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L. 13 Dicembre 2024, n. 191

In vigore la legge di conversione del D.L. Ambiente

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n. 294 del 16-12-2024

E’ entrata in vigore il 17 dicembre 2024 la Legge 13 dicembre 2024, n. 191 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” (c.d. D.L. Ambiente).

Di seguito si riassumono le misure introdotte dal provvedimento così come convertito in Legge:

  • l’art. 1 reca misure in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, apportando modifiche alla Parte seconda del D.L.vo 152/2006;
  • l’art. 2, intervenendo sul settore della prospezione e coltivazione degli idrocarburi, introduce disposizioni volte a coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti;
  • l’art. 3 reca diverse modifiche alla Parte terza del D.L.vo 152/2006 in materia di tutela delle acque, introducendo tra le altre cose la definizione di “acque affinate”;
  • l’art. 4 modifica la Parte quarta del D.L.vo 152/2006; in particolare, rilevanti novità riguardano la figura del responsabile tecnico, ruolo che potrà essere assunto dal legale rappresentante dell’impresa per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che lo stesso abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. Si segnala che tale indicazione risulta modificata rispetto a quella contenuta nel decreto-legge non ancora convertito. Si conferma, invece, anche in sede di conversione, la modifica dell’allegato L-quinquies del D.L.vo 152/2006 che elenca le attività di cui possono generarsi rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche con l’aggiunta dell’”attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato”. La disposizione inoltre modifica la Legge “Salvamare” (Legge 17 maggio 2022, n. 60): per rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto dovranno essere stabiliti ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del D.L.vo 152/2006, e quindi con autorizzazioni rilasciate “caso per caso”;
  • l’art. 5, al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali, prevede l’adozione da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di apposito programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali derivanti perlopiù dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica di tali rifiuti;
  • l’art. 6 agisce sugli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani, nonché apporta modifiche al titolo V della Parte quarta del D.L.vo 152/2006 dedicato alla bonifica dei siti contaminati;
  • l’art. 7 prevede l’istituzione di una struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara;
  • l’art. 8 e l’art. 9 contengono misure volte a potenziare il contrasto al dissesto idrogeologico; in particolare, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si prevede un ampliamento del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo («piattaforma ReNDiS»);
  • l’art. 10 interviene sulla legge 28 giugno 2016, n. 132 che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

 

In sede di conversione del decreto-legge, sono stati introdotti due nuovi articoli: l’art. 5 bis che apporta modifiche al D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36 relativo alle discariche di rifiuti, prorogando in particolare alcuni termini con riguardo al regime delle deroghe delineato dall’art. 16-ter D.L.vo 36/2003 in materia di limiti di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica, e l’art. 10 bis che mira a rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei Paesi africani con l’obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra.

Leggi testo completo legge

 Art. 1 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  valutazioni  e  autorizzazioni
                             ambientali 
 
