L. 14 Giugno 2019, n. 55
End of Waste: dal 18 giugno 2019 una nuova versione dell'art. 184-ter D.L.vo 152/2006
Gazzetta ufficiale: Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2019
La Legge n. 55 del 14 giugno 2019, che ha convertito il D.L. del 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”) contiene un’importante modifica all’art. 184-ter, comma 3, del D.L.vo 152/2006.
A partite dal 18 giugno 2019, data di entrata in vigore della legge di conversione, le autorità competenti, sulla base dei D.M. 5 febbraio 1998, D.M. 161/2002 e D.M. 269/2005, potranno concedere singole autorizzazioni per il recupero dei rifiuti (End of Waste), individuando quindi condizioni e prescrizioni necessarie a garantire l’attuazione dei principi generali della gestione dei rifiuti (art. 178).
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*Estratto
Art. 1
Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare.
- Al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, il comma 3 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: “3. Nelle more dell’adozione di uno o piu’ decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l’uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida”.
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