*estratto
Capo VII
Disposizioni in materia ambientale
Art. 18
Disposizioni relative alla responsabilità primaria e alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi – Procedura di infrazione n. 2018/2021
1. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Principi generali). – 1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attivita’ o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.
2. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato e’ responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti la restituzione di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o al fabbricante in territorio estero o la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca al Paese dal quale proviene la fornitura dei combustibili di reattori di ricerca o in cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.
3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato e’ responsabile, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attivita’ di trattamento e ritrattamento.
4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilita’ sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attivita’ di trattamento e ritrattamento, e’ dello Stato membro dell’Unione europea o del Paese terzo dal cui territorio tali materie radioattive sono state spedite.
5. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Art. 19
Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE – Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all’ISPRA i dati relativi ai RAEE:
a) ricevuti presso i distributori;
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
c) oggetto di raccolta differenziata»;
b) all’articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all’articolo 8, comma 2» sono soppresse;
c) all’articolo 28, il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica»;
d) all’articolo 30, comma 2, le parole: «deve nominare» sono sostituite dalle seguenti: «deve designare, con mandato scritto,»;
e) all’Allegato V, il titolo dell’Allegato e’ sostituito dal seguente: «Obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 19»;
f) all’Allegato V, Parte 1, dopo le parole: «Obiettivi minimi applicabili per categoria dal» sono inserite le seguenti: «13 agosto 2012»;
g) all’Allegato VI, punto 2, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o»;
h) all’Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da terzi che agiscono a suo nome».
Art. 20
Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI
1. All’articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:
«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonche’ gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana».
Art. 21
Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi
1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati.