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L. 4 Agosto 2017, n. 124

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Gazzetta ufficiale: n. 189 del 14 agosto 2017

In vigore dal 29 agosto 2017, la Legge è finalizzata a rimuovere gli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, mediante una maggiore trasparenza nelle professioni dotate di un Albo. Non mancano disposizioni a rilevanza ambientale, quali quelle che regolano la concorrenzialità degli impianti di distribuzione dei carburanti, la gestione degli imballaggi, il trattamento dei RAEE e il trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, che arrivano anche modificare il D. L.vo 152/2006.

Nello specifico, i commi 115-118 prevedono procedure semplificate di dismissione per gli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano l’attività entro tre anni dall’entrata in vigore della Legge stessa, secondo modalità che trovano disciplina al comma 117, a norma del quale le attività volte a prevenire pericoli per la sicurezza, l’ambiente e le condizioni igienico-sanitarie, sono quelle dello smantellamento delle attrezzature fuori terra, della rimozione dei fondami e della messa in sicurezza delle strutture interrate, alle quali si aggiunge, in caso di contaminazione, l’indagine ambientale l’obbligo di bonifica, in capo al titolare dell’impianto di distribuzione, nell’ipotesi di riutilizzo dell’area.

Il comma 120, in materia di gestione autonoma degli imballaggi, modifica l’art. 221, comma 5 del D. L.vo 152/2006, prevedendo la sospensione dell’obbligo di corrispondere il contributo ambientale al CONAI, in seguito al riconoscimento del progetto di istituzione del sistema autonomo, fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento, o mancato funzionamento, del sistema, e trasferendo, inoltre, la procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi all’ISPRA.

Il comma 122 prevede che la determinazione di criteri e modalità tecniche di trattamento dei RAEE, demandata a un futuro DM, avvenga anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione Europea.

Infine, i commi 123 e 124, riguardanti la raccolta e il trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non, prevedono l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Ambiente, che definisca le modalità semplificate per gli adempimenti dell’esercizio delle attività di raccolta e trasporto, e l’individuazione da parte dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di modalità semplificate di iscrizione degli esercenti dette attività.

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