  1. Alla parte seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  0a) all'articolo 6, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6.1. Le lettere c) e d) del comma 6 si  applicano  compatibilmente
con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma 4, della  legge
5 agosto 2022, n.  118,  nonche'  con  quelle  di  adeguamento  delle
regioni o delle province autonome, ove adottate»; 
  0b) all'articolo 7, comma 5, terzo periodo,  le  parole:  «Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «competente  direttore   generale   del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
    a) all'articolo 8: 
      1) al comma 1: 
        1.1) al  quinto  periodo,  le  parole  «danno  precedenza  ai
progetti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «danno   precedenza,
nell'ordine,  ai  progetti  relativi  ai  programmi   dichiarati   di
preminente interesse strategico nazionale ai sensi  dell'articolo  13
del  decreto-legge  10  agosto  2023,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 30 del  decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, ai progetti»; 
        1.2) al sesto periodo, le parole  da:  «hanno  in  ogni  caso
priorita',»  fino  a:  «da  fonti  rinnovabili,  ove  previsti»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie
progettuali individuate con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto
dei seguenti criteri: 
          a) affidabilita' e sostenibilita' tecnica ed economica  del
progetto in rapporto alla sua realizzazione; 
          b)  contributo  al  raggiungimento   degli   obiettivi   di
decarbonizzazione previsti dal PNIEC; 
          c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
          d)  valorizzazione  di  opere,  impianti  o  infrastrutture
esistenti.»; 
      2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al  comma
1,  sesto  periodo,  sono  da  considerarsi  prioritari,  secondo  il
seguente ordine: 
        0a) i progetti di nuovi impianti  di  accumulo  idroelettrico
mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino
delle  condizioni  di  normale  esercizio  degli  invasi   esistenti,
l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili; 
  0b) le opere e gli impianti  di  stoccaggio  geologico,  cattura  e
trasporto  di  CO2,  nonche'  i  relativi   impianti   funzionalmente
connessi, e  gli  impianti  industriali  oggetto  di  conversione  in
bioraffinerie; 
          a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero
rinnovabile di cui  al  punto  6-bis)  dell'allegato  II  alla  parte
seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili; 
  a-bis) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni  per
uso idroelettrico di potenza fino a 10MW; 
          b) gli  interventi  di  modifica,  anche  sostanziale,  per
rifacimento, potenziamento  o  integrale  ricostruzione  di  impianti
alimentati da fonti eoliche o solari; 
          c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore
di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici  on-shore
di potenza nominale pari almeno a 70 MW. 
        1-ter. Ai progetti da considerare  prioritari  ai  sensi  del
comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis e' riservata una quota  non
superiore ai tre quinti delle trattazioni,  nell'ambito  della  quale
l'esame e' definito in ordine cronologico,  per  ciascuna  tipologia,
tenuto conto della  data  di  effettuazione  della  comunicazione  al
proponente ai sensi dell'articolo 23, comma  4,  secondo  periodo.  I
progetti diversi da quelli  prioritari  sono  trattati  per  ciascuna
tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di
effettuazione   della   comunicazione   al   proponente   ai    sensi
dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione
uniforme e simultanea dell'ordine  di  trattazione  dei  progetti  da
esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale,  il
Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica   comunica
l'ordine di priorita' stabilito ai sensi del comma 1, sesto  periodo,
o del comma 1-bis, al Ministero della cultura, che vi si uniforma. La
disciplina di cui al presente comma non pregiudica  il  rispetto  dei
termini dei procedimenti di  valutazione  ambientale  previsti  dalla
normativa vigente per i progetti compresi  nel  PNRR  ne'  di  quelli
finanziati a valere sul fondo complementare.»; 
  2-bis) al  comma  2-bis,  ultimo  periodo,  la  parola:  «2024»  e'
sostituita dalla seguente: «2026»; 
      3)  al  comma  2-octies,  al  primo  periodo,  le  parole:  «Il
presidente della Commissione di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti:  «I  presidenti  delle  Commissioni  di  cui  al   presente
articolo» e il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Con  le
stesse modalita' individuate nei periodi precedenti,  fermi  restando
gli  specifici  compiti  attribuiti  in  materia   ambientale   dalla
normativa vigente ad altre amministrazioni  dello  Stato  nonche'  il
riparto di competenze tra le Forze di  polizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto  2016,  n.  177,  e  al  decreto  del  Ministro
dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di  cui  al  presente
articolo possono avvalersi di quattro unita' di personale  del  Corpo
della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito  delle
risorse di cui al comma 5»; 
      4) dopo il comma 2-octies e' inserito il seguente: 
        «2-novies. Ove sussistano motivate  esigenze  contingenti  di
carattere  funzionale  ovvero  organizzativo,  il  Presidente   della
commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e  VAS  e
il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa,
disporre  l'assegnazione  alla  Commissione   tecnica   di   verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS di  progetti  spettanti,  ai  sensi
della legislazione  vigente,  alla  Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC,
ferma  restando  l'applicazione   della   disciplina   procedimentale
relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti  PNRR  e
PNIEC.»; 
    b) all'articolo 19: 
      1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e l'adeguatezza» sono
soppresse; 
      2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
        «6. Una sola volta ed entro quindici  giorni  dalla  scadenza
del termine di cui al comma 4, l'autorita' competente puo' richiedere
al proponente chiarimenti ovvero integrazioni  finalizzati  alla  non
sottoposizione del progetto al procedimento  di  VIA,  assegnando  al
medesimo un  termine  non  superiore  a  trenta  giorni.  Qualora  il
proponente  non  presenti  i  chiarimenti  ovvero   le   integrazioni
richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si  intende  respinta
ed  e'  fatto   obbligo   all'autorita'   competente   di   procedere
all'archiviazione. 
        6-bis. L'autorita'  competente  adotta  il  provvedimento  di
verifica di assoggettabilita' a VIA entro sessanta giorni dalla  data
di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma
6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero
delle integrazioni richiesti.  In  casi  eccezionali,  relativi  alla
natura, alla  complessita',  all'ubicazione  o  alle  dimensioni  del
progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e
per  un  periodo  non  superiore  a  venti  giorni,  il  termine  per
l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a  VIA.
Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorita'  competente  comunica
tempestivamente  e  per  iscritto  al  proponente  le   ragioni   che
giustificano la  proroga  e  la  data  entro  la  quale  e'  prevista
l'adozione del provvedimento. La  comunicazione  di  cui  al  periodo
precedente e', altresi', pubblicata nel sito  internet  istituzionale
dell'autorita' competente.»; 
      3) al comma 7: 
        3.1)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «richiesto  dal
proponente» sono inserite le  seguenti:  «in  sede  di  presentazione
dello studio preliminare ambientale»; 
        3.2) il secondo periodo e' soppresso; 
      4) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA  ha  l'efficacia
temporale,  comunque  non  inferiore  a  cinque  anni,  definita  nel
provvedimento  stesso,  tenuto  conto  dei  tempi  previsti  per   la
realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari,
nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente  e  inserita
nella  documentazione  a  corredo   dell'istanza   di   verifica   di
assoggettabilita'  a   VIA.   Decorsa   l'efficacia   temporale   del
provvedimento di verifica di assoggettabilita' a  VIA  senza  che  il
progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento e' reiterato,
fatta salva la concessione, su istanza del  proponente  corredata  di
una  relazione  esplicativa  aggiornata  che  contenga  i  pertinenti
riscontri in merito al contesto  ambientale  di  riferimento  e  alle
eventuali modifiche, anche  progettuali,  intervenute,  di  specifica
proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto salvo  il  caso  di
mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche,
anche progettuali, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai
sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori
rispetto a quelle gia' previste  nel  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA originario. Se  l'istanza  di  cui  al  terzo
periodo e' presentata almeno novanta giorni prima della scadenza  del
termine di  efficacia  definito  nel  provvedimento  di  verifica  di
assoggettabilita' a VIA, il medesimo provvedimento continua a  essere
efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni  relative  alla  concessione  della   proroga.   Entro
quindici giorni dalla presentazione  dell'istanza  di  cui  al  terzo
periodo,  l'autorita'  competente  verifica  la   completezza   della
documentazione.  Qualora  la   documentazione   risulti   incompleta,
l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione
integrativa, assegnando per la presentazione  un  termine  perentorio
non superiore a venti giorni.  Qualora  entro  il  termine  assegnato
l'istante  non  depositi  la   documentazione   integrativa   ovvero,
all'esito  di  una  nuova   verifica,   da   effettuarsi   da   parte
dell'autorita'  competente  nel  termine  di   dieci   giorni   dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti
ancora  incompleta,  l'istanza  si  intende  ritirata  e  l'autorita'
competente procede all'archiviazione.»; 
  b-bis) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunta, in fine, la  seguente
lettera: 
  g-quater) autodichiarazione ai sensi degli articoli  46  e  47  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  relativa  agli  assetti  proprietari  della
societa' proponente e della eventuale societa'  controllante  e  alla
consistenza del capitale sociale della societa' proponente; 
    c) all'articolo 23, comma 4, secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«per via telematica»,  sono  inserite  le  seguenti:  «al  proponente
nonche'»; 
    d) all'articolo 24: 
      1) al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza  che  la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione  di  cui
all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta  stessa  si
intende accolta per il termine proposto.»; 
      2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Entro trenta giorni  dall'esito  della  consultazione
ovvero  dalla  presentazione  delle  controdeduzioni  da  parte   del
proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura  verifica
l'adeguatezza  della  relazione  paesaggistica   ai   fini   di   cui
all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci  giorni,
il Ministero della cultura ha, per una sola  volta,  la  facolta'  di
assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore  a  trenta
giorni,  per  la  presentazione,  in   formato   elettronico,   della
documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata  in
ragione della particolare complessita'  del  progetto,  il  Ministero
della cultura puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non
superiore a ulteriori trenta giorni,  il  termine  assegnato  per  le
integrazioni. Ricevuta la documentazione  integrativa,  il  Ministero
della cultura la trasmette tempestivamente all'autorita'  competente.
Qualora, entro il termine assegnato, il proponente  non  presenti  la
documentazione integrativa ovvero, all'esito di una  nuova  verifica,
da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine  di
quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste,  la
documentazione risulti nuovamente incompleta,  l'istanza  si  intende
respinta e  il  Ministero  della  cultura  ne  da'  comunicazione  al
proponente e  all'autorita'  competente,  cui  e'  fatto  obbligo  di
procedere all'archiviazione. Nei casi di  nuova  incompletezza  della
documentazione, la comunicazione di cui al  quinto  periodo  reca  le
motivazioni per le quali la documentazione medesima non  consente  la
valutazione paesaggistica ai  fini  di  cui  all'articolo  25,  comma
2-quinquies.»; 
    e) all'articolo 25: 
      1)  al  comma  2,  primo  periodo,  le   parole:   «l'autorita'
competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente  direttore
generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
      2) al comma 2-quinquies: 
        2.1)  le  parole:  «ove  gli  elaborati   progettuali   siano
sviluppati a un livello che  consenta  la  compiuta  redazione  della
relazione paesaggistica» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ove  la
relazione  paesaggistica  consenta  di  esprimere   una   valutazione
positiva di compatibilita' paesaggistica del progetto»; 
        2.2)  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:   «Il
Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego  del
concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al
parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o
della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo' applicarsi
l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi  dell'articolo  5,
comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga  superato
il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo  sostituisce
a ogni effetto il provvedimento  di  VIA  favorevole,  che  comprende
l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali  proroghe  del
provvedimento di VIA favorevole ai  sensi  del  quarto  periodo  sono
concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo»; 
      3) al comma 5, terzo periodo, dopo le  parole:  «ambientale  di
riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di  modifiche,  anche
progettuali,»; 
      4) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
        «7-bis.  Nel  caso  di  progetti  sottoposti  a   valutazione
ambientale di competenza statale,  gli  eventuali  atti  adottati  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della  legge  n.  400
del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.»; 
    f) all'articolo 26-bis, comma  3,  secondo  periodo,  le  parole:
«studio  preliminare  ambientale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«studio di impatto ambientale»  e  le  parole  «,  del  rispetto  dei
requisiti di legge ove sia richiesta anche la  variante  urbanistica»
sono soppresse; 
  f-bis) all'articolo 27, comma 8, le parole: "Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" sono sostituite
dalle  seguenti:  "competente  direttore   generale   del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa  acquisizione  del
concerto  del  competente  direttore  generale  del  Ministero  della
cultura"; 
    g) (soppressa) 
  2. Per i progetti di produzione energetica da  fonte  fotovoltaica,
solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonche' di produzione di
biometano, il proponente del provvedimento di VIA di cui all'articolo
25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma
1, lettera e),  del  presente  articolo,  allega  una  dichiarazione,
redatta ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,  attestante  la  legittima  disponibilita',  a
qualunque titolo, della  superficie  su  cui  realizzare  l'impianto,
ferme restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le
opere connesse. 
  3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica  di  verifica
dell'impatto  ambientale  VIA  e  VAS  e  alla  Commissione   tecnica
PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.  152  del
2006, il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  puo'
avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici -
GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da  fonti
rinnovabili, sulla base di un'apposita  convenzione,  nel  limite  di
spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si
provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo  33,  comma
1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. I costi  annuali
derivanti dall'attuazione del primo  periodo  sono  definiti  con  il
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del  decreto  legislativo  n.
152 del 2006. 
  4. All'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
      a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «A
tal fine, il Ministero della difesa puo'  definire  un  programma  di
interventi  per   la   transizione   energetica   dei   siti,   delle
infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo  in
uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.»; 
      b) al comma 4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Qualora il programma di cui al comma 1  ovvero,  singolarmente,  gli
interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva  modifica  del
programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla parte  seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  tali  procedure  sono
svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  dalla
Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC  e   integrate   dalla   valutazione
ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione». 
  5. Le disposizioni di cui  al  comma  4  si  applicano,  in  quanto
compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34. 
                               Art. 2 
 
Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia 
dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti 
  1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati; 
    b) al comma 10, le parole: «Al venir meno  della  sospensione  di
cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»; 
    c) il comma 13 e' abrogato; 
    d) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni  in
materia di canoni per le concessioni e  i  permessi  di  ricerca  nel
settore degli idrocarburi». 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di  concessioni  di
coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare
non e' consentito. Il primo  periodo  non  si  applica  nel  caso  di
concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi  da  conferire  in
relazione ad attivita' di  ricerca  svolte  sulla  base  di  permessi
rilasciati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ancorche' non concluse alla medesima data. Le  attivita'  di
coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di  concessioni
gia' conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto  o
da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di
vita utile del giacimento. 
  3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di
idrocarburi ai sensi dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967,  n.
613, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo  25  novembre
1996, n. 625, e dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991,
n. 9, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve  e
del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per
completare la produzione delle riserve medesime fino alla  durata  di
vita utile del giacimento, nonche' tiene in considerazione l'area  in
concessione effettivamente funzionale all'attivita' di  produzione  e
di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione  delle
aree non piu' funzionali in tal senso. 
  4.  All'articolo  6,  comma  17,  secondo  periodo,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «dodici» e'  sostituita
dalla seguente: «nove». 
  5.  All'articolo  16  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «,  3  e  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e 3»; 
    b)  al  comma  2,  le  parole:  «esistenti  i  cui  impianti   di
coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree
considerate compatibili nell'ambito  del  Piano  per  la  transizione
energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con  decreto  del
Ministro della transizione ecologica 28  dicembre  2021,  di  cui  al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio
2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in  condizione  di
sospensione volontaria delle attivita' e considerando, anche ai  fini
dell'attivita' di ricerca e  di  sviluppo  con  nuove  infrastrutture
minerarie, i  soli  vincoli  classificati  come  assoluti  dal  Piano
medesimo e gia' costituiti alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  nonche'  garantendo,  per  quanto  ivi   non
previsto, il rispetto della normativa  dell'Unione  europea  e  degli
accordi  internazionali»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «di
coltivazione di gas naturale esistenti o da  conferire  nel  rispetto
dei  limiti  imposti  dalla  legislazione  vigente,  della  normativa
dell'Unione europea e degli accordi internazionali»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo  passante  per
la foce del ramo di Goro del fiume Po  e  il  parallelo  distante  da
quest'ultimo 15  chilometri  a  sud  e  che  dista  almeno  9  miglia
marittime dalle linee di costa, e' consentito, in deroga all'articolo
6, comma 17, primo e  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n.  152,  e  ai  soli  fini  della  partecipazione  alle
procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1
del presente articolo, il rilascio di concessioni di coltivazione  di
gas naturale sulla base di  istanze  gia'  presentate  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di  vita
utile del giacimento e a condizione che i relativi giacimenti abbiano
un potenziale minerario di gas per un quantitativo di  riserva  certa
superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.»; 
      d) il comma 4 e' abrogato; 
      e) ai commi 5, alinea, 10, lettera a), e 13, le parole: «, 3  e
4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3». 
  6. All'articolo 5-bis del decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  comma  1,  le  parole:  «entro  il  15  ottobre  2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «nei termini e con le modalita'  stabiliti
con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica; 
  b) al comma 4, primo periodo, le parole: «10  dicembre  2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2027».». 
                               Art. 3 
 
