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L. 29 Luglio 2021, n. 108

Legge di conversione DL Semplificazioni, quali novità?

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.181 del 30 luglio 2021 - Suppl. Ordinario n. 26

E’ entrata in vigore il 31 luglio 2021 la Legge di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.“.

Il provvedimento, oltre ad apportare ulteriori modifiche in tema di Via, Vas, bonifiche ed energie rinnovabili, ritorna nuovamente sul tema dell‘End of Waste, sul conferimento a impianti intermedi di smaltimento e apporta modifiche al campo delle esclusioni dalla disciplina sui rifiuti.

In particolare, la legge appena approvata non elimina il complesso doppio livello di controllo inserito dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128 nell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 per gli impianti capaci di realizzare la cessazione della qualifica di rifiuto, impedendo, di fatto, il realizzarsi di una semplificazione in tema di promozione dell’economia circolare.

La legge di conversione inoltre, in tema di operazioni intermedie di smaltimento, ha invece, molto opportunamente sancito che: «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni». Purtroppo la soluzione oggi adottata, sembra essere transitoria, se si considera che il secondo periodo del medesimo comma non è stato eliminato e prevede che: «La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti».
La norma appena approvata, inoltre, dispone che: «all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole” dell’avvenuto recupero” sono sostituite dalle seguenti: “dell’avvio a recupero”».
La formulazione vigente della disposizione prevede, quindi, che il decreto che dovrà essere emanato disciplini anche: «le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario». Resta da capire, perciò, perché si intenda introdurre una “comunicazione di avvio al recupero” quando l’articolo 188, comma 5, si riferisce esclusivamente ai rifiuti conferiti ad impianti che esercitano attività propedeutiche allo smaltimento.

La nuova norma ha poi introdotto fra le esclusioni dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 152/2006 anche le “ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”. Si tratta, tuttavia, di un’esclusione non prevista dalla Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE).
Esclusi dalle esclusioni previste per i materiali esplosivi in disuso, e quindi sottoposti alla norma quadro sui rifiuti, i “rifiuti da articoli pirotecnici” da intendersi come: “i rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario”. Per gli articoli pirotecnici è stato introdotto un nuovo regime di responsabilità estesa del produttore del prodotto.

Leggi testo completo legge

*Estratto

Testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Parte I
GOVERNANCE PER IL PNRR TITOLO I
SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR

Art. 2. Cabina di regia
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa
e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei
ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti
in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna
seduta. In relazione alle specifiche esigenze connesse alla
necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa,
garantendo l’apporto delle professionalità adeguate
al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano
di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui
resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa
l’applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale
che a qualunque titolo presta la propria attività
lavorativa presso le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
con esclusione del personale che ha raggiunto il limite
di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici,
titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel
Piano nazionale per gli investimenti complementari di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, determinano il rientro del medesimo personale
presso l’amministrazione statale di provenienza. Resta
ferma la possibilità di revoca dell’incarico, o di non rinnovo
dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia esercita
poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale
sull’attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente
del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a
un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri lo svolgimento di specifiche attività. La Cabina
di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l’attuazione degli
interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti
con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo
stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione
di indirizzi specifici sull’attività di monitoraggio
e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR,
di cui all’articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica
di cui all’articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di
criticità segnalati dai Ministri competenti per materia e,
con riferimento alle questioni di competenza regionale o
locale, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell’Ufficio per il programma
di governo, il monitoraggio degli interventi che
richiedono adempimenti normativi e segnala all’Unità
per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
di cui all’articolo 5 l’eventuale necessità di interventi
normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di
attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per
il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento,
una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante
le informazioni di cui all’articolo 1, comma 1045, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, anche su richiesta
delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile
a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro
impatto e l’efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con
specifico riguardo alle politiche di sostegno per l’occupazione
e per l’integrazione socio-economica dei giovani,
alla parità di genere e alla partecipazione delle donne
al mercato del lavoro

f) riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri
sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;
g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria
tecnica di cui all’articolo 4 del presente decreto,
la relazione periodica di cui alla lettera e) del presente
comma alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Tavolo
permanente di cui all’articolo 3 del presente decreto, i
quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo
stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità
attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di
governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l’attivazione
dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato economico,
sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente
di cui all’articolo 3;
l) promuove attività di informazione e comunicazione
coerenti con l’articolo 34 del Regolamento (UE)
2021/241.
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza
di una singola regione o provincia autonoma, ovvero
il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, quando sono esaminate questioni
che riguardano più regioni o province autonome, ovvero
il Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni
italiani e il Presidente dell’Unione delle province d’Italia
quando sono esaminate questioni di interesse locale; in
tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega
del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute
della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei
soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e
i referenti o rappresentanti del partenariato economico,
sociale e territoriale.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale
di cui all’articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021
n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile
2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la transizione
ecologica di cui all’articolo 57 -bis del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, svolgono, sull’attuazione
degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva
competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento
tecnico, tenendo informata la Cabina di regia
che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato. Le
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel
PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l’esame
delle questioni che non hanno trovato soluzione all’interno
del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione
e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e
nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano
il coordinamento con l’esercizio delle competenze costituzionalmente
attribuite alle regioni, alle province autonome
di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al fine di assicurarne
l’armonizzazione con gli indirizzi della Cabina
di regia di cui al comma 2, del Comitato interministeriale
per la transizione ecologica di cui all’articolo 57 -bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Comitato
interministeriale per la transizione digitale di cui all’articolo
8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, e con la programmazione dei fondi strutturali e di
investimento europei per gli anni 2021-2027, il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute
della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso
di questi, promuove le conseguenti iniziative anche in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nonché di Conferenza unificata. Nei casi di cui al primo
periodo, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e
le province autonome vantano uno specifico interesse, ai
predetti Comitati partecipa anche il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome.
6. All’articolo 57 -bis , comma 7, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 le parole «composto da un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «composto da due rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei ministri, di
cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie,».
6 -bis . Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire
singole questioni al Consiglio dei ministri perché
stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve
attenersi, nell’ambito delle norme vigenti. Le amministrazioni
di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano
che, in sede di definizione delle procedure di attuazione
degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse
allocabili territorialmente, anche attraverso bandi,
indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,
sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le
specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR.
Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati
dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale
per il PNRR di cui all’articolo 6, verifica il rispetto del
predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali
casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta
le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure
compensative.

Art. 6 – bis
Piano nazionale dei dragaggi sostenibili
1. Al fine di consentire lo sviluppo dell’accessibilità
marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali
ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi
e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del
decreto adottato ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e
del Ministero per la transizione ecologica, di concerto
con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano
nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della
programmazione delle autorità di sistema portuale e
delle regioni con particolare riferimento ai programmi
finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali,
regionali e delle autorità di sistema portuale. Ai
fini della tutela dell’ambiente marino, il Piano è attuato
tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 109 del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali
del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere
sono interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti
e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore
portuale e al piano regolatore del sistema portuale.
3. L’autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata
a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio
dell’autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo
della conferenza di servizi di cui all’articolo 14 –
ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da
parte dell’autorità competente individuata ai sensi del
decreto di cui al comma 2 dell’articolo 109 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo
alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto
approvato. Il termine massimo per la conclusione del
procedimento unico non può essere superiore a novanta
giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di
valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le
amministrazioni interessate nell’ambito del nuovo procedimento
autorizzativo svolgono le proprie attività con
le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente.

 

TITOLO I
TRANSIZIONE ECOLOGICA EACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Capo I
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
DI COMPETENZA STATALE

