D.P.C.M. 27 Agosto 2021
Piano di emergenza esterno, nuove regole per impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti
Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.240 del 07-10-2021
Con il Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 27 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 7 ottobre 2021, sono state approvate le «Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti», di cui all’art. 26-bis, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
Le linee guida contengono, in particolare, le indicazioni per una procedura di intervento da attuare secondo livelli progressivi, con la finalità di definire in maniera sintetica e puntuale le modalità operative di intervento per la gestione dell’emergenza connessa ai possibili eventi incidentali occorrenti negli impianti di stoccaggio e trattamento, quali ad esempio gli incendi, con formazione e diffusione di sostanze inquinanti all’esterno dell’impianto stesso.
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Art. 1 Approvazione
1. Sono approvate le «Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti», di cui all’art. 26-bis, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, allegate al presente decreto.
Art. 2 Applicazione
1. I titolari delle attivita’ individuate nell’allegato al presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell’art. 26-bis, del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il prefetto, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attivita’, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento nei modi previsti dal successivo comma 8.
2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalita’ del presente decreto. 3. All’attuazione del presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto ed il relativo allegato sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Linee guida per la predisposizione del Piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazioneper gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti (Luglio 2021)
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