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L. 29 Luglio 2021, n. 108

Legge di conversione DL Semplificazioni, quali novità?

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.181 del 30 luglio 2021 - Suppl. Ordinario n. 26

E’ entrata in vigore il 31 luglio 2021 la Legge di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.“.

Il provvedimento, oltre ad apportare ulteriori modifiche in tema di Via, Vas, bonifiche ed energie rinnovabili, ritorna nuovamente sul tema dell‘End of Waste, sul conferimento a impianti intermedi di smaltimento e apporta modifiche al campo delle esclusioni dalla disciplina sui rifiuti.

In particolare, la legge appena approvata non elimina il complesso doppio livello di controllo inserito dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128 nell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 per gli impianti capaci di realizzare la cessazione della qualifica di rifiuto, impedendo, di fatto, il realizzarsi di una semplificazione in tema di promozione dell’economia circolare.

La legge di conversione inoltre, in tema di operazioni intermedie di smaltimento, ha invece, molto opportunamente sancito che: «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni». Purtroppo la soluzione oggi adottata, sembra essere transitoria, se si considera che il secondo periodo del medesimo comma non è stato eliminato e prevede che: «La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti».
La norma appena approvata, inoltre, dispone che: «all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole” dell’avvenuto recupero” sono sostituite dalle seguenti: “dell’avvio a recupero”».
La formulazione vigente della disposizione prevede, quindi, che il decreto che dovrà essere emanato disciplini anche: «le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario». Resta da capire, perciò, perché si intenda introdurre una “comunicazione di avvio al recupero” quando l’articolo 188, comma 5, si riferisce esclusivamente ai rifiuti conferiti ad impianti che esercitano attività propedeutiche allo smaltimento.

La nuova norma ha poi introdotto fra le esclusioni dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 152/2006 anche le “ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”. Si tratta, tuttavia, di un’esclusione non prevista dalla Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE).
Esclusi dalle esclusioni previste per i materiali esplosivi in disuso, e quindi sottoposti alla norma quadro sui rifiuti, i “rifiuti da articoli pirotecnici” da intendersi come: “i rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario”. Per gli articoli pirotecnici è stato introdotto un nuovo regime di responsabilità estesa del produttore del prodotto.

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