Art. 17.
Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo
8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 -bis è sostituito dai seguenti:
«2 -bis . Per lo svolgimento delle procedure di valutazione
ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare
nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale
integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato
I -bis al presente decreto, è istituita la Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali
del Ministero della transizione ecologica, e formata da un
numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma
di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni
di esperienza professionale e con competenze adeguate
alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei
predetti progetti, individuato tra il personale di ruolo delle
amministrazioni statali e regionali, del Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno
2016, n. 132, dell’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) e dell’Istituto superiore di sanità (ISS), secondo
le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il
personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai
sensi dell’articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio
1997, n. 127, fuori ruolo o nella posizione di comando,
distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i
rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a
tempo pieno e non possono far parte della Commissione
di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei
membri è garantito il rispetto dell’equilibrio di genere.
I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
sono nominati con decreto del Ministro della transizione
ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, anche attingendo
dall’elenco utilizzato per la nomina dei componenti della
Commissione tecnica di verifica di cui all’articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2 -bis .
I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una
sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con
diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della
cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la
Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d’intesa,
del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente
a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli
altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i
quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese
un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria
partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle
Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato
tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed
esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale
e del diritto ambientale. La Commissione opera
con le modalità previste dall’articolo 20, dall’articolo 21,
dall’articolo 23, dall’articolo 24, dall’articolo 25, commi
1, 2 -bis , 2 -ter , 3, 4, 5, 6 e 7, e dall’articolo 27, del presente
decreto.
2 -ter . Al fine di garantire univocità di indirizzo, i
presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1
e della Commissione tecnica di cui al comma 2 -bis , coadiuvati
da un numero massimo di due commissari per
ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della
transizione ecologica, provvedono all’elaborazione di
criteri tecnici e procedurali preordinati all’attuazione coordinata
e omogenea delle disposizioni di cui alla parte
seconda del presente decreto.
2 -quater . Il Ministro della transizione ecologica
può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di
cui ai commi 1 o 2 -bis , anche la presidenza dell’altra.
Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni
sia attribuita al presidente della Commissione di cui al
comma 1, quest’ultimo è collocato fuori ruolo o in posizione
di comando, distacco, aspettativa o altra analoga
posizione entro dieci giorni dall’assunzione dell’incarico
e per l’intera durata del medesimo.
2 -quinquies . In relazione a quanto previsto dai
commi 2 -ter e 2 -quater , resta fermo che dagli incarichi
ivi indicati è escluso il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
2 -sexies . La denominazione “Commissione tecnica
PNRR-PNIEC” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione “Commissione tecnica
PNIEC”.
2 -septies . Qualora lo richieda almeno una delle
Commissioni parlamentari competenti a maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti
attuativi del PNIEC individuati nell’allegato I -bis al presente
decreto possono essere modificate, con decreto del
Ministro della transizione ecologica, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti da rendere entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
decreto può essere comunque adottato»;
b) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza
ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al
comma 2 -bis danno precedenza ai progetti aventi un comprovato
valore economico superiore a 5 milioni di euro
ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione
attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai
progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici
mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati
la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla
presentazione dell’istanza.»;
c) al comma 5 le parole «Commissione tecnica
PNIEC» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti:
«Commissione tecnica PNRR-PNIEC» e le parole «e in
ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti,» sono
sostituite dalle seguenti: «, esclusivamente in ragione dei
compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito
dell’adozione del provvedimento finale,»

 

Art. 18.
Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione
del PNRR e del PNIEC
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7-bis
1) il comma 2 -bis è sostituito dal seguente: «2 –
bis . Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari
alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione
energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi
fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima
(PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento
(UE) 2018/1999, come individuati nell’Allegato I -bis , e
le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica
utilità, indifferibili e urgenti.»;
2) il comma 2 -ter è abrogato;
b) dopo l’allegato I alla Parte seconda, è inserito l’allegato
I -bis , di cui all’allegato I al presente decreto.
b -bis ) all’articolo 6, dopo il comma 9 è inserito il
seguente:
«9 -bis . Nell’ambito dei progetti già autorizzati,
per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni
e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino
impatti ambientali significativi e negativi si applica la
procedura di cui al comma 9».

 

Art. 18 – bis
Intesa delle regioni
1. Per le opere previste dall’allegato I -bis alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei
procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono
tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla
positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di
consentire all’autorità competente il rilascio del provvedimento
finale.

 

Art. 19.
Disposizioni relative al procedimento di verifica
di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19:
1) al comma 4 la parola «quarantacinque» è sostituita
dalla seguente: «trenta»;
2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
«Nel medesimo termine l’autorità competente può
richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati
alla non assoggettabilità del progetto al procedimento
di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere,
per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo
non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione
delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
Qualora il proponente non trasmetta la documentazione
richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende
respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere
all’archiviazione.»;
3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto
il seguente: «Ai fini di cui al primo periodo l’autorità
competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali
formulata dal proponente entro il termine di trenta
giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa
ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.»;
b) all’articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti
parole «entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai progetti di cui all’articolo 8, comma 2 -bis .».
b -bis ) all’allegato III alla parte seconda, lettera u) ,
dopo le parole: «R.D. 29 luglio 1927, n. 1443» sono aggiunte
le seguenti: «, fatta salva la disciplina delle acque
minerali e termali di cui alla precedente lettera b) »;
b -ter ) all’allegato IV alla parte seconda, punto 2,
lettera a) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di
cui alla lettera b) dell’allegato III alla parte seconda».

Art. 20.
Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale
e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo
25, i commi 2 e 2-bissono sostituiti dai seguenti:
«2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad
esclusione di quelli di cui all’articolo 8, comma 2 -bis ,
l’autorità competente, entro il termine di sessanta giorni
dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo
24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione
del concerto del competente direttore generale del
Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni.
Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario
procedere ad accertamenti e indagini di particolare
complessità, l’autorità competente, con atto motivato, dispone
il prolungamento della fase di valutazione sino a un
massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente
comunicazione per via telematica al proponente delle
ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni
transfrontaliere l’adozione del provvedimento di VIA
è proposta al Ministro entro il termine di cui all’articolo
32, comma 5 -bis .
2 -bis . Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2 –
bis , la Commissione di cui al medesimo comma 2 -bis si
esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque
entro il termine di centotrenta giorni dalla data di
pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23
predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero
della transizione ecologica adotta il provvedimento di
VIA, previa acquisizione del concerto del competente
direttore generale del Ministero della cultura entro il termine
di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere
il provvedimento di VIA è adottato entro il termine
di cui all’articolo 32, comma 5 -bis .
2 -ter . Nei casi in cui i termini per la conclusione del
procedimento di cui al comma 2 -bis , primo e secondo periodo,
non siano rispettati è rimborsato al proponente il
cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo
33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in
apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione
del Ministero della transizione ecologica con uno
stanziamento di euro 840.000 per l’anno 2021, di euro
1.640.000 per l’anno 2022 ed euro 1.260.000 per l’anno
2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al
primo periodo del presente comma ai fini dell’eventuale
rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di
istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della
Commissione di cui all’articolo 8, comma 2 -bis .
2 -quater . In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo
8, commi 1 e 2 -bis , il titolare del potere sostitutivo,
nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione
di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere
dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede
all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta
giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento
da parte del direttore generale del Ministero della
transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio
del concerto da parte del direttore generale competente
del Ministero della cultura, il titolare del potere
sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge
n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa
competenza entro i successivi trenta giorni.
2 -quinquies . Il concerto del competente direttore
generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione
di cui all’articolo 146 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano
sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione
della relazione paesaggistica.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2 -ter ,
pari a 840.000 euro per l’anno 2021, 1.640.000 euro per
l’anno 2022 e 1.260.000 euro per l’anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attività al Ministero dell’economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto
al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del
comma 12 -bis dell’articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.

 

Art. 21
Avvio del procedimento
di VIA e consultazione del pubblico
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 23:
1) al comma 3, primo periodo le parole «dieci
giorni» sono sostituite dalle seguenti «quindici giorni»,
al secondo periodo sono premesse le parole «Entro il medesimo
termine», nonché dopo il terzo periodo è aggiunto
il seguente: «I termini di cui al presente comma sono
perentori.»;
2) al comma 4 le parole «Per i progetti individuati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis » sono sostituite dalle seguenti
«Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2 -bis »;
b) all’articolo 24:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro
il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i
progetti di cui all’articolo 8, comma 2 -bis , dalla pubblicazione
dell’avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque
abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del
progetto e della relativa documentazione e presentare le
proprie osservazioni all’autorità competente, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica
i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che
hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23,
comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza
del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente
ha facoltà di presentare all’autorità competente le proprie
controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora
all’esito della consultazione ovvero della presentazione
delle controdeduzioni da parte del proponente si renda
necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati
progettuali o della documentazione acquisita, l’autorità
competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro
i dieci giorni successivi per i progetti di cui all’articolo 8,
comma 2 -bis , può, per una sola volta, stabilire un termine
non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione,
in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della
documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata
del proponente l’autorità competente può concedere,
per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione
della documentazione integrativa per un periodo
non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi

giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori

approfondimenti su motivata richiesta del proponente in
ragione della particolare complessità tecnica del progetto
o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente
non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio
stabilito, l’istanza si intende respinta ed è fatto obbligo
all’autorità competente di procedere all’archiviazione.»;
3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «L’autorità competente, ricevuta la documentazione
integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio
sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia
una nuova consultazione del pubblico.», nonché al secondo
periodo dopo le parole «si applica il termine di trenta
giorni» sono inserite le seguenti «ovvero quindici giorni
per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis ».

 

Art. 22.
Nuova disciplina in materia
di provvedimento unico ambientale
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo
27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «di ogni autorizzazione, intesa,
parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia
ambientale, richiesto» sono sostituite dalle seguenti:
«delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al
comma 2 richieste» e le parole «di ogni autorizzazione,
intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia
ambientale richiesti» sono sostituite dalle seguenti:
«delle autorizzazioni di cui al comma 2»;
b) al comma 2, prima del primo periodo, è inserito
il seguente: «È facoltà del proponente richiedere l’esclusione
dal presente procedimento dell’acquisizione di autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti,
nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui
le relative normative di settore richiedano, per consentire
una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello
di progettazione esecutivo.»;
c) al comma 4, le parole «ed enti potenzialmente interessati
e comunque competenti in materia ambientale»
sono sostituite dalle seguenti: «competenti al rilascio delle
autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste
dal proponente»;
d) al comma 6, la parola «cinque» è sostituita dalla
seguente: «dieci» e le parole «, l’autorità competente
indìce la conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo
14 -ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera
secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente»
sono soppresse;
e) al comma 7, dopo le parole «l’autorità competente
» sono inserite le seguenti: «indìce la conferenza di servizi
decisoria di cui all’articolo 14 -ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal
comma 8. Contestualmente»;
f) al comma 8:
1) al terzo periodo, le parole «Per i progetti di cui
all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis », sono sostituite dalle seguenti:
«Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2 -bis »;
2) al sesto periodo, le parole «per i progetti di cui
all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis », sono sostituite dalle seguenti:
«per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2 -bis ».

