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L. 4 Agosto 2022, n. 127

Legge di delegazione europea 2021, quali novità ambientali?

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.199 del 26-08-2022

Entrerà in vigore il 10 settembre 2022 la Legge 4 agosto 2022, n. 127 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021″.

La Legge delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21 della Legge di delegazione e all’annesso allegato A.

In particolare, si segnalano:

Art. 10 – Delega al Governo per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonche’ sui prodotti fitosanitari;
Art.16 – Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio;
Art. 19 – Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;
Art. 21 – Prinjcipi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Leggi testo completo legge

*Estratto

                               
Art. 10 
Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento
  (UE)   2018/848,   relativo    alla    produzione    biologica    e
  all'etichettatura dei prodotti biologici e  alle  disposizioni  del
  regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali  e  alle
  altre attivita' ufficiali effettuati per  garantire  l'applicazione
  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme  sulla
  salute e sul benessere degli animali, sulla  sanita'  delle  piante
  nonche' sui prodotti fitosanitari. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30   maggio   2018,   relativo   alla    produzione    biologica    e
all'etichettatura  dei  prodotti  biologici,  e,   limitatamente   ai
controlli  ufficiali  e  altre  attivita'  ufficiali  riguardanti  la
produzione biologica e l'etichettatura  dei  prodotti  biologici,  al
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita'
ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della  legislazione
sugli alimenti  e  sui  mangimi,  delle  norme  sulla  salute  e  sul
benessere degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
prodotti fitosanitari. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici: 
    a) adeguare il procedimento di autorizzazione  e  il  sistema  di
vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonche' la
disciplina degli  adempimenti  connessi  alle  attivita'  svolte  dai
suddetti organismi, comprese le cause  di  sospensione  e  di  revoca
delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848  e
di cui agli articoli 28,  29,  31,  32  e  33  del  regolamento  (UE)
2017/625; 
    b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla  notifica
alle autorita' competenti dello Stato membro di cui  all'articolo  34
del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attivita'  con  metodo
biologico; 
    c)  definire  i  criteri  e  le  modalita'  di  etichettatura  di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31  del
regolamento (UE) 2018/848; 
    d)  dettare  le  disposizioni  necessarie  per   procedere   alla
designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori
ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione  di
analisi, prove e diagnosi di laboratorio  nell'ambito  dei  controlli
ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in  materia
di produzione  biologica  e  etichettatura  dei  prodotti  biologici,
compresi  quelli  indicati  nell'allegato  I  al   regolamento   (UE)
2018/848; 
    e)  adeguare  il  sistema  sanzionatorio  per  gli  organismi  di
controllo e  per  gli  operatori  biologici,  compresi  i  gruppi  di
operatori, che adottano condotte non  conformi  al  regolamento  (UE)
2018/848,  compreso  l'illecito   utilizzo   dei   termini   riferiti
all'agricoltura biologica da parte di operatori non  assoggettati  al
sistema di controllo. 



