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L. 17 Maggio 2022, n. 60

Legge SalvaMare

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.134 del 10-06-2022

Il 25 giugno 2022 entra in vigore la Legge 17 maggio 2022, n. 60 (cd. legge “SalvaMare”) recante: “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare“.

La legge SalvaMare persegue l’obiettivo di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

Fra le disposizioni più rilevanti si segnalano le seguenti:

  • L’art. 2 “Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati“, prevede:

– Al comma 1, che i rifiuti accidentalmente pescati siano equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 e sono conferiti separatamente.

– Al comma 2, si prevede che per le attività, di cui al presente articolo, non è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

– Ai commi 3 e 4, si stabiliscono le diverse modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati in mare a seconda che la nave o il natante approdi in un porto o in un piccolo porto non commerciale, caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto.

– Al comma 5, si prevede che il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all’impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all’atto del conferimento, è gratuito per il conferente e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall’articolo 185 -bis del medesimo decreto legislativo.

– Al comma 6, si segnala che all’art. 183, comma 1, lett. b-ter), del D.L. vo n. 152 del 2006 dopo il numero 6. è aggiunto il seguente: «6 -bis . i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune».

– Al comma 7, si segnala che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti (TARI) al fine di distribuire sull’intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo.

  • L’art. 4 “Promozione dell’economia circolare” stabilisce che al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MiTE stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184 -ter del citato D.L.vo n. 152 del 2006.

 

  • L’art. 5 “Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate” disciplina:

– Al comma 1, la gestione delle biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare. In particolare, fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell’ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell’area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell’eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell’arenile.

– Al comma 2, si prevede che gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di
origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall’autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l’esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell’ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell’allegato C alla parte quarta del citato D.L. vo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184 -bis del medesimo decreto legislativo.

– Al comma 3, si prevede che i materiali vegetali di provenienza agricola o forestale depositati su sponde di laghi, fiumi e battigia del mare, già gestiti come “non rifiuti” sulla base di quanto stabilito dall’art 183, lett. n) del D.L. vo 152/2006, possano, anche successivamente alle operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta effettuate nel sito, essere esclusi dalla disciplina sui rifiuti in applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettera f).

  • L’art. 12 ” Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione” prevede:

– Al comma 1, che nell’allegato II alla parte seconda del D.L.vo 152/06, dopo il punto 17-bis) sia inserito il seguente: «17 -ter ) Impianti di desalinizzazione».

 

 

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*Estratto

 

Art. 2. Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente ai sensi del comma 5 del presente articolo.
2. Per le attività previste dal presente articolo, non è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto conferisce i rifiuti accidentalmente pescati in mare all’impianto portuale di raccolta, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197. Nel caso di ormeggio di un’imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un’Autorità di sistema portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, i comuni territorialmente competenti, nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani, dispongono, ai sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che i rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.
4. Il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.
5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all’impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all’atto del conferimento, è gratuito per il conferente ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1,lettera bb) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall’articolo 185 -bis del medesimo decreto legislativo.
6. All’articolo 183, comma 1, lettera b -ter ), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 6. è aggiunto il seguente: «6 -bis . i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune».
7. Al fine di distribuire sull’intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.
8. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma 7 del presente articolo e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci, individuando altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima, nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti. L’Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al medesimo comma 7.
9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo, che non pregiudichino la tutela dell’ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

 

Art. 4. Promozione dell’economia circolare

1. Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184 -ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Art. 5. Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate

1. Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull’arenile possono essere gestite con le modalità di cui al presente articolo. Fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell’ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell’area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica, è effettuata previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell’eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell’arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall’autorità competente.
2. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui al comma 1. Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall’autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l’esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell’ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell’allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184 -bis del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti dalle operazioni di gestione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera n) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l’articolo 185, comma 1, lettera f) , del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti di cui al periodo precedente, tenendo conto delle norme tecniche qualora adottate dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell’ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 28 giugno 2016, n. 132.

 

Art. 12. Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione

1. Al fine di tutelare l’ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell’allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo, dopo il punto 17 -bis ) è inserito il seguente: «17 -ter ) Impianti di desalinizzazione».
2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell’allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:
a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;
b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione
di settore;
c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano
d’ambito anche sulla base di un’analisi costi benefìci.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull’analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all’articolo 136 del codice della navigazione.

 

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