 

Capo II
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 23
Fase preliminare
al provvedimento autorizzatorio unico regionale
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo
l’articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26 -bis – (Fase preliminare al provvedimento
autorizzatorio unico regionale). – 1. Per i progetti sottoposti
a valutazione di impatto ambientale di competenza
regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione
dell’istanza di cui all’articolo 27 -bis , l’avvio
di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle
informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale,
del relativo livello di dettaglio e delle metodologie
da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla
definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta
e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione
e all’esercizio del progetto. Il proponente trasmette
all’autorità competente, in formato elettronico, i seguenti
documenti:
a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione
che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra
il piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di
impatto ambientale;
b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente
al progetto di fattibilità tecnica ed economica di
cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione
di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile,
con modalità tali da garantire la tutela della
riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali
indicate dal proponente, nel sito web dell’autorità
competente che comunica, per via telematica, a tutte
le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati
e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione
e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione.
Contestualmente l’autorità competente indice una conferenza
di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.
3. La conferenza di servizi preliminare di cui all’articolo
14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
si svolge con le modalità di cui all’articolo 14 -bis della
medesima legge e i termini possono essere ridotti fino
alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi
del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla
base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente
alla definizione delle informazioni da inserire
nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di
dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta
anche la variante urbanistica e delle metodologie da
adottare per la predisposizione dello studio nonché alla
definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso,
comunque denominati, necessari alla realizzazione e
all’esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l’autorità
competente trasmette al proponente le determinazioni
acquisite.
4. L’autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni
ed enti potenzialmente interessati e competenti
a esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio
del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della
conferenza di servizi di cui al comma 7 dell’articolo 27 –
bis , fornendo congrua motivazione dei presupposti che
determinano tale decisione in relazione alle risultanze
emerse. Le determinazioni espresse in sede di conferenza
preliminare possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi
nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni
degli interessati di cui al comma 4 dell’articolo
27 -bis . Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono
nella conferenza di servizi preliminare non possono
porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare
motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento nel corso
del procedimento di cui all’articolo 27 -bis , salvo che in
presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso
di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni
degli interessati».
2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono alla realizzazione delle attività mediante utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente sui propri bilanci.

 

Art. 24.
Provvedimento autorizzatorio unico regionale
1. All’articolo 27 -bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «l’adeguatezza e» sono soppresse,
ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei
casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui
all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo
periodo l’amministrazione competente effettua la verifica
del rispetto dei requisiti per la procedibilità.»;
b) al comma 4, le parole «concernenti la valutazione
di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di
incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale» sono
soppresse, e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:
«Ove il progetto comporti la variazione dello strumento
urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano
anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione
ambientale strategica.»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Entro i successivi trenta giorni l’autorità competente
può chiedere al proponente eventuali integrazioni,
anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento
autorizzatorio unico, come indicate dagli enti
e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando
un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata
del proponente l’autorità competente può concedere,
per una sola volta, la sospensione dei termini per la
presentazione della documentazione integrativa per un
periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro
il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione
integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto
obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.
L’autorità competente, ricevuta la documentazione
integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite
proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione
del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a
quella di cui al comma 4.»;
d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
«7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall’articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere,
entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere
integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data
di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali,
l’autorità competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate
per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli
abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del
progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi
è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi
dell’articolo 14 -ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta
giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
La determinazione motivata di conclusione della conferenza
di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio
unico regionale e comprende, recandone l’indicazione
esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati
per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Nel
caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso
nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni
competenti per i singoli atti di assenso partecipano
alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce
nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.
7 -bis . Qualora in base alla normativa di settore
per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto
un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa
in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti
di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione
dell’opera stessa, la amministrazione competente
indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo
un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per
il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla
conferenza possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi
nel corso del successivo procedimento per il rilascio del
titolo definitivo.
7 -ter . Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione
motivata di conclusione della conferenza di
cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti
urbanistici e vincolo preordinato all’esproprio, la
determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.».

 

Art. 24 – bis
Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi
edilizi rilevanti nelle strutture turistiche
1. La costruzione di strutture ricettive, come definite
dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento
o rifacimento totale o parziale delle medesime strutture,

come definiti dalla normativa vigente, nonché
le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle
infrastrutture indispensabili all’attività delle predette
strutture ricettive sono soggetti a un’autorizzazione unica
rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente,
nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia
autonoma ai sensi del comma 3.
2. L’autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata
all’esito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e concluso con decisione
adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della predetta legge n. 241 del
1990. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il rilascio
dell’autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini
della realizzazione dell’opera o dell’intervento e sostituisce
ogni altro atto di assenso comunque denominato.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione
unica ai sensi del comma 1 e specificano le modalità
e i tempi del procedimento unico di cui al comma 2,
nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.

 

Capo III
COMPETENZA IN MATERIA DI VIA, MONITORAGGIO
E INTERPELLO AMBIENTALE

Art. 25.
Determinazione dell’autorità competente
in materia di VIA e preavviso di rigetto
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7 -bis , dopo il comma 4, sono inseriti
i seguenti:
«4 -bis . Nel caso di opere o interventi caratterizzati
da più elementi progettuali corrispondenti a diverse
tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità
a VIA rientranti in parte nella competenza statale e
in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento
alle voci elencate negli allegati II, II -bis , III e IV alla parte
seconda del presente decreto, invia in formato elettronico
al Ministero della transizione ecologica e alla Regione
o Provincia autonoma interessata una comunicazione
contenente:
a) oggetto/titolo del progetto o intervento
proposto;
b) tipologia progettuale individuata come
principale;
c) altre tipologie progettuali coinvolte;
soppressa
4 -ter . Entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette
al Ministero le valutazioni di competenza, anche
in merito all’individuazione dell’autorità competente allo
svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità
a VIA, dandone contestualmente comunicazione
al proponente. Entro i successivi trenta giorni, in
base ai criteri di cui agli allegati II, II -bis , III e IV alla
parte seconda del presente decreto, il competente ufficio
del Ministero comunica al proponente e alla Regione o
Provincia autonoma la determinazione in merito all’autorità
competente, alla quale il proponente stesso dovrà
presentare l’istanza per l’avvio del procedimento. Decorso
tale termine, si considera acquisito l’assenso del Ministero
sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia
autonoma.”;
b) all’articolo 6:
1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6 -bis .
Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale
l’autorità competente coincida con l’autorità che autorizza
il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene
rilasciata dall’autorità competente nell’ambito del procedimento
autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di
autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento
di VIA»;
2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10 –
bis . Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente
articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto
previsto dall’articolo 10 -bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241.».
Art. 26.
Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute
nel provvedimento di VIA
1. All’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, le parole «d’intesa con
il proponente» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il
proponente»;
b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del
Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei
all’amministrazione del Ministero e dotati di significativa
competenza e professionalità per l’esercizio delle
funzioni;».

 

Art. 27.
Interpello ambientale
1. Dopo l’articolo 3 -sexies del decreto legislativo
3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:
«Art. 3 -septies (Interpello in materia ambientale).
— 1. Le regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni,
le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro, le associazioni
di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle
presenti in almeno cinque regioni o province autonome
di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della
transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione
della normativa statale in materia ambientale.
La risposta alle istanze deve essere data entro novanta

giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni
fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma
costituiscono criteri interpretativi per l’esercizio delle
attività di competenza delle pubbliche amministrazioni
in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa
da parte dell’amministrazione con efficacia
limitata ai comportamenti futuri dell’istante. Resta salvo
l’obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati,
prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui
l’istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa
questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della
transizione ecologica può fornire un’unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità
all’articolo 3 -sexies del presente decreto e al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio
le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo
nell’ambito della sezione “Informazioni ambientali”
del proprio sito internet istituzionale di cui all’articolo 40
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento
dei dati comunque coperti da riservatezza, nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1
non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali,
né sulla decorrenza dei termini di decadenza e
non comporta interruzione o sospensione dei termini di
prescrizione».

