative   fonti   di   finanziamento.
Conseguentemente, rimangono salve, fino alla conclusione del relativo
ciclo  di  programmazione  finanziaria,  le  specifiche  disposizioni
recanti  criteri  e  regole  per  il  monitoraggio,   la   revoca   e
l'assegnazione  delle  risorse  statali  destinate  a  interventi  di
mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresi', fermi gli
obblighi  internazionali  e  i  vincoli  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione  europea,  nonche'  le  disposizioni  relative  al   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo  e
la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 88, e al Fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad applicarsi le  pertinenti
disposizioni,  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle   modalita'   di
individuazione delle  priorita'  stabiliti  con  il  decreto  di  cui
all'articolo  57,  comma  1,  lettera  b),  numero  2),  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, cosi' come introdotto dal  comma  9  del
presente articolo, in quanto compatibili. 
                               Art. 10 
 
Disposizioni   urgenti   per   le   funzionalita'   delle   pubbliche
  amministrazioni  operanti  nei  settori   dell'ambiente   e   della
  sicurezza energetica 
 
  1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Ai fini dello svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  su
proposta  del  Sistema  nazionale,  puo'  adottare  linee  guida  per
specifici settori.»; 
    b) all'articolo 4, comma 4, dopo  le  parole:  «con  il  concorso
delle agenzie» sono inserite le seguenti: «e sulla base  delle  linee
guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate». 
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  45,  il
comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma  1,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento
economico del direttore. Se  appartenente  ai  ruoli  della  pubblica
amministrazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  il  direttore  dell'ISIN  e'
collocato  in  posizione  di  fuori  ruolo,  aspettativa  o   analoga
posizione  per  l'intera  durata  dell'incarico,  anche   in   deroga
all'ordinamento    di    appartenenza,    mantenendo,    a     scelta
dell'interessato, il trattamento economico complessivo in  godimento.
Resta  salva  l'applicazione  dell'articolo  23-ter,  comma  2,   del
decreto-legge n. 201 del 2011. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al
primo periodo e' altresi' determinato il  trattamento  economico  dei
componenti della Consulta e del  Collegio  dei  revisori.  Gli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente  comma  sono  coperti  con  le
risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.». 
  3. Il trattamento economico stabilito  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014 si applica anche agli
organi dell'Ispettorato nazionale per  la  sicurezza  nucleare  e  la
radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, con effetti a  decorrere  dalla  relativa  data  di
nomina. 
  4. Allo scopo  di  rafforzare  la  capacita'  amministrativa  e  di
potenziare  le  attivita'  necessarie   per   assicurare   la   piena
realizzazione degli  obiettivi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della  sicurezza
energetica, fino al 31 dicembre  2026,  il  Ministero  medesimo  puo'
conferire ulteriori quattro incarichi  dirigenziali  di  livello  non
generale di  natura  tecnico-specialistica  oltre  i  limiti  di  cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono  conferiti  a  valere
sulle risorse finanziarie disponibili e  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente. 
                               Art. 11 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione  dell'articolo
7, commi 1 e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
alle attivita' previste  dal  medesimo  decreto  mediante  l'utilizzo
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
                               Art. 12 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

 

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