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L. 3 Maggio 2019, n. 37

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018*

Gazzetta ufficiale: n. 109 del 11 maggio 2019

Approvato definitivamente il 16 aprile scorso dal Senato, il disegno di legge di delegazione europea è divenuto Legge: si tratta della Legge 3 maggio 2019, n. 37, in vigore dal 26 maggio 2019, che ha mantenuto i riferimenti ambientali presenti nel ddl e ora confermati al Capo VII della Legge Europea 2018.

Precisamente, l’art. 18, su combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, modifica il decreto 45/2014, attuativo della direttiva 2011/70/EURATOM, che ha istituito un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

L’art. 19 è dedicato ai RAEE, e interviene sul decreto 49/2014, ai fini di dare una corretta attuazione alla direttiva RAEE 2012/19/UE. In particolare, tale decreto prevede – a decorrere dal 26 maggio 2019 – che “i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all’ISPRA i dati relativi ai RAEE: a) ricevuti presso i distributori; b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento; c) oggetto di raccolta differenziata” (art. 14, comma 3).

Modifiche in arrivo anche per la normativa ambientale di cui al decreto 152/2006 (conosciuto come Testo Unico Ambientale), ritoccato per quanto riguarda le esclusioni dalla disciplina sui rifiuti. Precisamente, l’art. 20 della Legge Europea 2018 riscrive la parte dell’art. 185 del Testo Unico Ambientale sull’esclusione di sfalci e potature (lett. f), che dal 26 maggio 2019 contempla “la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana“.

Da ultimo, l’art. 21 dispone l’abrogazione delle disposizioni della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi.

 

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