 

Capo IV
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 28.
Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12:
1) al comma 1, le parole «ovvero, nei casi di particolare
difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto
cartaceo» sono soppresse e dopo la parola «preliminare»
sono inserite le seguenti: «di assoggettabilità a VAS»;
2) al comma 2, le parole «documento preliminare
» sono sostituite dalle seguenti: «rapporto preliminare
di assoggettabilità a VAS»;
3) al comma 4, le parole «e, se del caso, definendo
le necessarie prescrizioni» sono soppresse;
b) all’articolo 13:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto
il seguente: «L’autorità competente, in collaborazione
con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti
in materia ambientale da consultare e trasmette loro il
rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi
sono inviati all’autorità competente ed all’autorità procedente
entro trenta giorni dall’avvio della consultazione.»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L’autorità
procedente trasmette all’autorità competente in formato
elettronico:
a) la proposta di piano o di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri
del piano/programma ai sensi dell’articolo 32;
e) l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all’articolo 14 comma 1;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento
del contributo di cui all’articolo 33.»;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5 -bis .
La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente
pubblicata e resa accessibile nel sito web dell’autorità
competente e dell’autorità procedente. La proposta di
piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì
messi a disposizione dei soggetti competenti in materia
ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano
l’opportunità di esprimersi.»;
c) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Consultazione). — 1. L’avviso al pubblico
di cui all’articolo 13, comma 5, lettera e) , contiene
almeno:
a) la denominazione del piano o del programma
proposto, il proponente, l’autorità procedente;
b) la data dell’avvenuta presentazione
dell’istanza di VAS e l’eventuale applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 32;
c) una breve descrizione del piano e del programma
e dei suoi possibili effetti ambientali;
d) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione
della documentazione e degli atti predisposti dal
proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione
del pubblico;
f) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza
a norma dell’articolo 10, comma 3.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dell’avviso di cui al comma 1, chiunque può
prendere visione della proposta di piano o programma
e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie
osservazioni in forma scritta, in formato elettronico,
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
3. In attuazione dei princìpi di economicità e di
semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e
partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni
anche regionali per specifici piani e programmi,
si coordinano con quelle di cui al presente articolo,
in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto
dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1
dell’articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo
delle comunicazioni di cui all’articolo 7 e all’articolo 8
commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
d) all’articolo 18:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2 -bis . L’autorità procedente trasmette all’autorità
competente i risultati del monitoraggio ambientale
e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni
di cui alla lettera i) , dell’Allegato VI alla parte
seconda.

2 -ter . L’autorità competente si esprime entro
trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e
sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’autorità
procedente.»;
2) al comma 3, le parole «e delle Agenzie interessate
» sono soppresse;
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3 -bis .
L’autorità competente verifica lo stato di attuazione del
piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del
medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile
nazionale e regionali di cui all’articolo 34.».
2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA

Art. 29.

Soprintendenza speciale per il PNRR
e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR
1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione
degli interventi del PNRR, presso il Ministero
della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il
PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario
operativo fino al 31 dicembre 2026.
2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela
dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali
beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR
sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella
competenza territoriale di almeno due uffici periferici del
Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi,
per l’attività istruttoria, delle Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità
e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la
Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a
ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione
e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale
sono svolte dal direttore della Direzione generale
archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale
spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva
nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una
segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo
del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata
qualificazione professionale ai sensi dell’articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per la durata massima di trentasei mesi, per un importo
massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico,
entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.
550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e
50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si
provvede quanto a 1.550.000 euro per l’anno 2021 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attività culturali e, quanto a 1.550.000 euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

Capo VI
ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI RINNOVABILI

Art. 30.

Interventi localizzati in aree contermini
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali
di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR,
con particolare riguardo all’incremento del ricorso alle
fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 -bis . Il Ministero della cultura partecipa al procedimento
unico ai sensi del presente articolo in relazione ai
progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili
, comprese le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi
impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in
itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a
tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.».
2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela
paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell’ambito
della conferenza di servizi con parere obbligatorio non
vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione
del parere da parte del Ministero della cultura, l’amministrazione
competente provvede comunque sulla domanda
di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il
rappresentante del Ministero della cultura non può attivare
i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all’articolo
14 -quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 31.
Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici
e individuazione delle infrastrutture per il trasporto
del GNL in Sardegna
1. All’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 2 -quater , lettera c) , il numero 3) è sostituito
dal seguente:
«3) procedura abilitativa semplificata comunale
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011

n. 28, se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato
da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato,
anche se non ancora in esercizio, e se l’impianto di accumulo
elettrochimico non comporta occupazione di nuove
aree»;
a) dopo il comma 2 -quater è inserito il seguente:
«2 -quinquies . Gli impianti di accumulo elettrochimico
di tipo “stand-alone” e le relative connessioni alla rete
elettrica di cui al comma 2 -quater lettere a) , b) e d) non
sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto
ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere
di connessione non rientrino nelle suddette procedure.»;
b) dopo il comma 3 -bis è inserito il seguente: «3 -ter .
In caso di mancata definizione dell’intesa con la regione
o le regioni interessate per il rilascio dell’autorizzazione
di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al
termine di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 1 -sexies , comma 4 -bis , del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.».
2. All’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9 -bis . Per l’attività di costruzione ed esercizio di
impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi
alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a
destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché
in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati
ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento, per i quali l’autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento
delle attività di recupero e di ripristino ambientale
previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme
regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 . Le soglie di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera
b) , alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla
valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19
del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia
di impianti elevate a 10 MW purché il proponente alleghi
alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione
dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno
di aree fra quelle specificamente elencate e individuate
dall’Allegato 3, lettera f) , al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà
procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione
diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora
la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per
l’edificazione.».
2 -bis . All’articolo 7 -bis , comma 5, del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «su edifici» sono
inserite le seguenti: «, come definiti alla voce 32 dell’allegato
A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa
sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016,
n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 -sexies , del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti
fuori terra diversi dagli edifici, nonché l’installazione,
con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici
su strutture e manufatti diversi dagli edifici».
2 -ter . All’articolo 6, comma 1, lettera e -quater ), del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: «a servizio
degli edifici,» sono inserite le seguenti: «come definiti
alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo,
adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata
20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1 -sexies , del presente testo unico, o degli impianti
di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi
dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,».
2 -quater . Al decreto del Ministro dello sviluppo economico
19 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 121 del 27 maggio 2015, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra»;
b) dopo l’articolo 4 è aggiunto il seguente:
«Art. 4 -bis (Piccoli impianti su strutture e manufatti
diversi dagli edifici o collocati a terra). — 1. Le
disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla
realizzazione, alla connessione e all’esercizio di piccoli
impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui
all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici,
come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di
Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1 -sexies , del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, o collocati a terra in adiacenza».
3. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive
nella regione Sardegna anche in attuazione dell’articolo
60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e
le infrastrutture necessarie al phase out dell’utilizzo del
carbone nell’Isola.
4. All’articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 settembre 2020, n. 120, le parole «individuate nei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 –
bis dell’articolo 7 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, introdotto dall’articolo 50 del presente decreto,»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 8, comma
2 -bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
5. All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, dopo il comma 1 -ter sono inseriti i seguenti:
«1 -quater . Il comma 1 non si applica agli impianti
agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative
con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo
da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione
agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione
di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
1 -quinquies . L’accesso agli incentivi per gli impianti di
cui al comma 1 -quater è inoltre subordinato alla contestuale
realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano
di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la
produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la
continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
1 -sexies . Qualora dall’attività di verifica e controllo
risulti la violazione delle condizioni di cui al comma
1 -quater , cessano i benefìci fruiti» .
6. All’Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), è aggiunto,
in fine, il seguente punto: «- impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica con potenza complessiva
superiore a 10 MW.».
7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 è sostituita dalla tabella di cui all’allegato
II al presente decreto.
7 -bis . Per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici
nonché delle opere connesse indispensabili alla
costruzione e all’esercizio di tali impianti all’interno delle
aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate
da impianti industriali per la produzione di energia da
fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali,
le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato
IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione
di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del
medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW.
Art. 31 – bis
Misure di semplificazione per gli impianti
di biogas e di biometano
1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare
relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché
delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati
come materie prime per l’alimentazione degli impianti di
biogas compresi nell’allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3,
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano
attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie
prime idonee al riconoscimento della qualifica di
biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018.
2. Le disposizioni dell’articolo 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le
opere infrastrutturali necessarie all’immissione del biometano
nella rete esistente di trasporto e di distribuzione
del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve
prevedere anche l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio dei beni in esso compresi nonché la variazione
degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

Art. 31 – ter
Misure per la promozione dell’economia circolare
nella filiera del biogas
1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione
delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei
suoli e di favorire lo sviluppo dell’economia circolare in
ambito agricolo, all’articolo 1, comma 954, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «e materie derivanti
» è inserita la seguente: «prevalentemente» e dopo
la parola: «realizzatrici» sono inserite le seguenti: «, nel
rispetto del principio di connessione ai sensi dell’articolo
2135 del codice civile,».
Art. 31 – quater
Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico
1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, lettera b) , dopo le parole:
«dalla fonte idraulica,» sono inserite le seguenti: «anche
tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso
pompaggio puro»;
b) all’articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico
attraverso pompaggio puro l’autorizzazione è rilasciata
dal Ministero della transizione ecologica, sentito il
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
e d’intesa con la regione interessata, con le modalità di
cui al comma 4».
Art. 31 – quinquies
Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte
di sicurezza petrolifere
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«16 -bis . Con uno o più decreti del Ministro della
transizione ecologica può essere conferita all’OCSIT la
facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia
a copertura del mancato versamento del contributo di
cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata
all’OCSIT l’autorizzazione alla tenuta delle scorte
all’estero e per l’estero ai sensi del comma 1 dell’articolo
8, possono essere apportate modifiche all’elenco dei
prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3
dell’articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni
contrattuali di acquisto di prodotto dell’OCSIT per la
detenzione di scorte petrolifere» .

