L. 26 Febbraio 2021, n. 21
Legge di conversione del D.L. Milleproroghe, quali novità ambientali?
Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.51 del 01 marzo 2021
Entra in vigore il 2 marzo 2021, la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del decreto-legge 183/2020 (cosiddetto “Milleproroghe”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.
Da una prima lettura, innanzitutto, si nota che in sede di conversione non è stata effettuata alcuna modifica rispetto alla sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale del primo periodo dell’art. 219, comma 5 del D.L.vo 152/2006. L’art. 15 del decreto-legge (riservato alle proroghe che interessano la materia ambientale) non ha subito difatti importanti mutamenti, il comma 6 continua dunque a stabilire che: “Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni“.
Oltre alle disposizioni dell’art. 15 relative alle proroghe in materia ambientale (già previste dal decreto-legge 183/2020 e confermate in sede di conversione) si elencano ora brevemente altre novità di interesse ambientale presenti nella Legge di conversione:
art. 17- ter, comma 3 lett. a)
- proroga sino 31 dicembre 2021 dei termini entro i quali, nelle zone terremotate dell’Italia centrale, è possibile utilizzare le “procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere”
art. 12 comma 9-ter
- ulteriore proroga, dal 2020 al 2021, degli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti. A tal fine modifica l’articolo 40-ter del D.L. n. 162/2019.
art. 12-bis
- modifica dell’art. 27 del D. Lgs. n. 31/2010 al fine di differire da 60 a 180 giorni il termine – decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi– per la formulazione di osservazioni sulla proposta di Carta nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, e da 120 a 240 giorni il termine, anch’esso decorrente dalla medesima pubblicazione, entro il quale la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale sul Parco tecnologico. (Si veda art. 12 bis)
art. 12-ter
- Con riguardo alla disciplina della prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, è fissato al 30 settembre 2021 il termine per l’adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI)
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