L. 3 Maggio 2019, n. 37
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018*
Gazzetta ufficiale: n. 109 del 11 maggio 2019
Approvato definitivamente il 16 aprile scorso dal Senato, il disegno di legge di delegazione europea è divenuto Legge: si tratta della Legge 3 maggio 2019, n. 37, in vigore dal 26 maggio 2019, che ha mantenuto i riferimenti ambientali presenti nel ddl e ora confermati al Capo VII della Legge Europea 2018.
Precisamente, l’art. 18, su combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, modifica il decreto 45/2014, attuativo della direttiva 2011/70/EURATOM, che ha istituito un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
L’art. 19 è dedicato ai RAEE, e interviene sul decreto 49/2014, ai fini di dare una corretta attuazione alla direttiva RAEE 2012/19/UE. In particolare, tale decreto prevede – a decorrere dal 26 maggio 2019 – che “i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all’ISPRA i dati relativi ai RAEE: a) ricevuti presso i distributori; b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento; c) oggetto di raccolta differenziata” (art. 14, comma 3).
Modifiche in arrivo anche per la normativa ambientale di cui al decreto 152/2006 (conosciuto come Testo Unico Ambientale), ritoccato per quanto riguarda le esclusioni dalla disciplina sui rifiuti. Precisamente, l’art. 20 della Legge Europea 2018 riscrive la parte dell’art. 185 del Testo Unico Ambientale sull’esclusione di sfalci e potature (lett. f), che dal 26 maggio 2019 contempla “la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana“.
Da ultimo, l’art. 21 dispone l’abrogazione delle disposizioni della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi.
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*estratto
Capo VII
Disposizioni in materia ambientale
Art. 18
Disposizioni relative alla responsabilità primaria e alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi – Procedura di infrazione n. 2018/2021
1. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Principi generali). – 1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attivita’ o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.
2. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato e’ responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti la restituzione di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o al fabbricante in territorio estero o la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca al Paese dal quale proviene la fornitura dei combustibili di reattori di ricerca o in cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.
3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato e’ responsabile, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attivita’ di trattamento e ritrattamento.
4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilita’ sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attivita’ di trattamento e ritrattamento, e’ dello Stato membro dell’Unione europea o del Paese terzo dal cui territorio tali materie radioattive sono state spedite.
5. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Art. 19
Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE – Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all’ISPRA i dati relativi ai RAEE:
a) ricevuti presso i distributori;
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
c) oggetto di raccolta differenziata»;
b) all’articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all’articolo 8, comma 2» sono soppresse;
c) all’articolo 28, il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica»;
d) all’articolo 30, comma 2, le parole: «deve nominare» sono sostituite dalle seguenti: «deve designare, con mandato scritto,»;
e) all’Allegato V, il titolo dell’Allegato e’ sostituito dal seguente: «Obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 19»;
f) all’Allegato V, Parte 1, dopo le parole: «Obiettivi minimi applicabili per categoria dal» sono inserite le seguenti: «13 agosto 2012»;
g) all’Allegato VI, punto 2, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o»;
h) all’Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da terzi che agiscono a suo nome».
Art. 20
Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI
1. All’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:
«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonche’ gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana».
Art. 21
Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi
1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati.
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