 

Art. 32.
Norme di semplificazione in materia di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione
delle procedure di repowering
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il terzo periodo, è sostituito dai seguenti:
«Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti
alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici
ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica
della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano
variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della
volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare
gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere
dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento.
Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica
di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono
considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di
cui all’articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare
sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative
opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale
risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso
sito dell’impianto eolico e che comportano una riduzione
minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli
già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto
della normativa vigente in materia di distanze minime
di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di
abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e
dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici
vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di
smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori
, a fronte di un incremento del loro diametro,
dovranno avere un’altezza massima, intesa come altezza
dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore
all’altezza massima dal suolo raggiungibile dalla
estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente moltiplicata
per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo
aerogeneratore e il diametro dell’aerogeneratore già
esistente.»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3 -bis . Per “sito dell’impianto eolico” si intende:
a) nel caso di impianti su una unica direttrice,
il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con
una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando
la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento
della lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra
gli assi dei due aerogeneratori estremi;
b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici,
la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto
è all’interno della superficie autorizzata, definita
dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea
che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti
agli assi degli aerogeneratori autorizzati più
esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
3 -ter . Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori”
si intende:
a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o
autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70
metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare
il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o
autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri,
il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare
n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
1) d1: diametro rotori già esistenti o
autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o
autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità
delle pale rispetto al suolo (TIP) dell’aerogeneratore già
esistente o autorizzato.
3 -quater . Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori”
h2 raggiungibile dall’estremità delle pale si intende,
per gli aerogeneratori di cui alla lettera a)del comma
3 -ter , due volte e mezza l’altezza massima dal suolo
h1 raggiungibile dall’estremità delle pale dell’aerogeneratore
già esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla
lettera b) del citato comma 3 -ter , il doppio dell’altezza
massima dal suolo h1 raggiungibile dall’estremità delle
pale dell’aerogeneratore già esistente» .
1 -bis . Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 -bis
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e interventi che comportano
una riduzione di superficie o di volume, anche quando
non vi sia sostituzione di aerogeneratori» .

 

Art. 32 – bis
Semplificazione dei procedimenti per impianti
idroelettrici di piccole dimensioni
1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure
finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici e
a perseguire, entro l’anno 2030, gli obiettivi stabiliti dal
Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030,
al punto ii. della lettera a) del punto 12.7 della parte II
delle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili, di cui all’allegato annesso al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
18 settembre 2010, le parole: «compatibile con il regime
di scambio sul posto» sono sostituite dalle seguenti: «non
superiore a 500 kW di potenza di concessione».

 

Art. 32 – ter
Norme di semplificazione in materia
di infrastrutture di ricarica elettrica
1. All’articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In conseguenza di quanto disposto dal primo periodo,
l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio
del permesso di costruire ed è considerata attività
di edilizia libera»;
b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14 -bis . Ai fini della semplificazione dei procedimenti,
il soggetto che effettua l’installazione delle infrastrutture
per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su
suolo pubblico presenta all’ente proprietario della strada
l’istanza per l’occupazione del suolo pubblico e la realizzazione
dell’infrastruttura di ricarica e per le relative
opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione
dell’energia elettrica competente. Le procedure sono
soggette all’obbligo di richiesta semplificata e l’ente che
effettua la valutazione, come previsto dall’articolo 14 -bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta
giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione
e all’occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture
di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e
un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore
della rete, per le relative opere di connessione».

 

Art. 32 – quater
Semplificazioni in materia di sistemi
di qualificazione degli installatori
1. Il comma 7 dell’articolo 15 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione
di cui al presente articolo sono inseriti nella
visura camerale delle imprese dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.
Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione
del presente comma nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».

 

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

Art. 33.
Misure di semplificazione in materia di incentivi
per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana
1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente:
«Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti
dall’articolo 16 -bis , comma 1, lettera e) , del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore
di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a
condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno
uno degli interventi indicati nel primo periodo e che
non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente
disposizione.»;
b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10 -bis . Il limite di spesa ammesso alle detrazioni
di cui al presente articolo, previsto per le singole unità
immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie
complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di
incremento dell’efficienza energetica , di miglioramento
o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3,
3 -bis , 4, 4 -bis , 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una
unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto
Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo
120 -sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d –
bis ), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attività di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio
di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o
indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà,
nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il
titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.»;
c) il comma 13 -ter è sostituito dai seguenti:
«13 -ter . Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli
edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti
la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo
che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto
d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La
presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello
stato legittimo di cui all’ articolo 9 -bis , comma 1 -bis , del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza
del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001
opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla
CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al
secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni
ai sensi del comma 14.
13 -quater . Fermo restando quanto previsto al comma
13 -ter , resta impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimità dell’immobile oggetto di intervento» .
2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di
urbanizzazione.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di
3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro
per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno
2032.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b) , valutati
in 0,1 milioni di euro per l’anno 2021, 1,4 milioni
di euro per l’anno 2022, 11,3 milioni di euro per l’anno
2023, 9,3 milioni di euro per l’anno 2024, 8,8 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l’anno 2033 , e dal comma 3, pari a 3,9 milioni di
euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028,
0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e
2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede
quanto a 0,1 milioni di euro per l’anno 2021, 0,4 milioni
di euro per l’anno 2022, 1,2 milioni di euro per l’anno
2023, 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di
euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per
l’anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal
medesimo comma 1, lettere a) e b) , e, quanto a 1 milione
di euro per l’anno 2022, 10,1 milioni di euro per l’anno
2023, 9,3 milioni di euro per l’anno 2024, 8,8 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di
euro per l’anno 2033, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

Art. 33 – bis
Ulteriori misure in materia di incentivi di cui
all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Gli interventi di dimensionamento del cappotto
termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio
della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze
minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli
interventi di cui all’articolo 16 -bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente
articolo»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5 -bis . Le violazioni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo
non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali
limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei
controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti
ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal
beneficio si applica limitatamente al singolo intervento
oggetto di irregolarità od omissione»;
c) dopo il comma 10 -bis , introdotto dall’articolo 33
del presente decreto, sono inseriti i seguenti:
«10 -ter . Nel caso di acquisto di immobili sottoposti
ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a) , b)
e c) , il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera
a) , della nota II -bis ) all’articolo 1 della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi
dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita.
10 -quater . Al primo periodo del comma 1 -septies
dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: “entro diciotto mesi” sono sostituite dalle
seguenti: “entro trenta mesi”»;
d) dopo il comma 13 -quater , introdotto dall’articolo
33 del presente decreto, è inserito il seguente:
«13 -quinquies . In caso di opere già classificate come
attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o
della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola
descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso
d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e
costituiscono integrazione della CILA presentata. Non
è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380» .

 

Art. 33 – ter
Riforma del sistema di riscossione
degli oneri generali di sistema
1. Su proposta dell’Autorità di regolazione per energia,
reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell’economia e
delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate
le modalità di riscossione degli oneri generali di
sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto
terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza,
le partite finanziarie relative agli oneri possano
essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Capo VIII
SEMPLIFICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA
CIRCOLARE E IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

 

Art. 34.
Cessazione della qualifica di rifiuto
1. All’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «medesimi
procedimenti autorizzatori» sono inserite le seguenti:
«previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente
competente»;
b) al comma 3 -ter , il secondo e il terzo periodo sono
soppressi;
c) i commi 3 -quater e 3 -quinquies sono abrogati.

 

