Top
Preveniamo rischi, costi, I veri esperti con voi sanzioni Risolviamo problemi

D.M. 21 Aprile 2020

DM 21 aprile 2020: End of waste, nasce il REcer

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.142 del 05 giugno 2020

Sulla Gazzetta ufficiale del 5 giugno è stato pubblicato il DM 21 aprile 2020, recante “Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero”, per semplicità denominato REcer, come previsto dal comma 3 septies dell’art. 184 ter del TUA.

Il provvedimento si compone di otto articoli e di un allegato e illustra le modalità di funzionamento, di organizzazione e di trasmissione dei dati del registro nazionale. In particolare, il Recer utilizza la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal Ministero dell’ambiente presso l’Albo nazionale gestori ambientali dove le autorità competenti dovranno inserire i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate utilizzando la procedura messa a disposizione sul portale web della piattaforma e indicata nell’Allegato 1 del Decreto.

La funzionalità principale di detto strumento è quella di rendere disponibile i dati alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali e alle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell’istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 184-ter, comma 3, del D.L.vo 152/2006.

Le informazioni contenute nel registro nazionale possono essere utilizzate anche dal Ministero dell’ambiente per le istruttorie volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell’art. 184 –ter, nonché per richiedere ad ISPRA l’attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell’art. 184 -ter, comma 3-ter.

Leffettiva operatività del REcer sarà comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell’ambiente e fino a che il registro non sarà effettivo, la trasmissione delle autorizzazioni sarà in ogni caso effettuata nel rispetto delle modalità di cui al comma 3 -bis dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del comma 9 dell’art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.

Leggi testo completo legge

Scarica il testo

© Riproduzione riservata