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D.L. 5 Gennaio 2023, n. n.2

Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.4 del 05-01-2023

Il 6 gennaio 2023 è entrato in vigore il Decreto-legge 5 gennaio 2023, n.2 recante “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale“.

Risulta di grande importanza evidenziare che, anche dal punto di vista ambientale, attraverso l’art. 5 è stato modificato il D.L.vo 8 giugno 2001, n.231 concernente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica“.

In particolare, all’art. 17, dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-bis che stabilisce che: “In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l’adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.».

Inoltre, proseguendo nella disamina dell’atto normativo, all’art. 6, si legge che se vi è stato il sequestro di uno stabilimento (o parti di esso) di interesse nazionale, “il giudice autorizza la prosecuzione dell’attività se, nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi”.

Leggi testo completo legge

Capo I
Disposizioni relative al settore siderurgico


Art. 1 
 
         Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  16  dicembre  2019,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  febbraio  2020,  n.  5,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter, dopo le parole: «finanziamenti in conto soci,»
sono inserite le seguenti: «secondo logiche, criteri e condizioni  di
mercato, da convertire in aumento di capitale  sociale  su  richiesta
della medesima»; 
    b) al comma 1-quinquies,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca
degli impianti dello stabilimento  siderurgico,  l'Agenzia  nazionale
per  l'attrazione  degli  investimenti  e   lo   sviluppo   d'impresa
S.p.A.-Invitalia e' autorizzata a sottoscrivere, aumenti di  capitale
sociale o finanziamento in conto  soci  secondo  logiche,  criteri  e
condizioni di mercato, da convertire in aumento di  capitale  sociale
su richiesta della medesima, sino  all'importo  complessivamente  non
superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a
quelli previsti dal comma 1-ter.». 



Art. 2 
 
      Amministrazione straordinaria delle societa' partecipate 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.
39, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di  societa'
partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione
immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di  imprese
che gestiscono uno  o  piu'  stabilimenti  industriali  di  interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231, puo' avvenire, su istanza del  socio  pubblico
che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando  il
socio stesso abbia segnalato all'organo amministrativo la  ricorrenza
dei requisiti  di  cui  all'articolo  1  e  l'organo  amministrativo,
ricorrendo i suddetti requisiti, abbia omesso di presentare l'istanza
di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni.». 
Art. 3 
 
             Compensi degli amministratori straordinari 
                    delle grandi imprese in crisi 
 
  1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), dopo le  parole:  «parametrato  al  fatturato
dell'impresa» sono inserite le seguenti: «solo ove non siano prodotte
ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della
dichiarazione dello stato di insolvenza»; 
    b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: 
      «b-bis) corresponsione di acconti  sul  compenso  spettante  ai
sensi della lettera b) nella sola fase di esercizio dell'impresa; 
      b-ter)  subordinazione  del   25   per   cento   del   compenso
complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da
parte dell'Autorita' vigilante del conseguimento degli  obiettivi  di
efficacia, efficienza ed economicita' e in particolare per il 10  per
cento avendo riguardo a:  1)  adempimento,  sotto  il  profilo  della
tempestivita' e completezza, della  trasmissione  delle  relazioni  e
comunicazioni obbligatorie;  2)  adeguato  soddisfacimento  del  ceto
creditorio  anche  con  riferimento  ai  creditori  chirografari;  3)
adozione  di   iniziative   volte   al   mantenimento   dei   livelli
occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della  garanzia
di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979,  n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;  per
il rimanente 15 per cento al completamento  del  programma  senza  il
beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di  legge,
salvo diversa previsione della stessa.». 


Art. 4 
 
              Compensi degli amministratori giudiziari 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010,  n.  14,
dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:  «2-bis.  In  ogni
caso gli esiti liquidatori  derivanti  dall'applicazione  di  cui  ai
commi 1 e 2 non possono eccedere il  limite  massimo  complessivo  di
euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale.». 


Capo II
Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di
interesse strategico nazionale
Art. 5 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
 
  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,  delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita'  giuridica,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta,  in
fine, la seguente: 
      «b-bis) l'attivita' e' svolta  in  stabilimenti  industriali  o
parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale  ai  sensi
dell'articolo  1  del  decreto-legge  3  dicembre   2012,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231.
In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno  luogo
all'applicazione    della     sanzione     sono     state     ammesse
all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea  ai  sensi
dell'articolo 1  del  decreto-legge  5  dicembre  2022,  n.  187,  la
prosecuzione dell'attivita' e' affidata al commissario gia'  nominato
nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.»; 
    b) all'articolo 17, dopo il comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
      «1-bis. In ogni caso,  le  sanzioni  interdittive  non  possono
essere applicate quando pregiudicano  la  continuita'  dell'attivita'
svolta in stabilimenti industriali o  parti  di  essi  dichiarati  di
interesse  strategico  nazionale  ai  sensi   dell'articolo   1   del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,  se  l'ente  ha  eliminato  le
carenze  organizzative  che  hanno  determinato  il  reato   mediante
l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi. Il  modello  organizzativo
si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie  di  quello
verificatosi quando nell'ambito  della  procedura  di  riconoscimento
dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti
diretti  a  realizzare,  anche  attraverso  l'adozione   di   modelli
organizzativi,  il  necessario  bilanciamento  tra  le  esigenze   di
continuita'   dell'attivita'    produttiva    e    di    salvaguardia
dell'occupazione e la tutela della sicurezza  sul  luogo  di  lavoro,
della salute, dell'ambiente e degli altri  eventuali  beni  giuridici
lesi dagli illeciti commessi.»; 
    c) all'articolo 45, comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «La nomina del commissario di cui al primo periodo e' sempre
disposta,  in  luogo   dell'applicazione   cautelare   della   misura
interdittiva, quando la  misura  possa  pregiudicare  la  continuita'
dell'attivita' svolta in stabilimenti industriali  o  parti  di  essi
dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1
del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.»; 
    d) all'articolo 53, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente: «1-ter. Quando il sequestro abbia ad  oggetto  stabilimenti
industriali  che  siano  stati  dichiarati  di  interesse  strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,
n. 231, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture  necessari  ad
assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis,
commi 1-bis.1 e 1-bis.2, del decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.
271.». 
 

Art. 6
 
                Disposizioni in materia di sequestro 
 
  1. All'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis.1.  Quando  il  sequestro   ha   ad   oggetto   stabilimenti
industriali o  parti  di  essi  dichiarati  di  interesse  strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,
n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne  la
continuita'  produttiva,   il   giudice   dispone   la   prosecuzione
dell'attivita' avvalendosi di un amministratore giudiziario  nominato
ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi  dei
reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro
sono state ammesse all'amministrazione straordinaria,  anche  in  via
temporanea ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  5  dicembre
2022,  n.  187,  la  prosecuzione  dell'attivita'  e'   affidata   al
commissario   gia'   nominato   nell'ambito   della   procedura    di
amministrazione  straordinaria.  Ove  necessario  per  realizzare  un
bilanciamento  tra  le   esigenze   di   continuita'   dell'attivita'
produttiva e di  salvaguardia  dell'occupazione  e  la  tutela  della
sicurezza sul luogo di lavoro, della salute,  dell'ambiente  e  degli
altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi,  giudice
detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto  del  contenuto
dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti
autorita'. Le disposizioni di cui al primo, secondo e  terzo  periodo
non si applicano quando dalla prosecuzione puo' derivare un  concreto
pericolo per la salute o l'incolumita' pubblica ovvero per la  salute
o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna  prescrizione.
Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attivita'  se,  nell'ambito
della   procedura   di   riconoscimento   dell'interesse   strategico
nazionale, sono state adottate misure con le  quali  si  e'  ritenuto
realizzabile  il  bilanciamento  tra  le  esigenze   di   continuita'
dell'attivita' produttiva e di  salvaguardia  dell'occupazione  e  la
tutela  della  sicurezza  sul  luogo  di  lavoro,  della   salute   e
dell'ambiente e degli  altri  eventuali  beni  giuridici  lesi  dagli
illeciti commessi. In ogni caso il provvedimento di  cui  ai  periodi
precedenti, anche se negativo, e'  trasmesso,  entro  il  termine  di
quarantotto ore, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  al
Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e  al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  1-bis.2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il  provvedimento
con cui il giudice abbia escluso  o  revocato  l'autorizzazione  alla
prosecuzione, o negato la  stessa  in  sede  di  istanza  di  revoca,
modifica o  rivalutazione  del  sequestro  precedentemente  disposto,
nonostante  le  misure  adottate  nell'ambito  della   procedura   di
riconoscimento  dell'interesse  strategico  nazionale,  puo'   essere
oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo  322-bis  del  codice,
anche da parte della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  o  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello  avverso  il
provvedimento  di  cui  al  primo  periodo  decide,  in  composizione
collegiale, il tribunale di Roma.». 
Art. 7 
 
          Disposizioni in materia di responsabilita' penale 
 
  1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad  un  provvedimento
che autorizza la  prosecuzione  dell'attivita'  di  uno  stabilimento
industriale o  parte  di  esso  dichiarato  di  interesse  strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,
n. 231, non e' punibile per i fatti che derivano dal  rispetto  delle
prescrizioni dettate dal provvedimento  dirette  a  tutelare  i  beni
giuridici  protetti  dalle  norme  incriminatrici,  se  ha  agito  in
conformita' alle medesime prescrizioni. 



Art. 8 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Fino alla data di perdita di efficacia del Piano  Ambientale  di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  marzo  2015,  n.  20,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo  articolo
2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato. 
Art. 9 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle disposizioni del  presente  decreto  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

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