Art. 35.
Misure di semplificazione per la promozione
dell’economia circolare
1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e
la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una
visione di economia circolare come previsto dal nuovo
piano d’azione europeo per l’economia circolare, al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla parte IV, titolo I, le parole «e assimilati»,
ovunque ricorrano, sono soppresse e all’articolo 258,
comma 7, le parole «e assimilati» sono soppresse;
b) all’articolo 185:
1) al comma 1, lettera c) , sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate
in sostituzione di materie prime all’interno di cicli
produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano
l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana»;
2) al comma 1, lettera e) , sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, ad eccezione dei rifiuti da “articoli
pirotecnici”, intendendosi tali i rifiuti prodotti dall’accensione
di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici
che abbiano cessato il periodo della loro validità,
che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere
impiegati per il loro fine originario»;
2 -bis ) al comma 1, lettera f) , le parole: «, fino al
31 dicembre 2022,» sono soppresse;
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4 -bis . I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici
in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale
di cui all’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo
29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità
esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione
in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di
deposito preliminare ai depositi intermedi o all’impianto
di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto
di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione
mediante incenerimento sono svolti in impianti
all’uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica
sicurezza.
4 -ter . Al fine di garantire il perseguimento delle
finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche
disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli
pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di
articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma
collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro
prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri
direttivi di cui all’articolo 237 del presente decreto.»;
c) all’articolo 188, comma 5, il primo periodo è sostituito
dal seguente: «Nel caso di conferimento di rifiuti a
soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento,
quali il raggruppamento, il ricondizionamento
e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15
dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, la
responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita
al soggetto che effettua dette operazioni» ;
d) all’articolo 188 -bis , comma 4, lettera h) , le parole
«dell’avvenuto recupero» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’avvio a recupero»;
d -bis ) all’articolo 190, comma 4, le parole: «i documenti
contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi
delle vigenti normative» sono sostituite dalle seguenti:
«analoghe evidenze documentali o gestionali» ;
e) all’articolo 193, comma 18, dopo le parole «da
assistenza sanitaria» sono inserite le seguenti: «svolta
al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da
assistenza»;
e -bis ) all’articolo 230, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva
delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche
che asservite ad edifici privati, compresi le fosse
settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali
di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si
considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di
pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati
da un unico documento di trasporto per automezzo
e percorso di raccolta, il cui modello è adottato
con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti
direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in
alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso
la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di
pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui
all’articolo 183, comma 1, lettera bb) . Il soggetto che
svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto
all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali,
ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto,
per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto
di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi di cui all’articolo
1 della legge 6 giugno 1974, n. 298» ;
f) all’articolo 258, comma 7, le parole «, comma 3,»
sono sostituite dalle seguenti: «, comma 5,»;
g) all’articolo 206 -bis , comma 1:
1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «anche tramite audit nei confronti dei sistemi di
gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte
quarta del presente decreto»;
2) alla lettera b) le parole da «permanente di criteri
e specifici» a «quadro di riferimento» sono sostituite
dalle seguenti: «periodico di misure» e le parole da «efficacia,
efficienza e qualità» a «smaltimento dei rifiuti;»
sono sostituite dalle seguenti: «la qualità e la riciclabilità,
al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e
delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la
preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione,
le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento
dei rifiuti;»;
3) le lettere c) , d) , e) , f) , g) , g -bis ), g -ter ), g -quater
) e g -quinquies ) sono sostituite dalle seguenti:
« c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di
gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della
parte quarta del presente decreto, verificando le misure
adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai
target stabiliti dall’Unione europea e dalla normativa nazionale
di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità
estesa del produttore da parte dei produttori
e degli importatori di beni;
d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi
di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta
del presente decreto;previsti negli accordi di programma ai sensi dell’articolo
219 -bis e ne monitora l’attuazione;
f) verifica l’attuazione del Programma generale
di prevenzione di cui all’articolo 225 e, qualora il Consorzio
nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti,
predispone lo stesso;
g) effettua il monitoraggio dell’attuazione del
Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui
all’articolo 180;
h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti
ai sensi degli articoli 178 -bis e 178 -ter , in relazione agli
obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore
e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Unione
europea in materia di rifiuti.»;
g -bis ) all’articolo 206 -bis , comma 6, primo periodo, la
parola: «, 235,» è sostituita dalla seguente: «e» e dopo
le parole «degli articoli 227 e 228» sono aggiunte le seguenti:
«, e i sistemi di cui agli articoli 178 -bis e 178 -ter »;
g -ter ) all’articolo 208, comma 15, secondo periodo, le
parole: «almeno sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«almeno venti giorni» ;
h) all’articolo 214 -ter , comma 1, le parole «, mediante
segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.» sono
sostituite dalle seguenti: «, successivamente alla verifica
e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al
comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane
territorialmente competenti, secondo le modalità
indicate all’articolo 216. Gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di preparazione
per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità
competenti al Ministero della transizione ecologica. Le
modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni
sono definite nel decreto di cui al comma 2.»;
i) l’articolo 216 -ter è sostituito dal seguente:
«Art. 216 -ter (Comunicazioni alla Commissione
europea) . — 1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione
di cui all’articolo 199, commi 1 e 3, lettera r) ,
e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati
al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il
formato adottato in sede comunitaria, per la successiva
trasmissione alla Commissione europea.
2. Il Ministero della transizione ecologica comunica
alla Commissione europea, per ogni anno civile, i
dati relativi all’attuazione dell’articolo 181, comma 4. I
dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro
diciotto mesi dalla fine dell’anno a cui si riferiscono, secondo
il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE)
2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione
ha inizio il primo anno civile completo dopo
l’adozione della suddetta decisione di esecuzione.
3. Il Ministero della transizione ecologica comunica
alla Commissione europea, per ogni anno civile, i
dati relativi all’attuazione dell’articolo 180, commi 5 e
6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto
mesi dalla fine dell’anno per il quale sono raccolti e secondo
il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE)
2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e
alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre
2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di
comunicazione ha inizio il primo anno civile completo
dopo l’adozione delle suddette decisioni di esecuzione.
4. Il Ministero della transizione ecologica comunica
alla Commissione europea, per ogni anno civile, i
dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o
sintetici, immessi sul mercato nonché sulla raccolta e trattamento
degli olii usati . I dati sono comunicati per via
elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell’anno per il
quale sono raccolti e secondo il formato di cui all’allegato
VI alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della
Commissione, del 7 giugno 2019 . Il primo periodo di comunicazione
ha inizio il primo anno civile completo dopo
l’adozione della suddetta decisione di esecuzione.
5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati di
una relazione di controllo della qualità secondo il formato
per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive
decisioni di esecuzione, nonché di una relazione sulle misure
adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui
agli articoli 205 -bis e 182 -ter , che comprende informazioni
dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni
sono comunicate secondo il formato per la comunicazione
stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di
esecuzione.
6. La parte quarta del presente decreto nonché
i provvedimenti inerenti alla gestione dei rifiuti
sono comunicati alla Commissione europea.»; i -bis )
all’articolo 219 -bis :
1) al comma 1, le parole: «Conformemente alla
gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 179, gli operatori
economici adottano misure volte ad assicurare l’aumento
della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi
sul mercato anche attraverso l’utilizzo di sistemi di restituzione
con cauzione nonché dei sistemi per il riutilizzo
degli imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine
di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili
immessi sul mercato per contribuire alla transizione
verso un’economia circolare, gli operatori economici, in
forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi
di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo
degli imballaggi»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 -bis . I sistemi di cui al comma 1 si applicano
agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati
per acqua e per altre bevande»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con regolamento adottato mediante decreto
del Ministro della transizione ecologica, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa consultazione
delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le
modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del
presente articolo. Con il medesimo regolamento sono,
inoltre, previsti:
a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi
da raggiungere;

b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al
commercio o distorsioni della concorrenza;
c) i termini di pagamento e le modalità di
restituzione della cauzione da versare al consumatore che
restituisce l’imballaggio;
d) le premialità e gli incentivi economici da
riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione
con cauzione;
e) l’eventuale estensione delle disposizioni
del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;
f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili
immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso
di imballaggi;
g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte
ai consumatori» ;
l) all’articolo 221, il comma 6 è sostituito dal
seguente:
«6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento
del sistema sono tenuti a presentare annualmente
al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la
documentazione di cui all’articolo 237, comma 6. Il programma
pluriennale di prevenzione della produzione di
rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e
gestione relativo all’anno solare successivo sono inseriti
nel programma generale di prevenzione e gestione di cui
all’articolo 225.»;
l -bis ) alla lettera zb) del punto 7 dell’allegato IV alla
parte seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di
rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione
e demolizione, qualora la campagna di attività
abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri
impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi,
qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore
a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di
attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura
di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità
siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno» ;
m) l’allegato D – Elenco dei rifiuti. Classificazione
dei rifiuti, della Parte quarta è sostituito dall’allegato III
al presente decreto.
2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali
con CSS-combustibile conforme ai requisiti di
cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013,
n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento
delle operazioni R1, che non comportino un
incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto
dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti,
non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, lettera l -bis ), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 2, comma 1,
lettera g) , del decreto del Presidente della Repubblica del
13 marzo 2013, n. 59, o variante sostanziale ai sensi degli
articoli 208, comma 19, e 214, 214 -bis , 214 -ter , 215 e
216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e richiedono
la sola comunicazione dell’intervento di modifica da inoltrarsi,
unitamente alla presentazione della documentazione
tecnica descrittiva dell’intervento, all’autorità competente.
Nel caso in cui quest’ultima non si esprima entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto
proponente può procedere all’avvio della modifica. L’autorità
competente, se rileva che la modifica comunicata
sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio
di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla
comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare
una domanda di nuova autorizzazione. La modifica
comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della
nuova autorizzazione.
3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali
con CSS-combustibile conforme ai requisiti di
cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in
impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento
delle operazioni R1, che non comportino un incremento
della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono
una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 5, comma
1, lettera l -bis ), del decreto legislativo n. 152 del
2006 e dell’articolo 2, comma 1, lettera g) , del decreto
del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, o variante
sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e
214, 214 -bis , 214 -ter , 215 e 216 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del
titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione
per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all’autorità
competente quarantacinque giorni prima dell’avvio
della modifica. Nel caso in cui quest’ultima non si esprima
entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il
soggetto proponente può procedere all’avvio della modifica.
L’autorità competente , se rileva che la modifica
comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone
il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi
alla comunicazione medesima, ordina al gestore
di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La
modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio
della nuova autorizzazione.
3 -bis . Il comma 14 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è sostituito dal seguente: «14. Per
finalità di tutela ambientale, le amministrazioni dello
Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi
pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati,
nell’acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte
di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali,
riservano all’acquisto di pneumatici ricostruiti una quota
almeno pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura
di acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al
primo periodo non è riservata una quota di pneumatici
ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero
complessivo degli pneumatici da acquistare, la procedura
è annullata per la parte riservata all’acquisto di
pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti
i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero
della difesa e i veicoli delle Forze di polizia».
3 -ter . All’articolo 199, comma 3, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«r -quater ) l’analisi dei flussi derivanti da materiali da
costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti
amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento

nell’ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari
e ambientali connessi all’abbandono incontrollato di
tali rifiuti» .
4. Il Ministero della transizione ecologica provvede
all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