          Misure urgenti per la gestione della crisi idrica 
 
  1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), e'  inserita  la
seguente: 
      «i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane  di  cui
all'articolo  3,  punto  4),  del  regolamento  (UE)   2020/741   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  maggio  2020,  le  acque
reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5
alla parte terza  del  presente  decreto  e  sottoposte  a  ulteriore
trattamento in un impianto di  affinamento,  compatibilmente  con  la
normativa dell'Unione europea»; 
    b) all'articolo 77: 
      1) al comma  10,  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano  le
disposizioni  della  presente  parte  terza  qualora,  in   caso   di
deterioramento temporaneo dello  stato  del  corpo  idrico  dovuto  a
circostanze   naturali   o   di   forza   maggiore   eccezionali    e
ragionevolmente imprevedibili, come  alluvioni  violente  e  siccita'
prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente  imprevedibili,
purche' ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»; 
      2) al comma 10-bis: 
        2.1) all'alinea, dopo le parole: «Le regioni»  sono  inserite
le seguenti: «e le province autonome di Trento e  di  Bolzano»  e  le
parole: «le disposizioni del presente decreto» sono sostituite  dalle
seguenti: «le disposizioni della presente parte terza»; 
        2.2) alla lettera a), dopo  le  parole:  «il  deterioramento»
sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»; 
        2.3) alla lettera b), dopo  le  parole:  «il  deterioramento»
sono inserite le seguenti: «, anche  temporaneo,»  e  le  parole  da:
«purche' sussistano» a: «garantiscono soluzioni ambientali  migliori»
sono soppresse; 
      3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti: 
        «10-ter. Il comma 10-bis si applica purche' ricorra  ciascuna
delle seguenti condizioni: 
          a) siano state avviate le  misure  possibili  per  mitigare
l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico; 
          b) siano indicate puntualmente e illustrate  nei  piani  di
cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle  modifiche  o  delle
alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni; 
          c) le motivazioni delle modifiche o  delle  alterazioni  di
cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di  prioritario  interesse
pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la  societa',  risultanti  dal
conseguimento degli obiettivi di cui  al  comma  1,  siano  inferiori
rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche  o  dalle  alterazioni
per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o  per
lo sviluppo sostenibile; 
          d)  per  motivi  di  fattibilita'  tecnica   o   di   costi
sproporzionati,  i  vantaggi  derivanti  dalle  modifiche   o   dalle
alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con  altri
mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori. 
        10-quater. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano comunicano tempestivamente le misure adottate  ai  sensi  dei
commi 10 e 10-bis alle Autorita' di bacino competenti.»; 
    c) all'articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole: «commi
6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-bis  e
10-ter»; 
    d) all'articolo 104, comma 4-bis: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «idrici sotterranei»  sono
inserite le seguenti: «nonche' nei casi di crisi idrica»; 
      2) al secondo periodo, dopo le parole:  «o  sotterranea,»  sono
inserite le seguenti: «ivi incluse, compatibilmente con la  normativa
dell'Unione europea, le acque affinate di cui all'articolo 74,  comma
1, lettera i-bis),»; 
    e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di  depurazione»
sono inserite le seguenti: «nonche' di riuso». 
  2. Ferme restando le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2,  del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.  18  e  di  cui
all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione
delle medesime disposizioni per i quali,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  sia  da  completarsi  il  processo  di
adeguamento alla normativa dell'Unione europea, il Commissario  unico
nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
agosto 2023,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  210  dell'8
settembre 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del  decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
12 dicembre 2019, n. 141, puo' esercitare compiti di coordinamento  e
di gestione  degli  interventi  di  riuso  delle  acque  reflue,  ove
funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche  e
a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, nel  rispetto
delle previsioni di cui al regolamento (UE) 2020/741  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25  maggio  2020,  come  modificato  dal
regolamento delegato (UE) 2024/1765 della Commissione, dell'11  marzo
2024, nonche' di quelle  stabilite  ai  sensi  dell'articolo  99  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  2-bis.  In  considerazione  della  sua  rilevanza  strategica   per
l'interesse nazionale,  almeno  uno  dei  componenti  dell'organo  di
amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di  controllo
della societa' di cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  11
maggio 1999, n. 141, sono designati dalla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  si  provvede  ad
adeguare lo statuto della societa' di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo n. 141 del 1999 alle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da  un
numero  di  membri  non  superiore  a  sette,  nonche'   al   rinnovo
dell'organo di amministrazione e dell'organo  di  controllo,  laddove
non siano gia' scaduti. 
  2-ter.  Fatto   salvo   quanto   previsto   dall'articolo   2   del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  maggio  2012,  n.  56,  ai  fini  di  un  eventuale
affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalita' di cui
all'articolo  149-bis,  comma  1,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'  ammesso  il  trasferimento  da
parte della regione Puglia di parte delle azioni  della  societa'  di
cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999  in
favore dei comuni  della  medesima  regione  esercenti  il  controllo
analogo sulla societa' a capitale interamente pubblico  dagli  stessi
costituita o partecipata per le finalita' di cui al predetto articolo
149-bis ovvero in favore di quest'ultima societa'. 
                               Art. 4 
 
       Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il gruppo di lavoro istituito  in  attuazione  dell'articolo
14-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  3  settembre  2019,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,
e' collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente
e della  sicurezza  energetica  competente  in  materia  di  economia
circolare. 
  2. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 212: 
      1) al comma 2, alinea, secondo periodo, la parola: «diciannove»
e' sostituita dalla seguente: «ventuno»; 
      2) al comma 2, lettera i),  la  parola:  «otto»  e'  sostituita
dalla seguente:  «dieci»  e  le  parole:  «due  dalle  organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e  due  dalle
organizzazioni  che  rappresentano  i  gestori  dei   rifiuti»   sono
sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni  rappresentative
della categoria degli autotrasportatori e  tre  dalle  organizzazioni
che rappresentano i gestori dei rifiuti»; 
      3) dopo il comma 16, e' inserito il seguente: 
        «16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa puo'  assumere
il ruolo il responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione
all'Albo senza necessita' di verifica  di  idoneita'  iniziale  e  di
aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione  che  abbia
ricoperto il ruolo di legale  rappresentante  presso  la  stessa  per
almeno  tre  anni  consecutivi.  La  competente   Sezione   regionale
dell'Albo verifica il requisito sulla  base  dei  dati  presenti  nel
registro delle imprese  tenuto  dalla  locale  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura»; 
  a-bis) all'articolo 221, dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10-bis.   I   costi   indicati   nel   comma   10,   limitatamente
all'assolvimento degli obblighi di servizio  universale  relativi  ad
attivita' di carattere  residuale  o  comunque  d'interesse  generale
gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e  sui  consorzi  di  cui
all'articolo 223, sono  ripartiti  tra  questi  ultimi  e  i  sistemi
autonomi di cui all'articolo  221-bis  al  netto  di  ogni  eventuale
componente positiva diversa dal contributo ambientale  CONAI  di  cui
all'articolo 224, comma 3, lettera  h),  previa  verifica  dei  costi
rilevanti  e  della  loro  entita'  netta  da  parte  di  un  esperto
indipendente  scelto  congiuntamente  dalle  parti  o,  in  mancanza,
nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.  A
tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun  materiale
d'imballaggio  nel  rispetto  dei   principi   di   proporzionalita',
efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono  al  Ministero
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  che  puo'  richiedere
modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia
degli accordi sottoscritti, qualora  un  accordo  non  sia  raggiunto
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, il Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica invita le  parti  a  concluderlo  entro  sessanta  giorni,
decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il
Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei
sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis di organizzare  la  loro
attivita' con riferimento all'intero territorio  nazionale  ai  sensi
del comma 3, lettere a) e c), del presente articolo e si  applica  in
ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter»; 
  a-ter) all'articolo 224: 
  1) al comma 3, lettera n), dopo le parole:  "nazionali  o  esteri,"
sono inserite le  seguenti:  "o  da  operatori  economici  anche  non
consorziati," e le parole: "in entrata e  in  uscita  dal  territorio
nazionale  e  i  dati  degli  operatori  economici  coinvolti"   sono
sostituite dalle  seguenti:  "trasferiti  sul  territorio  nazionale,
compresi  quelli  di  provenienza  o  destinazione  transfrontaliere,
nonche' i dati dei relativi soggetti coinvolti"; 
  2) al comma 5-ter, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'accordo di programma quadro di cui al comma  5  stabilisce  che  i
produttori e gli utilizzatori che aderiscono a un sistema autonomo di
cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e  c),  ovvero  a  uno  dei
consorzi di cui all'articolo 223 assicurano in ogni caso la copertura
dei costi di raccolta e di gestione dei  rifiuti  di  imballaggio  da
loro  prodotti  e  conferiti  al  servizio   pubblico   di   raccolta
differenziata; la copertura di  tali  costi  deve  essere  assicurata
anche qualora gli obiettivi di recupero  e  riciclaggio  siano  stati
conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private"; 
      b) all'allegato L-quinquies, dopo il numero 20, e' inserito  il
seguente: 
        «20-bis. Attivita' di cura e manutenzione del paesaggio e del
verde pubblico e privato.». 
  3. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di
cui  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica del 23 novembre 2023, e'  integrato  di  due  membri,  uno
designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria  degli
autotrasportatori    e    uno    designato    dalle    organizzazioni
rappresentative dei gestori dei rifiuti,  nominati  con  decreto  del
Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica.  I   membri
aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano  in  carica  fino  alla
scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del  23  novembre
2023. 
  3-bis. All'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60, il comma 1
e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine di promuovere obiettivi di  economia  circolare  per  i
rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente  pescati  e
volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema  marino  e
delle acque interne, i  criteri  specifici  e  le  modalita'  per  la
cessazione  della  qualifica  di  rifiuto  sono  stabiliti  ai  sensi
dell'articolo 184-ter, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152». 
                               Art. 5 
 