Art. 16 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni   del   regolamento   (UE)   2019/4,   relativo   alla
  fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi
  medicati,  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  183/2005   del
  Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
  90/167/CEE del Consiglio. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2019/4  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 2018. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) individuare  il  Ministero  della  salute,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano quali autorita' competenti a
svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando
le rispettive competenze; 
    b) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di  eliminare
processi e vincoli ormai obsoleti; 
    c) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione  di
sanzioni efficaci, dissuasive e  proporzionate  alla  gravita'  delle
relative violazioni. 
Art. 19 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che  stabilisce  norme
  relative  alla  messa  a  disposizione  sul  mercato  di   prodotti
  fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009
  e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 5 giugno 2019. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) indicare il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali  quale  autorita'  competente  nazionale  e  autorita'   di
notifica, nonche' l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia)
quale organismo di valutazione  e  controllo  della  conformita'  per
l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009; 
    b) definire le procedure di controllo dei prodotti  fertilizzanti
forniti di marchio CE di cui al  regolamento  (UE)  2019/1009  e  dei
prodotti fertilizzanti nazionali; 
    c) definire un Piano di controllo  nazionale  pluriennale  per  i
prodotti fertilizzanti  forniti  di  marchio  CE  e  per  i  prodotti
fertilizzanti  nazionali,  tenuto  conto  delle  caratteristiche  dei
singoli prodotti; 
    d) adeguare  e  semplificare  le  norme  vigenti  in  materia  di
prodotti  fertilizzanti  nazionali  sulla   base   delle   conoscenze
tecnico-scientifiche; 
    e) in adeguamento ai nuovi obblighi  introdotti  dal  regolamento
(UE)  2019/1009,  in  ordine  alla  responsabilita'  degli  operatori
economici sulla conformita' dei  prodotti  fertilizzanti  dell'Unione
europea e per un piu' elevato livello  di  protezione  della  salute,
della  sicurezza  dei  consumatori   e   dell'ambiente,   ridurre   e
semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi  a
carico degli operatori professionali, con particolare  riguardo  alle
piccole  e  medie  imprese,  al  fine  di  ridurre  costi  e  termini
procedimentali; 
    f) predisporre un  sistema  informativo  per  la  raccolta  delle
informazioni relative  al  settore  dei  prodotti  fertilizzanti,  da
collegare con i  sistemi  informativi  dell'Unione  europea  e  delle
regioni; 
    g) definire le tariffe per la valutazione di nuove  categorie  di
prodotto, le tariffe  per  i  controlli  dei  prodotti  fertilizzanti
inseriti nel registro nazionale nonche' le tariffe  per  i  controlli
dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio; 
    h) apportare ogni opportuna modifica alle norme  dell'ordinamento
interno, al  fine  di  dare  piena  attuazione  alle  previsioni  del
regolamento   (UE)   2019/1009,   con   particolare   riguardo   alle
disposizioni non direttamente applicabili, e  abrogare  espressamente
le norme interne che risultino incompatibili con quelle del  medesimo
regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione  di  una
normativa organica in materia di fertilizzanti; 
    i) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la  previsione
di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate  alla
gravita' delle relative violazioni, anche con  riguardo  all'utilizzo
dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato; 
    l) destinare i proventi derivanti dalle  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dai decreti legislativi di  cui  al  comma  1  al
miglioramento  dell'attivita'  di  sorveglianza   sul   settore   dei
fertilizzanti e sul ciclo di trattamento dei  fanghi  di  depurazione
nonche' delle campagne comunicative di sensibilizzazione; 
    m)  evitare  la  creazione  di  appesantimenti  burocratici   non
indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici. 
Art. 21 
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva  (UE)
  2020/2184, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
  umano. 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2020/2184  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16
dicembre 2020, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
specifici: 
    a) adeguare e  coordinare  i  sistemi  informatici  nazionali  ai
sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, al fine di
garantire lo scambio  di  informazioni  e  di  comunicazioni  tra  le
autorita' competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza  con
il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello
nazionale,  mediante  l'istituzione   di   un   sistema   informativo
centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle  acque
potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali  al  fine  di
acquisire informazioni relative al  controllo  dell'attuazione  delle
nuove prescrizioni e di  garantire  un  idoneo  accesso  al  pubblico
nonche' la comunicazione e la condivisione dei dati tra le  autorita'
pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile; 
    b) introdurre una normativa in materia di procedimenti  volti  al
rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici,  mezzi
di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM)  a  contatto  con  acqua
potabile,  di  organismi  di  certificazione  e  di  indicazioni   in
etichettatura; 
    c) introdurre una normativa volta alla revisione del  sistema  di
vigilanza,  sorveglianza  della  sicurezza  dell'acqua   potabile   e
controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi  di  controllo
su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari,  tra
cui ospedali, strutture sanitarie,  case  di  riposo,  strutture  per
l'infanzia,  scuole,  istituti  di  istruzione,  edifici  dotati   di
strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e  commerciali,
strutture per il tempo libero,  ricreative  ed  espositive,  istituti
penitenziari e campeggi; 
    d) attribuire all'Istituto superiore di sanita'  le  funzioni  di
Centro nazionale per la  sicurezza  delle  acque  (CeNSiA),  ai  fini
dell'approvazione  dei  Piani  di  sicurezza   delle   acque   (PSA),
nell'ambito della valutazione della qualita' tecnica dell'acqua e del
servizio idrico  di  competenza  dell'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per
l'impiego di reagenti  chimici,  mezzi  di  filtrazione  e  mezzi  di
trattamento (ReMM) a  contatto  con  acqua  potabile,  nonche'  della
gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA; 
    e)  prevedere  una  disciplina  volta  a  consentire  e  favorire
l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di  acceso  alle
acque  per  edifici  prioritari,  aeroporti,  stazioni,  stabilimenti
balneari; 
    f) ridefinire il sistema sanzionatorio per  la  violazione  delle
disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso la  previsione
di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  delle
relative violazioni.

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