 

Art. 35 – bis
Misure di semplificazione e di promozione
dell’economia circolare nella filiera foresta-legno
1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di
promozione dell’economia circolare nella filiera forestalegno,
attese la specificità e la multifunzionalità della
filiera nonché l’opportunità di un suo rilancio, dopo il
comma 4 -quinquies dell’articolo 3 del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti i seguenti:
«4 -quinquies .1. È promossa la stipulazione di accordi
di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per
lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine
di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione
agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per
l’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.
4 -quinquies .2. Gli accordi di foresta di cui al comma
4 -quinquies .1 sono stipulati tra due o più soggetti,
singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare
del diritto di proprietà o di un altro diritto reale
o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o
almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile
o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei
diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale
di godimento su beni agro-silvo-pastorali.
4 -quinquies .3. Gli accordi di foresta, allo scopo di
valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione
agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione
e l’erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto
della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:
a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni
tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi
condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi
medesimi;
b) promuovere la gestione associata e sostenibile
delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale
e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e
private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle
lettere g) e h) del comma 2 dell’articolo 3 del testo unico
in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
c) prevedere la realizzazione di interventi volti
alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico
e di incendio boschivo;
d) prevedere la realizzazione di interventi e di
progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione
ambientale e socio-culturale dei contesti in
cui operano;
e) promuovere sinergie tra coloro che operano
nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari
di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvopastorali
sia in qualità di esercenti attività di gestione
forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo,
ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di
cui al comma 4 -sexies stipulano contratti di rete secondo
le disposizioni del comma 4 -quater .
4 -quinquies .4. Fatto salvo quanto previsto dai commi
4 -quinquies .1 e 4 -quinquies .2, gli accordi di foresta
sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni
promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro
diffusione e attuazione» .

 

Art. 36.
Semplificazioni in materia di economia montana
e forestale
1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino
delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree
montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di
frana, sono esenti dall’autorizzazione idraulica di cui al
regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante «Testo unico
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie», e dall’autorizzazione per il vincolo
idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani», e
successive norme regionali di recepimento.
2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142,
comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica
per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere
di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari
ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino
lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri
e le metodologie dell’ingegneria naturalistica.
3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica
semplificata di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se interessano
aree vincolate ai sensi dell’articolo 136 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di
quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale
e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti
di cui all’articolo 6 del testo unico di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ove adottati, i seguenti
interventi ed opere di lieve entità:
a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi
secondo un piano di tagli dettagliato;
b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate
o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi
di riforestazione e sistemazione idraulica;
c) interventi di miglioramento delle caratteristiche
di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei
boschi.
3 -bis . Si considerano compresi tra gli interventi di cui
alla lettera A.15) dell’allegato A annesso al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31, anche i cavi interrati per il trasporto
dell’energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione
nazionale alle medesime condizioni previste per le
reti di distribuzione locale

3 -ter . All’articolo 57, comma 2 -octies , ultimo periodo,
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le
parole: «Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base
dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all’articolo
1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, forniti dal
Ministero della transizione ecologica,» .

 

Art. 36 – bis
Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico
e idraulico in Calabria
1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale
della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il
rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento
dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di
20 milioni di euro per l’anno 2021, di 50 milioni di euro
per l’anno 2022 e di 10 milioni di euro per l’anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,
pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, a 50 milioni
di euro per l’anno 2022 e a 10 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione
2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.

 

Art. 36 – ter
Misure di semplificazione e accelerazione
per il contrasto del dissesto idrogeologico
1. I commissari straordinari per le attività di contrasto
e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di
difesa del suolo, comunque denominati, di cui all’articolo
10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione
del Piano nazionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
13 aprile 2019, e all’articolo 4, comma 4, secondo periodo,
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di
seguito denominati: «commissari di Governo per il contrasto
del dissesto idrogeologico» o «commissari di Governo
», esercitano le competenze sugli interventi relativi
al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente
dalla fonte di finanziamento.
2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto
del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, e al decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati,
nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla
tutela del territorio nell’ambito del PNRR costituiscono
interventi di preminente interesse nazionale.
3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente
le misure necessarie per la più rapida attuazione
degli interventi di preminente interesse nazionale di cui
al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali
per la sollecita conclusione dell’ iter approvativo e
autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto
del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i
criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del
rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le
strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla
osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione
e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le
attività indicate dai commissari di Governo come prioritarie,
se opportuno anche aggiornando il sistema di
misurazione della performance con le modalità di cui
all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150.
4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette
una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno
di ogni anno, contenente l’indicazione degli interventi
di competenza dei commissari di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato di
attuazione.
5. All’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Presidenti
delle regioni» sono inserite le seguenti: «, di seguito
denominati commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico,»;
2) al secondo periodo, le parole: «Presidenti delle
regioni» sono sostituite dalle seguenti: «commissari di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al commissario di Governo per il contrasto
del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso.
In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario,
il Ministro della transizione ecologica nomina
un commissario ad acta, fino all’insediamento del nuovo
Presidente della regione o alla cessazione della causa di
impedimento»;
c) ai commi 4 e 5, le parole: «Presidente della regione
», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«commissario di Governo».
6. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 giugno 2019, n. 55, le parole: «Commissari straordinari
per il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle
seguenti: «commissari di Governo per il contrasto del
dissesto idrogeologico».

7. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente: «Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati
con decreto del Ministro della transizione ecologica previa
intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente
competente»;
b) all’ultimo periodo le parole: «Presidente della
Regione in qualità di Commissario di Governo contro
il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti:
«Commissario di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico»;
c) dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
«In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi
con riferimento all’attuazione di uno o più
interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile
a cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della transizione ecologica, può
essere revocato il Commissario in carica e nominato un
altro soggetto avente specifiche competenze in materia
di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime
funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato.
Al Commissario nominato ai sensi del precedente
periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per
i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione
del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque
denominati».
8. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «Presidenti
delle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «commissari
di Governo».
9. Il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico,
anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione
con le autorità di distretto e le amministrazioni
comunali territorialmente competenti, può attuare, nel
limite delle risorse allo scopo destinate, interventi di manutenzione
idraulica sostenibile e periodica dei bacini e
sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle
caratteristiche naturali dell’alveo, alla corretta manutenzione
delle foci e della sezione fluviale anche al fine
di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per
abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il
deflusso delle acque.
10. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di
espropriazioni da norme di legge ai commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni
di cui ai commi 11, 12 e 13 si applicano alle
procedure relative agli interventi finalizzati all’eliminazione
o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto
idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del supremo
obiettivo della salvaguardia della vita umana.
11. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque
anni del vincolo preordinato all’esproprio, di cui all’articolo
9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall’articolo
11, comma 2, dall’articolo 13, comma 5, dall’articolo
14, comma 3, lettera a) , dall’articolo 20, commi 1,
8, 10 e 14, dall’articolo 22, commi 3 e 5, dall’articolo 22 –
bis , comma 4, dall’articolo 23, comma 5, dall’articolo 24,
dall’articolo 25, comma 4, dall’articolo 26, comma 10,
dall’articolo 27, comma 2, dall’articolo 42 -bis , commi 4
e 7, dall’articolo 46 e dall’articolo 48, comma 3, del medesimo
testo unico.
12. In caso di emissione di decreto di occupazione
d’urgenza preordinata all’espropriazione delle aree occorrenti
per l’esecuzione degli interventi di cui al comma
1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
di immissione in possesso si procede, omesso ogni
altro adempimento e in deroga all’articolo 24, comma 3,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza
di due rappresentanti della regione o degli altri enti
territoriali interessati.
13. Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione
delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l’autorità
procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca
la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio
dei pareri in sede di conferenza di servizi è di trenta
giorni.
14. Il comma 3 -bis dell’articolo 54 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, e il comma 5 dell’articolo
7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto periodo
del comma 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116, sono soppressi.
15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi
correlati al finanziamento e alla rendicontazione
degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico,
ivi compresi quelli previsti nel PNRR, il Ministero della
transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, provvede alla ricognizione e omogeneizzazione
dei propri sistemi informativi in materia di interventi per
la difesa del suolo, anche avvalendosi delle indicazioni
tecniche fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze,
al fine di assicurare un flusso informativo ordinato,
omogeneo a livello nazionale e coerente tra i diversi
sistemi.
16. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), d’intesa con il Ministero della
transizione ecologica, all’esito della ricognizione di cui
al comma 15, elabora uno studio per l’attuazione dei
processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per
il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche
e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione
del dissesto idrogeologico e svolge le attività
tecniche e operative di propria competenza per l’attuazione
del conseguente programma sulla base di apposita
convenzione.