Misure urgenti per la promozione di politiche  di  sostenibilita'  ed
  economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi
  infrastrutturali 
  1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: 
    «1-quater. Al fine di promuovere politiche di  sostenibilita'  ed
economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e
di riutilizzo dei materiali  provenienti  dalla  realizzazione  degli
interventi di cui al presente articolo, nonche' di quelli provenienti
dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di  Marina  di
Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento  in  discarica  dei
rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,   il   Commissario   straordinario   di   cui
all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorita' di sistema
portuale del  Mar  Ligure  occidentale  nonche'  il  Piano  approvato
dall'Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar   Ligure   orientale,
acquisiti i pareri vincolanti  della  regione  Liguria,  dell'Agenzia
regionale  per  la  protezione  ambientale  (ARPA)   e   dell'azienda
sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere  entro
quindici giorni dalla  richiesta,  adotta  con  apposito  decreto  il
Programma per  la  gestione  integrata  e  circolare  dei  rifiuti  e
materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel  rispetto  della
disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei
rifiuti. Le modalita' e i termini per il conferimento e il riutilizzo
dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio
dei porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti  mediante
la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo  15
della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  tra  l'Autorita'  di  sistema
portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorita' di sistema portuale
del Mar Ligure orientale. 
  Il Programma di cui al primo periodo, previo accertamento  mediante
apposite indagini analitiche delle caratteristiche  dei  materiali  e
dei rifiuti, prevede l'utilizzo: 
    a) dei materiali di escavo di fondali marini  o  salmastri  o  di
terreni litoranei  emersi,  ai  sensi  dell'articolo  109,  comma  1,
lettera a), del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  15
luglio 2016, n. 173; 
    b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al  solo
fine  di  utilizzo,  ove  ne  sia  dimostrata  la  compatibilita'   e
l'innocuita' ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1,  lettera
b), del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
    c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i  criteri  di
cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo  n.  152  del  2006,
comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei  in
termini di caratteristiche qualitative e  granulometriche,  derivanti
da  scavi  in  roccia  oppure  dall'escavo  di   substrati   naturali
appartenenti all'originale  litorale  o  al  fondale  sottostante  di
pertinenza demaniale; 
    d) di inerti e materiali  geologici  inorganici  che  cessano  di
essere rifiuto a seguito di un'operazione  di  recupero,  incluso  il
riciclaggio,  nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui  all'articoli
184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi  1  e
2, del medesimo decreto. 
  1-quinquies. Il Programma di cui al comma  1-quater,  per  ciascuno
degli  interventi  previsti  nei  Piani  di  cui  al  medesimo  comma
1-quater, contiene un cronoprogramma delle attivita'  finalizzate  al
recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti  dalla
realizzazione degli interventi, con  l'indicazione  dei  quantitativi
massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui e' previsto  il
riutilizzo,  suddivisi  per   opera,   tipologia   di   materiale   e
caratteristiche, nonche' le dichiarazioni di conformita'  di  ciascun
produttore, detentore o utilizzatore dei  materiali,  rese  ai  sensi
degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater.  Le
dichiarazioni di conformita' di cui al  primo  periodo  includono  la
tipologia e la quantita' dei materiali oggetto di ogni  utilizzo,  le
attivita'  di  gestione  necessarie,  il  sito  di   origine   e   di
destinazione  e  le  modalita'  di  impiego  previste.  Il  Programma
comprende altresi' i risultati e  le  procedure  di  campionamento  e
caratterizzazione dei  materiali  e  dei  rifiuti  di  cui  al  comma
1-quater. 
  1-sexies.  L'adozione  del  Programma  di  cui  al  comma  1-quater
sostituisce tutte le autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Programma,
ivi incluse le autorizzazioni di cui  all'articolo  109  del  decreto
legislativo n. 152  del  2006.  Eventuali  interventi  contenuti  nel
Programma da assoggettare a valutazioni di compatibilita'  ambientale
restano sottoposti alla disciplina di  cui  alla  parte  seconda  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario  di
cui all'articolo 1, laddove  necessario,  provvede  all'aggiornamento
del  Programma  con  le  modalita'  di  cui  ai  commi   1-quater   e
1-quinquies. 
  1-septies. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.». 
                             Art. 5 bis 
 
Valori limite di ammissibilita' dei rifiuti da collocare in discarica 
 
  1. In conformita' alla decisione n. 2003/33/CE del  Consiglio,  del
19  dicembre  2022,  all'articolo  16-ter,  comma  1,   del   decreto
legislativo 13 gennaio  2003,  n.  36,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) alla lettera c), le parole: «30  giugno  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2027»; 
  b) alla lettera c-bis), le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2028». 
  2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Entro i successivi centottanta giorni,  i  titolari
di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16-ter del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in corso di validita'  alla  data
di cui al primo periodo, possono richiederne l'adeguamento ai  valori
limite di cui al medesimo articolo 16-ter, come modificato dal  comma
1 del presente articolo.». 
                               Art. 6 
 
