L. 5 Giugno 2020, n. 40
Legge 40/2020: convertito D.L. Liquidità, rifiuti sanitari sterilizzati gestiti come urbani
Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.143 del 06 giugno 2020
E’ entrata in vigore il 7 giugno 2020, la Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto D.L. Liquidità) recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
Tale provvedimento contiene anche alcune norme che interessano la materia ambientale, soprattutto in ordine alla gestione dei rifiuti sanitari.
L’art. 30 bis della Legge di conversione stabilisce difatti che fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani. Pertanto, i rifiuti sanitari a rischio infettivo delle strutture sanitarie private e pubbliche potranno, se sterilizzati in linea con le procedure richiamate dalla norma, essere temporaneamente gestiti come urbani.
Altre norme di interesse ambientale riguardano l’inclusione dei servizi ambientali alle attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa e gli obiettivi annuali di gestione dei pfu.
In sintesi: l’art 4-bis inserisce tra le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (ai sensi dell’art. 1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) i servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
L’art. 4 – ter, invece, disciplina gli obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso e, tenendo conto della situazione emergenziale derivante dalla pandemia, stabilisce che gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale (come fissati ai sensi dell’articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell’anno precedente, per l’anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, specifica la norma, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.
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*Estratto
Art. 4 -bis Inserimento di nuove attività nella lista di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190
1. All’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) sono abrogate; b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: “i -bis ) servizi funerari e cimiteriali; i -ter ) ristorazione, gestione delle mense e catering ; i -quater ) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”.
Art. 4 -ter Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso
1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell’articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell’anno precedente, per l’anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.
Art. 30 -bis Norme in materia di rifiuti sanitari
1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.
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