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L. 30 Dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Gazzetta ufficiale: n. 302 del 31 dicembre 2018 – Suppl. Ordinario n. 62/L

Dal 1° gennaio 2019 è in vigore la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, conosciuta come Legge di Bilancio 2019, con varie disposizioni anche in tema di ambiente:

– efficienza energetica: proroga detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica previste dal decreto-legge 63/2013 e riqualificazione energetica degli immobili della PA (commi 67-68)

– rumore: per determinare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche di cui all’art. 6-ter del decreto-legge 208/2008, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla Legge Quadro sull’inquinamento acustico (comma 746)

– promozione di veicoli a basse emissioni (commi 1031-1042)

biogas: determinati impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas (potenza elettrica non superiore a 300 kW, facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto) continuano ad accedere ad una serie di incentivi, a condizione che vi sia autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali (art. 1, commi 954-957)

bonifiche: entro 4 mesi il Ministero dell’Ambiente dovrà adottare un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica, di quelli per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, e degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica (art. 1, comma 800)

Tassa rifiuti: proroga, per il 2019, della possibilità per i Comuni di commisurare la TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (comma 1093)

pneumatici fuori uso: intervenendo sull’art. 228 del D.L.vo 152/2006, la L. Bilancio 2019 aggiunge, circa l’obbligo per produttori e importatori di pneumatici di provvedere alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, che “un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque“, e che “i produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale“ (comma 751)

plastiche monouso: per effetto dell’introduzione, all’interno del citato D.L.vo 152/2006, del nuovo art. 226-quater, dal 1° gennaio 2019 i produttori dei prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile possonosu base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023″ adottare “modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo”, nonché produrre, utilizzare ed avviare a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale ed utilizzare, “entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso“.

 

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