L. 30 Dicembre 2021, n. 234
Legge di Bilancio 2022 e ambiente, quali novità?
Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49
E’ in vigore dal 1° gennaio 2022 la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 che reca “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021.
Tra le varie disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2022, si segnalano di seguito quelle contenenti novità in materia ambientale.
Istituzione del “Fondo Italiano per il clima”
l’art. 1 comma 488 e ss. stabilisce che: “È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo rotativo, denominato «Fondo italiano per il clima», con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l’Italia è parte. Gli interventi del Fondo sono realizzati, in conformità alle finalità e ai princìpi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell’Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSEDAC). (…) Il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell’Unione europea, attraverso: a) l’assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l’iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione; b) la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo; c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all’esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione”.
Istituzione di un fondo per incentivare l’apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo:
l’art. 1 comma 499 e ss. stabilisce che: “È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo, finalizzato ad incentivare l’apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I centri di cui al periodo precedente hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. 500. Ai fini dell’accesso al fondo di cui al comma 499, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell’apposito registro di cui all’articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso l’amministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza per un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l’avvio dell’attività, fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e alle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis. 501. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 499”.
Aumenti dei prezzi del settore elettrico:
l’art. 1 comma 503 e ss. stabilisce che: “al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre dell’anno 2022 (…) gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 505. 504. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 503, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. 505. Per le finalità di cui ai commi 503 e 504 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, di una somma pari a 1.800 milioni di euro”.
Aumenti dei prezzi del settore gas naturale:
l’art. 1 comma 506 e ss. stabilisce che: “Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre dell’anno 2022 (…) gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 505. 504. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 503, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. 505. Per le finalità di cui ai commi 503 e 504 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, di una somma pari a 1.800 milioni di euro. 506. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento (…)”.
Istituzione di un fondo per depurazione acque:
l’art. 1 comma 513 stabilisce che: “Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e classificati sotto la voce DLB 2022 – Mite collettamento depurazione acque”.
Semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica:
l’art. 1 comma 821, dispone che, ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l’impiego di impianti mini idroelettrici, dopo l’art. 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito l’art. 166-bis:
«Art. 166-bis. – (Usi delle acque per approvvigionamento potabile) – 1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l’uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta all’autorità competente per la produzione di energia idroelettrica al l’interno dei medesimi sistemi idrici. L’autorità competente esprime la propria determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo».
Spesa per l’attività di controllo ambientale:
l’art. 1 comma 830 stabilisce che: “Al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell’ottemperanza alle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2022, da utilizzare per il finanziamento delle spese di funzionamento connesse all’attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall’articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Impianti di compostaggio:
l’art. 1 comma 831 stabilisce che: “Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. 832. L’agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831. 833. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (…)”.
Contributo finanziario a favore di Ispra:
l’art. 1 comma 828 dispone che: “Per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonché per l’attuazione del PNRR, è assegnato un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2022 a favore dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.
Leggi testo completo legge
SEZIONE I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
488. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo rotativo, denominato «Fondo italiano per il clima», con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l’Italia è parte. Gli interventi del Fondo sono realizzati, in conformità alle finalità e ai princìpi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell’Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSEDAC). Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori Paesi in cui gli interventi del Fondo possono essere realizzati, conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo.
489. Ai fini di cui al comma 488, il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell’Unione europea, attraverso:
a) l’assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l’iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;
b) la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;
c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all’esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione.
490. La garanzia del Fondo di cui al comma 489, lettera c), è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonché i recuperi. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 489, lettera c), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalità e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalità di escussione idonee a garantire la tempestività di realizzo della garanzia in conformità ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviare successivamente all’accertamento, da parte del gestore del Fondo, dell’incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell’elenco di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
491. Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, è destinata alla erogazione di contributi a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493.
492. II Fondo italiano per il clima può intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione.
493. Il Fondo italiano per il clima è gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l’impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività di cui al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
494. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l’operatività e potenziandone la capacità d’impatto, la Cassa depositi e prestiti Spa può intervenire sia nell’esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell’Unione europea previsti dal regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l’impiego delle risorse della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l’assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative. Le esposizioni della Cassa depositi e prestiti Spa a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi del comma 489 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica.
495. All’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «successivo comma 11, lettera e),» sono inserite le seguenti: «o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonché su altri beni pubblici globali ai quali l’Italia ha aderito,».
496. Sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Ministro della transizione ecologica o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Esso definisce l’orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa, il piano di attività del Fondo, anche mediante la definizione dell’ammontare di risorse destinato alle distinte modalità di intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di Paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati, e il relativo sistema dei limiti di rischio. Il Comitato direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa. La segreteria del Comitato direttivo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo della Cassa depositi e prestiti Spa, quale gestore del Fondo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del Comitato direttivo. Ai componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
497. La dotazione del Fondo italiano per il clima può essere incrementata dall’apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali secondo le medesime finalità di cui al comma 488.
