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L. 17 Luglio 2020, n. 77

Legge di conversione DL Rilancio, novità sul deposito temporaneo e non solo!

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.180 del 18 luglio 2020 - Suppl. Ordinario n. 25)

E’ entrata in vigore il 19 luglio 2020 la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del DL 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), che ha abrogato la deroga prevista all’art. 113-bis con cui erano stati ampliati i limiti quantitatvi i temporali del deposito temporaneo di rifiuti in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Tra le altre disposizioni di carattere ambientale (contenute nel Capo VII – Misure per l’ambiente) si segnalano:

l’art. 227 (Sostegno alle zone economiche ambientali), 227-bis (Tutela ecosistemi marini), 228 (Misure urgenti in materia di VIA – ove è stata confermata la sopressione del Comitato tecnico-istruttorio Via-Vas di cui all’art. 8 del D.L.vo 152/2006), 229 (Mobilità sostenibile) ed in particolare l’introduzione dell’art. 229-bis che prevede l’emanazione di Linee Guida da parte del Ministero dell’Ambiente sulle misure da applicare per la gestione dei rifiuti di mascherine e guanti monouso.

La legge di conversione ha confermato, inoltre, il rinvio al 1°gennaio 2021 delle disposizioni sulla plastic tax.

Leggi testo completo legge

*Estratto

 

Capo VII MISURE PER L’AMBIENTE

Art. 227. Sostegno alle zone economiche ambientali

  1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all’artico-lo 4-ter , commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 di-cembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

 

  1. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

 

  1. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all’interno di una ZEA, svolgere attività ecocompatibile secondo quanto definito dal sud-detto decreto ed essere iscritti all’assicurazione genera-le obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all’arti-colo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artico-li 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli artico-li 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Art. 227- bis Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini

  1. Al fine di promuovere l’attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell’ambiente marino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 228. Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

  1. Al fine di assicurare l’immediato insediamento della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce dell’emergenza sanitaria in atto, al medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 » sono aggiunte le seguenti «e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca»;

b) il comma 3 è abrogato ;

c) al comma 4, le parole « e del Comitato tecnico istruttorio » sono soppresse;

d) al comma 5, al primo periodo le parole «e del Comitato tecnico istruttorio» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «e del Comitato» sono soppresse.

Art. 228 – bis Abrogazione dell’articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti.

1. L’articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

Art. 229. Misure per incentivare la mobilità sostenibile

 

  1. All’articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: «Le disponibilità di bilancio relative all’anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33 -bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un “buono mobilità”, cumulabile con quel-lo previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33 -bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.».

b) all’ultimo periodo del comma 1, le parole «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;

c) al comma 2, al primo periodo, le parole «corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale» sono sostituite dalle seguenti: «corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili», e al terzo periodo le parole: «e n. 2015/2043» sono sostituite dalle seguenti: «o n. 2015/2043»;

 

  1. Il decreto di cui all’articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo artico-lo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, è incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell’anno 2020. Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 , di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

2 –bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell’erogazione dei servizi di tra-sporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infra-strutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, previa intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza uni-ficata di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All’onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto.

 

  1. Fermo quanto previsto dall’articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 3, comma 1:

1) dopo il numero 7), è inserito il seguente: « 7 -bis ) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;

 

2) dopo il numero 12) è inserito il seguente: «12 -bis ): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a per-mettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi;»;

 

b) all’articolo 182, dopo il comma 9 -bis, è inserito il seguente: «9 -ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicola-re. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione.».

 

  1. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capo-luogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di età. Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non può supera-re l’importo di euro 500.

4 -ter. Il contributo di cui al comma 4 -bis può essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l’erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis.

4 -quater. All’onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 229 – bis Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale

1.Per fare fronte all’aumento dei rifiuti derivanti dall’utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o più linee guida del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:

a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;

b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri impianti.

  1. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l’attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell’emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma è, altresì, finalizzato all’adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svolgimento di test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.

  1. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tute-la del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.

  1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  1. All’articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis . Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l’inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili».

  1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell’attività svolta in base al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servi-zi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l’esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.

  1. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 255, comma 1 -bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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