                Misure urgenti in materia di bonifica 
 
  1.  Agli  interventi   previsti   dal   Piano   d'azione   per   la
riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto  del  Ministro
della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2,
Componente 4, Investimento 3.4, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo
articolo 242, comma 3, e' concordato con l'Agenzia regionale  per  la
protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia
entro il termine di trenta giorni  dalla  richiesta  del  proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata
pronuncia nei termini di cui al primo periodo da  parte  dell'Agenzia
regionale   per   la   protezione   dell'ambiente    territorialmente
competente,  il  piano  di  caratterizzazione   e'   concordato   con
l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA), che si  pronuncia  entro  e  non  oltre  i  quindici  giorni
successivi su segnalazione del proponente; 
    b) i risultati delle indagini di caratterizzazione,  dell'analisi
di  rischio  sanitario  ambientale  sito-specifica,  ove  occorrente,
nonche'  il  progetto  degli  interventi  possono  essere   approvati
congiuntamente dall'autorita' competente. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' analitiche propedeutiche alla
definizione dei valori  di  fondo  di  cui  all'articolo  242,  comma
13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai
sensi dell'articolo 248, comma 2, del medesimo  decreto  legislativo,
l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente  territorialmente
competente  puo'  avvalersi  dei   laboratori   di   altri   soggetti
appartenenti  al  sistema  nazionale  a  rete   per   la   protezione
dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati
accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Al titolo V della parte quarta del decreto  legislativo  n.  152
del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 242, comma 13-ter: 
      1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della
tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle
tabelle 1 e 2 dell'allegato»; 
      2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» e'  sostituita
dalla seguente: «concentrazioni»; 
    b) all'articolo 244: 
      1) al comma 2, dopo  le  parole  «responsabile  dell'evento  di
superamento» sono inserite le seguenti: «, con  oneri  a  carico  del
medesimo,»; 
      2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi  del
presente articolo, le province medesime  si  avvalgono  del  supporto
tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.». 
  1.  Agli  interventi   previsti   dal   Piano   d'azione   per   la
riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto  del  Ministro
della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2,
Componente 4, Investimento 3.4, del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo
articolo 242, comma 3, e' concordato con l'Agenzia regionale  per  la
protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia
entro il termine di trenta giorni  dalla  richiesta  del  proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata
pronuncia nei termini di cui al primo periodo da  parte  dell'Agenzia
regionale   per   la   protezione   dell'ambiente    territorialmente
competente,  il  piano  di  caratterizzazione   e'   concordato   con
l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA), che si  pronuncia  entro  e  non  oltre  i  quindici  giorni
successivi su segnalazione del proponente; 
    b) i risultati delle indagini di caratterizzazione,  dell'analisi
di  rischio  sanitario  ambientale  sito-specifica,  ove  occorrente,
nonche'  il  progetto  degli  interventi  possono  essere   approvati
congiuntamente dall'autorita' competente. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' analitiche propedeutiche alla
definizione dei valori  di  fondo  di  cui  all'articolo  242,  comma
13-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai
sensi dell'articolo 248, comma 2, del medesimo  decreto  legislativo,
l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente  territorialmente
competente  puo'  avvalersi  dei   laboratori   di   altri   soggetti
appartenenti  al  sistema  nazionale  a  rete   per   la   protezione
dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati
accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Al titolo V della parte quarta del decreto  legislativo  n.  152
del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 242, comma 13-ter: 
      1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della
tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle
tabelle 1 e 2 dell'allegato»; 
      2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» e'  sostituita
dalla seguente: «concentrazioni»; 
    b) all'articolo 244: 
      1) al comma 2, dopo  le  parole  «responsabile  dell'evento  di
superamento» sono inserite le seguenti: «, con  oneri  a  carico  del
medesimo,»; 
      2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. Per le attivita' affidate alle province ai sensi  del
presente articolo, le province medesime  si  avvalgono  del  supporto
tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.». 
                               Art. 7 
 
Istituzione della struttura di supporto al commissario  straordinario
  per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara 
  1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, le parole «Con  successivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per le finalita' di cui al primo periodo,
da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il commissario straordinario  di  cui  al  comma  1  si
avvale  altresi'  di  una  struttura  di  supporto  composta  da   un
contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello  non
dirigenziale e una  unita'  di  livello  dirigenziale  non  generale,
appartenenti  ai  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche,  nominate  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica.  Si
applica,  in  relazione  alle  modalita'  di   reperimento   e   alla
retribuzione  del  personale  non   dirigenziale,   quanto   previsto
all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.   Ferme
restando le modalita' di reperimento di cui al  secondo  periodo,  al
personale di livello dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione  di
posizione  in  misura  equivalente  ai   valori   economici   massimi
attribuiti ai  titolari  di  incarico  dirigenziale  di  livello  non
generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   nonche'
un'indennita'   sostitutiva   della   retribuzione   di    risultato,
determinata  con  provvedimento  del  commissario  straordinario,  di
importo  non  superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione   di
posizione. Il personale dirigenziale di  cui  al  quarto  periodo  e'
posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o  altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e  conserva  lo
stato   giuridico   e   il   trattamento    economico    fondamentale
dell'amministrazione  di  appartenenza,  che  resta  a  carico  della
medesima, mentre il trattamento  accessorio  e'  a  carico  esclusivo
della  struttura  commissariale.  In  aggiunta  al  personale   della
struttura di supporto, il commissario  puo'  altresi'  nominare,  con
proprio provvedimento, fino a  due  esperti  in  materie  tecniche  e
giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine  di  cui  al
comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a
euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per  l'anno  2024  ed  euro
305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per  le  spese
del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro  30.000  annui  per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le  spese  di  funzionamento
della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro 121.120  annui
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli  esperti,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.». 
  2. Al commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e
promuovere  la  realizzazione  degli   interventi   di   bonifica   e
riparazione del danno ambientale nel sito  contaminato  di  interesse
nazionale di Crotone- Cassano e Cerchiara, nominato con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14  settembre   2023,   e'
attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino  alla
rideterminazione del compenso stabilito con  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  del  22  febbraio  2024,  un  compenso
aggiuntivo, a titolo di  parte  fissa,  fino  al  raggiungimento  del
compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui  lordi
e,  a  titolo  di  parte   variabile,   strettamente   correlata   al
raggiungimento  degli  obiettivi  e  al   rispetto   dei   tempi   di
realizzazione degli  interventi  oggetto  dell'incarico,  fino  a  un
massimo di euro 50.000 annui  lordi.  Agli  oneri  di  cui  al  primo
periodo, pari a 28.117 euro per l'anno  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
                               Art. 8 
 
Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi  in
                     materia di difesa del suolo 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  completezza  del  quadro  tecnico
conoscitivo degli interventi  finanziati  per  mitigare  il  dissesto
idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui e'  affidata
l'attuazione  degli  interventi  di  difesa  del   suolo   alimentano
tempestivamente il  Repertorio  nazionale  degli  interventi  per  la
difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a prescindere dalla
fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e gia'  censiti  nella
piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al  primo  periodo  inseriscono
nella piattaforma stessa  le  informazioni  tecniche,  ove  mancanti,
relative a posizione geografica e  tipologia  del  dissesto  e  delle
opere nonche' agli elaborati progettuali  degli  interventi  medesimi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  individuano  gli  eventuali
interventi  di  difesa  del  suolo,  a  prescindere  dalla  fonte  di
finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma  ReNDiS  e
ne trasmettono  l'elenco,  completo  dei  relativi  codici  unici  di
progetto (CUP), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale  (ISPRA),  ai  fini  del  tempestivo   inserimento   nella
piattaforma, e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. I commissari di  Governo,  il  Presidente  della  regione  Valle
d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano
verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca  dati
delle pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei sistemi a essa collegati. 
  4. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
272 del 15 novembre 2021, e' adeguato alle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3. 
                               Art. 9 
 
