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L. 26 Febbraio 2021, n. 21

Legge di conversione del D.L. Milleproroghe, quali novità ambientali?

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.51 del 01 marzo 2021

Entra in vigore il 2 marzo 2021, la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del decreto-legge 183/2020 (cosiddetto “Milleproroghe”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.

Da una prima lettura, innanzitutto, si nota che in sede di conversione non è stata effettuata alcuna modifica rispetto alla sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale del primo periodo dell’art. 219, comma 5 del D.L.vo 152/2006. L’art. 15 del decreto-legge (riservato alle proroghe che interessano la materia ambientale) non ha subito difatti importanti mutamenti, il comma 6 continua dunque a stabilire che: “Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni“.

Oltre alle disposizioni dell’art. 15 relative alle proroghe in materia ambientale (già previste dal decreto-legge 183/2020 e confermate in sede di conversione) si elencano ora brevemente altre novità di interesse ambientale presenti nella Legge di conversione:

 

art. 17- ter, comma 3 lett. a)

  • proroga sino 31 dicembre 2021 dei termini entro i quali, nelle zone terremotate dell’Italia centrale, è possibile utilizzare le “procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere”

 

art. 12 comma 9-ter

  • ulteriore proroga, dal 2020 al 2021, degli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti. A tal fine modifica l’articolo 40-ter del D.L. n. 162/2019.

 

art. 12-bis

  • modifica dell’art. 27 del D. Lgs. n. 31/2010 al fine di differire da 60 a 180 giorni il termine – decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi– per la formulazione di osservazioni sulla proposta di Carta nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, e da 120 a 240 giorni il termine, anch’esso decorrente dalla medesima pubblicazione, entro il quale la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale sul Parco tecnologico. (Si veda art. 12 bis)

 

art. 12-ter

  • Con riguardo alla disciplina della prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, è fissato al 30 settembre 2021 il termine per l’adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI)

 

Leggi testo completo legge

*Estratto

 

Art. 12. Proroga di termini in materia di sviluppo economico

9 -ter. All’articolo 40 -ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: “all’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “agli anni 2020 e 2021”

 

Art. 12 – bis Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole:“sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti:“centottanta giorni”; b) al comma 4, le parole:“centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti:“duecentoquaranta giorni”.

 

Art. 12 – ter Proroga del termine per l’adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee

1. All’articolo 11 -ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole:“Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:“Entro il 30 settembre 2021”; b) al comma 8, le parole:“entro e non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:“entro il 30 settembre 2021”.

 

Art. 15. Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare

1. All’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto periodo, le parole “nella misura fino al 10 per cento nell’anno 2021, fino al 20 per cento nell’anno 2022, fino al 50 per cento nell’anno 2023, fino al 70 per cento nell’anno 2024 e del 100 per cento nell’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura fino al 10 per cento nell’anno 2022, fino al 20 per cento nell’anno 2023, fino al 50 per cento nell’anno 2024, fino al 70 per cento nell’anno 2025 e del 100 per cento nell’anno 2026”; b) al quinto periodo, la parola “2025” è sostituita dalla seguente: “2026”; c) al sesto periodo, la parola “2026” è sostituita dalla seguente: “2027”.

2. All’articolo 15 -ter , comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”. 3. All’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

4. All’articolo 14 -bis , comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole “dal 2020 al 2024” sono sostituite dalle seguenti “dal 2021 al 2025”.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l’anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

 

Art. 17 – ter Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016

3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 28, commi 7 e 13 -ter , le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) all’articolo 48, comma 7, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»

 

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