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L. 4 Agosto 2017, n. 124

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Gazzetta ufficiale: n. 189 del 14 agosto 2017

In vigore dal 29 agosto 2017, la Legge è finalizzata a rimuovere gli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, mediante una maggiore trasparenza nelle professioni dotate di un Albo. Non mancano disposizioni a rilevanza ambientale, quali quelle che regolano la concorrenzialità degli impianti di distribuzione dei carburanti, la gestione degli imballaggi, il trattamento dei RAEE e il trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, che arrivano anche modificare il D. L.vo 152/2006.

Nello specifico, i commi 115-118 prevedono procedure semplificate di dismissione per gli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano l’attività entro tre anni dall’entrata in vigore della Legge stessa, secondo modalità che trovano disciplina al comma 117, a norma del quale le attività volte a prevenire pericoli per la sicurezza, l’ambiente e le condizioni igienico-sanitarie, sono quelle dello smantellamento delle attrezzature fuori terra, della rimozione dei fondami e della messa in sicurezza delle strutture interrate, alle quali si aggiunge, in caso di contaminazione, l’indagine ambientale l’obbligo di bonifica, in capo al titolare dell’impianto di distribuzione, nell’ipotesi di riutilizzo dell’area.

Il comma 120, in materia di gestione autonoma degli imballaggi, modifica l’art. 221, comma 5 del D. L.vo 152/2006, prevedendo la sospensione dell’obbligo di corrispondere il contributo ambientale al CONAI, in seguito al riconoscimento del progetto di istituzione del sistema autonomo, fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento, o mancato funzionamento, del sistema, e trasferendo, inoltre, la procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi all’ISPRA.

Il comma 122 prevede che la determinazione di criteri e modalità tecniche di trattamento dei RAEE, demandata a un futuro DM, avvenga anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione Europea.

Infine, i commi 123 e 124, riguardanti la raccolta e il trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non, prevedono l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Ambiente, che definisca le modalità semplificate per gli adempimenti dell’esercizio delle attività di raccolta e trasporto, e l’individuazione da parte dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di modalità semplificate di iscrizione degli esercenti dette attività.

Leggi testo completo legge

L. 4 agosto 2017, n. 124*
Entrata in vigore: 29 agosto 2017

 

*estratto

Art. 1

115. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l’attivita’ di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

116. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell’attivita’ di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l’avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalita’ di cui al comma 117, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 115. La conclusione dei lavori e’ attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all’amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

117. Le attivita’ di dismissione di cui al comma 115, finalizzate a prevenire l’insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell’ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell’individuazione di una contaminazione, nell’esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell’area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.

118. Nell’ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 115 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall’articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

120. All’articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l’obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all’articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse;
b) dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: «L’obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all’articolo 224, comma 3, lettera h), e’ sospeso a seguito dell’intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;
c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ISPRA».

121. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 120 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

122. All’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in conformita’ alle norme minime di qualita’ definite dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle more della definizione delle norme minime di qualita’ da parte della Commissione europea,»;
b) le parole: «, entro tre mesi dalla loro adozione» sono soppresse.

123. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalita’ semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

124. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 123, l’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalita’ semplificate d’iscrizione per l’esercizio della attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonche’ i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell’iscrizione con modalita’ semplificate.

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