Programmazione  e  finanziamento   degli   interventi   affidati   ai
  Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico 
  1. All'articolo 7 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i  seguenti:
«Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi  di  mitigazione
del rischio idrogeologico e' data altresi' priorita' agli  interventi
la cui progettazione sia stata finanziata mediante il  Fondo  di  cui
all'articolo 55  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  221  e  abbia
conseguito almeno il  livello  di  progettazione  qualificabile  come
progetto di fattibilita' tecnico-economica ai sensi dell'articolo  41
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  31
marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo
periodo, del medesimo  codice,  come  progetto  definitivo  ai  sensi
dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  L'inserimento  nel  Piano  degli
interventi di mitigazione del  rischio  idrogeologico  ai  sensi  del
sesto  periodo  e'  in  ogni  caso  condizionato  al  rinnovo   della
valutazione positiva da parte della competente  Autorita'  di  bacino
distrettuale,  da  effettuare  in  relazione  all'ultimo  livello  di
progettazione conseguito.»; 
    b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Per gli  interventi  la  cui  progettazione  sia  stata
finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55  della  legge  n.
221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi  dodici  mesi
dall'ammissione  al  finanziamento  e  in   assenza   di   cause   di
impossibilita'  oggettiva  sopravvenute  o  di  forza  maggiore,  gli
interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9,
terzo periodo, del codice di cui al decreto  legislativo  n.  36  del
2023,non  abbiano  conseguito  almeno  il  livello  di  progettazione
qualificabile come progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica  o
come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice di  cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016. 
      2-ter. Le risorse finanziarie  accreditate  sulle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  116  del  2014,
intestate ai commissari di Governo  per  il  contrasto  del  dissesto
idrogeologico,  non  possono  essere  oggetto   di   pignoramento   o
sequestro.». 
  2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi  di  programma  di
cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
per la quota parte derivante da risorse  di  bilancio  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica,  integrano  la  dotazione
finanziaria destinata al Piano degli interventi  di  mitigazione  del
rischio  idrogeologico  di  cui  all'articolo   7,   comma   2,   del
decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 164 del 2014, come modificato dal comma 1, lettera  a),  del
presente articolo. 
  3. All'articolo  10  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-ter: 
        1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Con  proprio
provvedimento,  il  commissario  di  Governo  per  il  contrasto  del
dissesto idrogeologico puo' nominare un soggetto attuatore del  Piano
degli interventi di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  a  cui
delegare l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 7,  comma
2, del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  il  quale  opera
con i medesimi poteri e le deroghe previsti  per  il  commissario  di
Governo.»; 
      2)  il  terzo  periodo  e'   sostituito   dal   seguente:   «Il
provvedimento di  nomina  di  cui  al  primo  periodo  stabilisce  il
compenso da corrispondere al  soggetto  attuatore  del  Piano,  nella
misura e con le modalita'  di  cui  all'articolo  15,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.111, che  trova  copertura  finanziaria
nei quadri economici degli  interventi,  cosi'  come  risultanti  dai
sistemi informativi della Ragioneria generale  dello  Stato,  nonche'
gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del
compenso,  che  includono  anche  l'attivita'   di   monitoraggio   e
rendicontazione  di  cui  all'articolo  7,  comma   2,   del   citato
decreto-legge n. 133 del 2014.»; 
    b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
      «2-quater. Ai  commissari  di  Governo  per  il  contrasto  del
dissesto  idrogeologico  sono  attribuite  anche   le   funzioni   di
responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
ai sensi della legge 6 novembre 2012,  n.  190,  che  possono  essere
delegate dai medesimi commissari ai  soggetti  attuatori  di  cui  al
comma 2-ter. 
      2-quinquies.  Per  l'espletamento  delle   attivita'   di   cui
all'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 133 del 2014,  i
commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e  i
Presidenti delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  possono
assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in
deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quelle  in  materia
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.». 
  4. Al fine di accelerare la realizzazione  delle  opere  di  difesa
idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'Autorita'
di bacino distrettuale  delle  Alpi  orientali  e'  individuato  come
commissario straordinario per l'espletamento delle attivita'  di  cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo. 
  5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi  poteri  e
le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al
dissesto  idrogeologico  di  cui  all'articolo  10,  comma   1,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al  comma  4  e'
autorizzato  ad  assumere  direttamente  le  funzioni   di   stazione
appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa  da
quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui
al  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  nonche'  dei   vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.   Al
commissario di cui al comma  4  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  6. L'assegnazione delle risorse destinate a  interventi  finanziati
dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  28
del 2 febbraio 2019,  operata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  Casa  Italia  per  il   finanziamento   di
interventi volti alla messa in sicurezza del Paese  in  relazione  al
rischio  idrogeologico  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, e' revocata qualora i soggetti
attuatori di cui all'articolo 1, comma  9,  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, entro sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in  assenza  di
cause di impossibilita' oggettiva sopravvenute o di  forza  maggiore,
omettano  di  trasmettere  alla  banca  dati  delle   amministrazioni
pubbliche - Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformita' a
quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  i
dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse  al  fine
della successiva  verifica  sull'importo  delle  spese  sostenute  in
misura pari o superiore al 15  per  cento  dell'importo  della  prima
anticipazione ottenuta  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  10,  del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18  giugno
2021. 
  7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera  del  Consiglio
dei  ministri  del  27  novembre  2022,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022,  in  conseguenza  degli  eventi
meteorologici verificatisi nel  territorio  dell'isola  di  Ischia  a
partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con  la  delibera  del
Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, e' ulteriormente prorogato fino
al 31 dicembre 2024, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  8. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8, secondo periodo dopo le parole: «per l'anno  2023»
sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2024»; 
    b) al comma 10, alinea, le parole: «5 milioni di euro per  l'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per  l'anno
2024»; 
    c) al comma 10, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) quanto a 10 milioni di euro  per  l'anno  2024  a  valere
sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella  contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-quinquies.». 
  8-bis. All'articolo 20-octies, comma 6, del decreto-legge 1° giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio
2023, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I piani di
cui al comma 2, lettera c),  del  presente  articolo  possono  essere
predisposti e approvati anche  per  stralci,  che  possono  avere  ad
oggetto anche le sole attivita' di progettazione.  In  tali  casi,  i
piani stralcio sono predisposti e approvati, ai sensi dei commi  2  e
4, nei limiti delle risorse specificamente  finalizzate  allo  scopo.
Qualora i piani stralcio abbiano ad  oggetto  le  sole  attivita'  di
progettazione, le modalita' di adozione del  decreto  di  concessione
del contributo  e  dell'eventuale  erogazione  dell'anticipazione  ai
soggetti attuatori per l'attivita' di progettazione sono definite dal
Commissario straordinario mediante provvedimenti di cui  all'articolo
20-ter, comma 8. 
  9. All'articolo 57 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), le parole: «il programma nazionale  di
intervento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «previo  parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281: 
      1) il programma nazionale di intervento; 
      2) i criteri e le modalita' per stabilire le priorita'  che  le
amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione
di risorse destinate  agli  interventi  di  mitigazione  del  rischio
idrogeologico, tenendo conto  di  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  adottato   in   attuazione
dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
      3) i criteri e le modalita' per il  monitoraggio  e  la  revoca
delle risorse statali destinate agli interventi  di  mitigazione  del
rischio idrogeologico ove, in  assenza  di  cause  di  impossibilita'
oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le  somme  assegnate  non
siano impegnate  e  pagate  dai  competenti  soggetti  attuatori  nei
termini previsti.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. In caso di revoca ai sensi del  comma  1,  lettera  b),
numero 3), le risorse  sono  comunque  riassegnate  all'autorita'  di
bacino distrettuale territorialmente competente per essere  impiegate
nell'ambito del medesimo territorio e con la  medesima  destinazione.
All'impiego delle risorse assegnate ai sensi del  periodo  precedente
provvede il segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale
interessata  con  i  medesimi  poteri  e  deroghe  previsti  per   il
commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico  di
cui all'articolo 10, comma 1,  del  citato  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
  9-bis.  Per  il  potenziamento  delle   attivita'   finalizzate   a
rafforzare, la tutela  del  territorio  e  la  gestione  delle  acque
nonche' alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento
climatico, con particolare riguardo alle attivita' di  pianificazione
e aggiornamento degli strumenti di pianificazione,  le  Autorita'  di
bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  sono  autorizzate,  nel  limite  di  una  spesa
complessiva pari a 6 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2026, a reclutare e ad assumere, nei limiti della  vigente  dotazione
organica, personale con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato,  mediante   l'indizione   di   procedure   concorsuali
pubbliche  o  lo  scorrimento  di  vigenti  graduatorie  di  concorsi
pubblici. Con decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  da  adottare
entro il 30 aprile 2025, sulla base delle  richieste  delle  predette
Autorita' di bacino coerenti con  i  rispettivi  piani  triennali  di
fabbisogno di personale, sono ripartite le risorse di  cui  al  primo
periodo. 
  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a  6  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2026,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai cicli  di
programmazione finanziaria gia'  avviati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto che continuano a  essere  regolati  dalla
disciplina  specifica  delle   relative   fonti   di   finanziamento.
Conseguentemente, rimangono salve, fino alla conclusione del relativo
ciclo  di  programmazione  finanziaria,  le  specifiche  disposizioni
recanti  criteri  e  regole  per  il  monitoraggio,   la   revoca   e
l'assegnazione  delle  risorse  statali  destinate  a  interventi  di
mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresi', fermi gli
obblighi  internazionali  e  i  vincoli  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione  europea,  nonche'  le  disposizioni  relative  al   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al Fondo per lo sviluppo  e
la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31  maggio
2011, n. 88, e al Fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183, continuano ad applicarsi le  pertinenti
disposizioni,  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle   modalita'   di
individuazione delle  priorita'  stabiliti  con  il  decreto  di  cui
all'articolo  57,  comma  1,  lettera  b),  numero  2),  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal comma 9 del presente
articolo, in quanto compatibili. 
                               Art. 10 
 
Disposizioni   urgenti   per   le   funzionalita'   delle   pubbliche
  amministrazioni  operanti  nei  settori   dell'ambiente   e   della
  sicurezza energetica 
  1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Ai fini dello svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al
comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  su
proposta  del  Sistema  nazionale,  puo'  adottare  linee  guida  per
specifici settori.»; 
    b) all'articolo 4, comma 4, dopo  le  parole:  «con  il  concorso
delle agenzie» sono inserite le seguenti: «e sulla base  delle  linee
guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate». 
  2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  45,  il
comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma  1,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento
economico del direttore dell'ISIN. Se  appartenente  ai  ruoli  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  il  direttore  dell'ISIN  e'
collocato  in  posizione  di  fuori  ruolo,  aspettativa  o   analoga
posizione  per  l'intera  durata  dell'incarico,  anche   in   deroga
all'ordinamento    di    appartenenza,    mantenendo,    a     scelta
dell'interessato, il trattamento economico complessivo in  godimento.
Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del  citato
decreto-legge n. 201 del 2011. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al
primo periodo e' altresi' determinato il  trattamento  economico  dei
componenti della Consulta e del  Collegio  dei  revisori.  Gli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente  comma  sono  coperti  con  le
risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.». 
  3. Il trattamento economico stabilito  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014, come modificato  dal
comma  2  del  presente  articolo,  si  applica  anche  agli   organi
dell'Ispettorato  nazionale  per   la   sicurezza   nucleare   e   la
radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, con effetti a  decorrere  dalla  relativa  data  di
nomina. 
  4. Allo scopo  di  rafforzare  la  capacita'  amministrativa  e  di
potenziare  le  attivita'  necessarie   per   assicurare   la   piena
realizzazione degli  obiettivi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della  sicurezza
energetica, fino al 31 dicembre  2026,  il  Ministero  medesimo  puo'
conferire ulteriori quattro incarichi  dirigenziali  di  livello  non
generale di  natura  tecnico-specialistica  oltre  i  limiti  di  cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono  conferiti  a  valere
sulle risorse finanziarie disponibili e  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente. 
  4-bis. Nelle more del recepimento della  direttiva  (UE)  2024/1788
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  13  giugno  2024,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del  presente  decreto,  l'impresa  maggiore  di  trasporto  del  gas
naturale di cui all'articolo 10, comma 1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  partecipa  in  qualita'   di
rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea  dei  gestori
di rete per l'idrogeno (ENNOH), di cui all'articolo 57, paragrafo  1,
del  regolamento  (UE)  2024/1789  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 13 giugno 2024. 
                             Art. 10 bis 
 
Disposizioni urgenti per  il  rafforzamento  degli  investimenti  nei
  Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica 
  1. Al fine di rafforzare gli  investimenti  del  Piano  Mattei  nei
Paesi africani con l'obiettivo di coniugare le esigenze di  sicurezza
energetica con quelle della tutela ambientale, mediante  lo  sviluppo
di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni  di  gas
serra, all'articolo 10 del  decreto-legge  29  giugno  2024,  n.  89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2024,  n.  120,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2024» sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro l'anno 2025»; 
  b) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In  caso
di  inadempimento  delle  obbligazioni  di  pagamento  da  parte  del
debitore, la Cassa depositi e prestiti Spa  invia  una  richiesta  di
escussione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  che,  entro
centottanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento
della somma dovuta. A seguito del  pagamento  di  cui  al  precedente
periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' gestire, su richiesta,
le attivita' di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia
e delle finanze, e le somme da  essa  eventualmente  recuperate  sono
retrocesse in relazione alla quota garantita»; 
  c) al comma  10,  le  parole:  «intestato  alla  Cassa  depositi  e
prestiti» sono sostituite dalle  seguenti:  «intestato  al  Ministero
dell'economia e delle finanze»». 
                               Art. 11 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione degli articoli
7, commi 1 e 2, e 9, commi 9-bis e 9-ter, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' previste dal  medesimo  decreto
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 12 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

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