D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228
"Milleproroghe", novità su etichettatura imballaggi e sorveglianza radiometrica
Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.309 del 30-12-2021
Il 31 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi“.
In materia ambientale, si segnala l’articolo 11 (Proroga di termini in materia di transizione ecologica) che interviene in materia di:
a) Etichettatura ambientale degli imballaggi: l’art. 11, comma 1, del D.L. 228/2021 ha disposto la (ulteriore) sospensione – fino al 30 giugno 2022 – dell’applicazione dell’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi in commercio sul territorio nazionale. Conseguentemente, è stato altresì posticipato il termine per l’esaurimento delle scorte di imballaggi non conformi al 1° luglio 2022. In aggiunta, il comma 2 dell’art. 11 ha previsto che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Milleproroghe (ovvero entro il 30 gennaio 2022), il Ministero della Transizione Ecologica – con decreto di natura non regolamentare – adotti delle “linee guida tecniche” per l’etichettatura ambientale degli imballaggi che, nel silenzio della norma, indicheranno (presumibilmente) alle aziende, a livello operativo, in che modo e con quali mezzi adempiere a tale disposizione.
b) Fondo per la transizione energetica del settore industriale: il comma 3 dell’art. 11 del D.L. 228/2021 stabilisce che il termine per l’erogazione delle risorse del “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale” di cui all’art. 23, comma 8 del Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è fissato – con riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 – alla data del 31 marzo 2022.
c) Sorveglianza radiometrica: il comma 5 dell’art. 11 del D.L. 228/2021 stabilisce una proroga di ulteriori 60 giorni del termine previsto dall’art. 72, comma 4 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati o prodotti in metallo.
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*Estratto
Art. 11 Proroga di termini in materia di transizione ecologica
1. All’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all’etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»; b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
2. All’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all’etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: «5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5.».
3. Il termine per l’erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e’ stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020, alla data del 31 marzo 2022.
4. All’articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Conseguentemente l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti previsti dall’articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 5. Il termine di cui all’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, e’ prorogato di ulteriori 60 giorni.
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