17. L’ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti
strutture del Ministero dell’economia e delle finanze
e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza
del Consiglio dei ministri nonché in raccordo con le altre
amministrazioni centrali titolari di competenze in materia
di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica,
al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente
il sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei
progetti, garantendo un’adeguata informazione e pubblicità
agli enti legittimati o destinatari.
18. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente
svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei
progetti da ammettere a finanziamento, l’ISPRA, in coordinamento
con le competenti strutture del Ministero
della transizione ecologica, provvede alla ricognizione
delle funzionalità della piattaforma del Repertorio
nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS)
che necessitano di aggiornamento, adeguamento e
potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione
ecologica e l’ISPRA operano d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonché in raccordo con il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le
altre amministrazioni centrali con competenze in materia
di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico,
al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente
il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei
progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità
agli enti legittimati o destinatari. L’alimentazione
del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di
unicità dell’invio previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera
ggggg -bis ), del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e garantendo l’interoperabilità con
la banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività
dell’ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000
euro per l’anno 2021 e a 235.000 euro per l’anno 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 752, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente
articolo non si applicano agli interventi finalizzati
al superamento delle emergenze di rilievo nazionale deliberate
ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1.
21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi
infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare
il dissesto idrogeologico, all’articolo 1 -bis , comma
1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le
parole: «limitatamente a quelli indicati all’articolo 1»
sono sostituite dalle seguenti: «inclusi quelli indicati
all’articolo 1» .

 

Art. 37.
Misure di semplificazione per la riconversione
dei siti industriali
1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti
contaminati e la riconversione di siti industriali da poter
destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel
PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento
europei, al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ( Soppressa );
b) all’articolo 242:
1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole
«indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per
l’esecuzione dei lavori» sono inserite le seguenti: «, le
verifiche intermedie per la valutazione dell’efficacia delle
tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in
corso d’opera necessarie per la certificazione di cui all’articolo
248, comma 2, con oneri a carico del proponente,»;
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7 -bis . Qualora gli obiettivi individuati per la
bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano
raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la
falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta
bonifica di cui all’articolo 248 limitatamente alle
predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione
alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando
l’obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica
su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal
caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che
le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee
fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio
per i fruitori dell’area, né una modifica del modello
concettuale tale da comportare un peggioramento della
qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche
destinazioni d’uso. Le garanzie finanziarie di cui al
comma 7 sono comunque prestate per l’intero intervento
e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi
di bonifica.»;
3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono
soppressi;
3 -bis ) dopo il comma 13 -bis è aggiunto il seguente:
«13 -ter . Qualora la procedura interessi un sito in cui,
per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni
rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B
della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V, della parte quarta,
il proponente può presentare all’ARPA territorialmente
competente un piano di indagine per definire i valori di
fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l’ARPA territorialmente
competente, è realizzato dal proponente con
oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima
ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione
dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento
anche ai dati pubblicati e validati dall’ARPA territorialmente
competente relativi all’area oggetto di indagine.
Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché
di altri dati disponibili per l’area oggetto di indagine,
l’ARPA territorialmente competente definisce i valori di
fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell’ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità
delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche,
idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in
cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito
sono ricondotte ai valori di fondo» ;
c) all’articolo 242 -ter :
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole
«possono essere realizzati» sono aggiunte le seguenti: «i
progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 -bis . Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono
scavi ma comportano occupazione permanente di
suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già
caratterizzato ai sensi dell’articolo 242.»;
3) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 1»
sono aggiunte le parole «e al comma 1 -bis »;
4) al comma 3, dopo le parole «individuate al
comma 1» sono aggiunte le parole «e al comma 1 -bis »;
5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4 -bis .
Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si
applica la procedura prevista dall’articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
È fatta comunque salva la facoltà dell’ARPA territorialmente
competente di esprimersi sulla compatibilità delle
CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche
e antropiche del contesto territoriale in cui
esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito
sono ricondotte ai valori di fondo »;
d) all’articolo 243:
1) al comma 6 dopo le parole «Il trattamento delle
acque emunte» sono aggiunte le seguenti: «, da effettuarsi
anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio
nel sito,»;
2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Al fine di garantire la tempestività degli interventi di
messa in sicurezza , di emergenza e di prevenzione, i termini
per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico sono
dimezzati.»;
e) all’articolo 245, al comma 2, dopo il secondo periodo
è inserito il seguente: «Il procedimento è interrotto
qualora il soggetto non responsabile della contaminazione
esegua volontariamente il piano di caratterizzazione
nel termine perentorio di sei mesi dall’approvazione o
comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 4. In tal
caso, il procedimento per l’identificazione del responsabile
della contaminazione deve concludersi nel termine
perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze
della caratterizzazione validate dall’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente competente.».;
f) all’articolo 248:
f -bis ) all’articolo 250, comma 1, primo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine di
novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto
responsabile della contaminazione o dall’accertato
inadempimento da parte dello stesso» ;
g) all’articolo 250, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente: «1 -bis . Per favorire l’accelerazione degli interventi
per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale,
le regioni, le province autonome e gli enti locali
individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa
stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della
transizione ecologica ai sensi dell’articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di
apposte convenzioni, delle società in house del medesimo
Ministero.»;
h) all’articolo 252:
1) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «I
valori d’intervento sito-specifici delle matrici ambientali
in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione
al di sopra dei quali devono essere previste misure
d’intervento funzionali all’uso legittimo delle aree e
proporzionali all’entità della contaminazione, sono individuati
con decreto di natura non regolamentare del Ministero
della transizione ecologica su proposta dell’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA).»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole «, sentito
il Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle
seguenti: «sentito il Ministero dello sviluppo economico»;
3) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«A condizione che siano rispettate le norme tecniche
di cui al comma 9 -quinquies , il piano di caratterizzazione
può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla
comunicazione di inizio attività al Ministero della transizione
ecologica . Qualora il Ministero della transizione
ecologica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche
di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento
motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni,
salvo che il proponente non provveda a conformarsi
entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti
dal medesimo Ministero .»;
4) il comma 4 -quater è abrogato;
5) al comma 5, dopo le parole «altri soggetti qualificati
pubblici o privati» sono aggiunte le seguenti: «,
anche coordinati fra loro»;
6) al comma 6, primo periodo, la parola «sostituisce
» è sostituita dalla seguente: «ricomprende»;
7) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo:
«A tal fine il proponente allega all’istanza la documentazione
e gli elaborati progettuali previsti dalle
normative di settore per consentire la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli
atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione
e all’esercizio del medesimo progetto e indicati
puntualmente in apposito elenco con l’indicazione anche
dell’Amministrazione ordinariamente competente.»;
8) il comma 8 è abrogato;
9) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8 -bis .
Nei siti di interesse nazionale, l’applicazione a scala pilota,
in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche
finalizzata all’individuazione dei parametri di progetto
necessari per l’applicazione a piena scala, non è soggetta
a preventiva approvazione del Ministero della transizione
ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione
avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali.

Il rispetto delle suddettecondizioni è valutato dal Ministero della transizione ecologica
e dall’Istituto superiore di sanità che si pronunciano
entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza
corredata della necessaria documentazione tecnica.»;
10) dopo il comma 9 -ter sono aggiunti i seguenti:
«9 -quater . Con decreto di natura non regolamentare
il Ministero della transizione ecologica adotta i
modelli delle istanze per l’avvio dei procedimenti di cui
al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione
tecnica da allegare.
9 -quinquies . Con decreto del Ministero della
transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in
base alle quali l’esecuzione del piano di caratterizzazione
è sottoposta a comunicazione di inizio attività di cui al
comma 4.»;
i) all’articolo 252 -bis :
1 -bis . All’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio
2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «ai fini delle metodiche da
utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle
acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di
cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione
vigente in materia di bonifica dei siti contaminati»
sono sostituite dalle seguenti: «ai fini delle metodiche e
dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione
delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare
quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di
bonifica dei siti contaminati» ;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate
conformi ai limiti del test di cessione sono gestite
nell’ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli,
utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili
che consentano di utilizzare l’area secondo la
destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per
l’ambiente» .
2. Il Ministero della transizione ecologica provvede
all’attuazione delle disposizioni del presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

 

Art. 37 – bis
Misure per la prevenzione dell’inquinamento del suolo
1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta
all’utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell’agricoltura,
all’allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci
», colonna 3 «Modo di preparazione e componenti
essenziali», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 21 «Gesso di defecazione», dopo le
parole: «solfato di calcio» sono aggiunte le seguenti: «.
Non sono ammessi fanghi di depurazione»;
b) al numero 22 «Carbonato di calcio di defecazione
», dopo le parole: «anidride carbonica» sono aggiunte
le seguenti: «. Non sono ammessi fanghi di depurazione».

 

Art. 37 – ter
Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali
1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all’articolo
2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018, la condizione prevista
dal comma 2, lettera d) , del medesimo articolo 2, si
intende soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in
locazione o in comodato d’uso agli enti attuatori.

 

Art. 37 – quater
Fondo per gli interventi di messa in sicurezza
e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi
1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli
interventi per la messa in sicurezza e il risanamento
dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, all’articolo 1,
comma 536, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo
le parole: «rifiuti radioattivi» è inserita la seguente:
«anche» .

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