D.M. 15 Giugno 2022
Impianti di trattamento RAEE, stabiliti incentivi per l'introduzione di sistemi certificati di gestione
Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.180 del 03-08-2022
In data 3 agosto 2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo Decreto del Ministero della Transizione Ecologica, che entrerà in vigore il 18 agosto p.v., definendo così le misure per incentivare l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
All’art. 3 del presente Decreto sono stati definiti anche i beneficiari dei finanziamenti, ossia: le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE, autorizzate ai sensi dell’art. 208 o dell’art. 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il possesso dell’autorizzazione garantisce l’utilizzo delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili nonche’ l’osservanza dei requisiti previsti all’art. 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per il trattamento adeguato e per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero di cui all’allegato V del medesimo decreto.
Tali imprese sono inoltre in possesso di questi ulteriori requisiti:
a) risultano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
b) risultano iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) non si trovino in stato di liquidazione o siano, comunque, soggette a una procedura concorsuale con finalità liquidatoria.
Le misure, volte a incentivare l’introduzione volontaria del sistema di ecogestione e audit (EMAS) sono individuate in contributi economici, nel limite di 500.000 euro annui.
I sistemi di gestione ambientali certificati, quali ad esempio un SGA ai sensi dello standard ISO 14001 o secondo i dettami del Regolamento EMAS rappresentano un valido strumento di policy e management ambientale aziendale.
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Art. 1 Finalità
1. Le disposizioni del presente decreto perseguono la finalità di cui all’art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 49 del 2014, definendo le misure per incentivare l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Art. 2 Misure di incentivazione
1. Le misure, volte a incentivare l’introduzione volontaria del sistema di ecogestione e audit (EMAS) e dettagliate mediante il provvedimento di cui all’art. 4, comma 3, sono individuate in contributi economici, nel limite di euro 500.000,00 annui, a valere sulle risorse iscritte sul capitolo di bilancio 7510/01 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. 2. Le imprese che effettuano il trattamento di RAEE che intendono accedere al contributo devono certificare l’avvio della procedura per l’ottenimento della registrazione EMAS nonche’ produrre la relativa documentazione, ai sensi dell’art. 4, comma 3.
Art. 3 Soggetti beneficiari
1. Le disposizioni del presente decreto sono rivolte alle imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE, autorizzate ai sensi dell’art. 208 o dell’art. 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il possesso dell’autorizzazione garantisce l’utilizzo delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili nonche’ l’osservanza dei requisiti previsti all’art. 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per il trattamento adeguato e per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero di cui all’allegato V del medesimo decreto. 2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti: a) risultano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; b) risultano iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; d) non si trovino in stato di liquidazione o siano, comunque, soggette a una procedura concorsuale con finalita’ liquidatoria.
Art. 4 Modalità di accesso ai contributi
1. Ai fini dell’accesso al contributo di cui al presente decreto, i soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda, ai sensi del comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica. 2. Ciascun soggetto istante puo’ presentare una sola domanda di ammissione all’agevolazione. 3. I termini e le modalita’ di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per l’economia circolare del Ministero della transizione ecologica. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema in base al quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attivita’ istruttoria. Il suddetto provvedimento e’ pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica. 4. La presentazione dell’istanza e’ sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente, cosi’ come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale e’ stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione. 5. Sono escluse dall’attribuzione dei contributi economici di cui al comma 1 le imprese che abbiano gia’ ottenuto la certificazione EMAS o abbiano concluso il procedimento per l’ottenimento della registrazione EMAS al momento di presentazione dell’istanza.
Art. 5 Determinazione e misura del contributo straordinario
1. L’agevolazione di cui al presente decreto è concessa in forma di contributo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all’art. 2, comma 1. 2. Il contributo concesso e’ pari all’importo sostenuto per l’ottenimento della certificazione EMAS e comunque fino ad un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria. 3. Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione spettante a ciascun soggetto istante. Tutti i soggetti beneficiari concorrono al riparto, senza alcuna priorita’ connessa al momento della presentazione della domanda.
Art. 6 Soggetto attuatore
1. L’attivita’ istruttoria di cui al presente decreto e’ svolta dal Ministero della transizione ecologica, che si avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia. 2. Allo scadere della convenzione citata al comma 1, il Ministero svolge l’attivita’ istruttoria avvalendosi del personale in servizio presso la Direzione generale per l’economia circolare.
Art. 7 Concessione delle agevolazioni
1. Il Ministero della transizione ecologica (tramite il soggetto attuatore), trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, verifica la completezza e la regolarita’ della domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di ammissibilita’ sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto istante. 2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, ovvero risulti incompleta la documentazione a corredo dell’istanza, il Ministero della transizione ecologica procede alla trasmissione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. 3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l’agevolazione concedibile entro i limiti delle risorse di cui all’art. 2, comma 1, tenendo conto dell’eventuale riparto, adotta uno o piu’ provvedimenti cumulativi di concessione delle agevolazioni con decreto del direttore generale per l’economia circolare, da pubblicare sul sito web del Ministero della transizione ecologica: www.mite.gov.it 4. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente decreto sono effettuate dal Ministero della transizione ecologica esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata (PEC).
Art. 8 Erogazione del contributo
1. Il contributo e’ erogato dal Ministero della transizione ecologica, con l’avvalimento del soggetto attuatore di cui all’art. 6, previa verifica della vigenza della regolarita’ contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC), nonche’ della verifica degli inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. Nel caso in cui emergano delle irregolarita’ nell’ambito delle attivita’ di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede all’erogazione secondo le modalita’ e i tempi previsti dalle procedure per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l’inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 9 Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a: a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi dell’art. 10, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l’effettivo svolgimento delle attivita’ oggetto di concessione dell’agevolazione e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto; b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi.
Art. 10 Controlli
1. Il Ministero della transizione ecologica, successivamente all’erogazione del contributo spettante, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari agevolati, la veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai medesimi soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero della transizione ecologica procede alla revoca delle agevolazioni. 2. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica puo’ effettuare accertamenti d’ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita’ e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.
Art. 11 Cause di revoca del contributo
1. Il contributo concesso e’ revocato, ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilita’ penali per le dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora: a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu’ requisiti di ammissibilita’ di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell’ambito del procedimento; c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all’art. 9; d) il soggetto beneficiario non consenta le attivita’ di controllo di cui all’art. 10. 2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la revoca, totale o parziale, del contributo e, anche mediante il soggetto attuatore, procede al recupero delle risorse erogate, anche con l’iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. 3. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2 sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per restare acquisite all’erario.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero assicura che i dati personali di cui entra in possesso a seguito dell’attuazione del presente decreto siano trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento 2016/679/UE.
Art. 13 Disposizioni finanziarie
1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli oneri derivanti dall’attivita’ rimessa, ai sensi dell’art. 6, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, si provvede esclusivamente nell’ambito della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell’art. 3, comma 2, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
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