498. Al fine di assicurare l’efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonché di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall’Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2023, 100 milioni di euro per l’anno 2024, 150 milioni di euro per l’anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico.
499. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo, finalizzato ad incentivare l’apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I centri di cui al periodo precedente hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.
500. Ai fini dell’accesso al fondo di cui al comma 499, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell’apposito registro di cui all’articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso l’amministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza per un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l’avvio dell’attività, fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e alle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.
501. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 499.
502. Ai fini della concreta attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il «Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive», con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente.
503. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre dell’anno 2022 in coerenza con quanto disposto per il terzo trimestre dell’anno 2021 dall’articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché con quanto disposto per il quarto trimestre dell’anno 2021 dall’articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 505.
504. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 503, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
505. Per le finalità di cui ai commi 503 e 504 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, di una somma pari a 1.800 milioni di euro.
506. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
507. Al fine di contenere per il primo trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.
508. Per il primo trimestre dell’anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall’ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza dell’importo di 912 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2022.
509. In caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall’ARERA.
510. L’ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiore al 3 per cento dell’importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell’anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, del 70 per cento dell’anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e della restante quota entro l’anno 2023.
511. All’erogazione dell’anticipo di cui al comma 510 provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l’importo di cui al comma 510, l’ARERA può ridurre il periodo temporale di cui al comma 509, ferma restando l’applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi già oggetto di rateizzazione.
512. All’articolo 50, comma 2, lettera q), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: «a decorrere dal 2019» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021».
513. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e classificati sotto la voce DLB 2022 – Mite collettamento depurazione acque.
514. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al l’alinea, le parole: «ha natura rotativa» sono sostituite dalle seguenti: «ha natura mista» e, alla lettera b), dopo le parole: «l’erogazione di finanziamenti,» sono inserite le seguenti: «di cui una quota parte a fondo perduto nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022,».
532. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2023, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità di riparto e l’assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti. I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 531 entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
533. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 63, le parole: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2023, 530 milioni di euro per l’anno 2024, 235 milioni di euro per l’anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l’anno 2030, 335 milioni di euro per l’anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036 »; b) al comma 64, al primo periodo, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029, ed entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036 » e, al secondo periodo, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti ».
534. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022.
535. Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:
a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell’interno.
536. Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:
a) la tipologia dell’opera, che può essere relativa a:
1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
3) mobilità sostenibile;
b) il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale è chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura;
c) nel caso di comuni in forma associata, l’elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa.
537. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell’IVSM. L’attribuzione del contributo sulla base della graduatoria costituita ai sensi del secondo periodo, nel limite delle risorse disponibili pari a 300 milioni di euro per l’anno 2022, è fatta assicurando il rispetto dell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.
538. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 537:
a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
539. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 538, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell’interno.
540. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 541 e possono essere successivamente utilizzati dal medesimo ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 534, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
541. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 537 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari nel seguente modo:
a) 20 per cento previa verifica dell’affidamento dei lavori entro i termini di cui al comma 538;
b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma 542;
c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 542.
542. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 534 a 541 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022». Non trova applicazione l’articolo 158 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
820. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di euro 700.000 per l’anno 2022.
821. Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l’impiego di impianti mini idroelettrici, dopo l’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«Art. 166-bis. – (Usi delle acque per approvvigionamento potabile) –
1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l’uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta all’autorità competente per la produzione di energia idroelettrica all’interno dei medesimi sistemi idrici. L’autorità competente esprime la propria determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo».
828. Per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonché per l’attuazione del PNRR, è assegnato un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2022 a favore dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
829. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell’aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all’articolo 30, comma 14-ter, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l’anno 2022.
830. Al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell’ottemperanza alle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2022, da utilizzare per il finanziamento delle spese di funzionamento connesse all’attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall’articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.
832. L’agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831.
833. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
834. L’agevolazione di cui ai commi da 831 a 833 è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
835. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Nucleo di ricerca e valutazione composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di SNPA/ISPRA e da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di dodici componenti, operativo fino al 31 dicembre 2023. Ai componenti del Nucleo di ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
836. Al fine dell’adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all’articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro centottanta giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835 consentendo l’immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche.
837. Tenuto conto dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’ISPRA, con decreto del Ministero della transizione ecologica sono definite le specie ittiche d’acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini.
838. Per lo svolgimento delle attività del Nucleo di ricerca e valutazione, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
839. Al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all’aggiornamento dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.
840. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche abusive, il fondo di cui all’articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l’anno 2022.
841. All’articolo 3, comma 1, del decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: «siti di smaltimento finale di rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «siti di smaltimento e trattamento di rifiuti».
Art. 10. (Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della transizione ecologica, per l’anno finanziario 2022, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 21. (Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 22. (Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2022.
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