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D.M. 28 Marzo 2018, n. 69

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gazzetta ufficiale: n. 139 del 18 giugno 2018

In vigore dal 3 luglio 2018 il tanto atteso regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto del fresato d’asfalto: si tratta del Decreto del Ministero dell’Ambiente 28 marzo 2018, n. 69, che, in sei articoli e due allegati, stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Resta escluso dalla nuova disciplina il conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-bis del medesimo decreto.

Le definizioni utili ai fini dell’applicazione del regolamento sono contenute nell’art. 2.

Tra queste, il conglomerato bituminoso è inteso quale “rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente: 1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso; 2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso”.

Il conglomerato che ha cessato di essere rifiuto prende, invece, il nome di granulato di conglomerato bituminoso. In particolare, il conglomerato–rifiuto cessa di essere tale, divenendo granulato di conglomerato, quando:

a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’Allegato 1;

  1. b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
  2. c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1” (art. 3 del D.M. 69/2018).

Leggi testo completo legge

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche’ le seguenti:
a) «conglomerato bituminoso»: il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:
1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso;
b) «granulato di conglomerato bituminoso»: il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o piu’ operazioni di recupero di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
c) «lotto»: un quantitativo non superiore a 3.000 m³ di granulato di conglomerato bituminoso;
d) «produttore»: il gestore di un impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso (di seguito impianto di produzione);
e) «dichiarazione di conformita’»: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ rilasciata dal produttore, attestante le caratteristiche del granulato di conglomerato bituminoso, di cui all’articolo 4;
f) «autorita’ competente»: l’autorita’ che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l’autorita’ destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto.

 

Art. 3
Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
1. Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed e’ qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:
a) e’ utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’Allegato 1;
b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1.

 

Art. 4
Dichiarazione di conformita’ e modalita’ di detenzione dei campioni
1. Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, e’ attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all’Allegato 2 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalita’ di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorita’ competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. Il produttore conserva presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformita’, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorita’ di controllo che la richiedono.
3. Il produttore conserva per cinque anni presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformita’ alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3. Le modalita’ di conservazione del campione sono tali
da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

 

Art. 5
Sistema di gestione ambientale
1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini dell’esenzione di cui al comma 1 deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
a) il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3;
b) caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell’allegato 1 parte b);
c) tracciabilita’ dei rifiuti in ingresso all’impianto del produttore;
d) le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto;
e) rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione;
f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
g) formazione del personale.
3. Ai fini di cui al comma 1, il sistema di gestione ambientale e’ certificato da un organismo terzo accreditato ed e’ soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

 

Art. 6
Norme transitorie e finali
1. Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorita’ competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 1, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto puo’ essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformita’ ai sensi dell’articolo 4.
3. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia ne’ a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purche’ le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.
4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Allegato 1
(articolo 3)

 

Parte a)
Scopi specifici per i quali, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso:
per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformita’ alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.
Parte b)

b.1) Verifiche sui rifiuti in ingresso
Controlli sui rifiuti in ingresso all’impianto atti a verificare l’assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso.
Specifiche: L’impianto di produzione del granulato di conglomerato bituminoso e’ dotato di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso anche tramite il controllo visivo, dove per «controllo visivo» si intende il controllo dei rifiuti con codice EER 17.03.02 che investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacita’ sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata.

b.2) Verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso
b.2.1) Test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802:
Specifiche:
frequenza campionamento 1 campione ogni 3000 m³;
analisi eseguite da un laboratorio certificato;
parametri da ricercare: Amianto e IPA (sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
limiti riportati nella tabella b.2.1.

cattura

 

Tabella b.2.1
(*) Corrispondente al limite di rilevabilita’ della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R. – trasformata di Fourier). In ogni caso dovra’ utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.
b.2.2) Test di cessione sul granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802:
Specifiche:
frequenza campionamento 1 campione ogni 3000 m³;
analisi eseguite da un laboratorio certificato;
preparazione del campione ai fini della esecuzione del test di cessione secondo il metodo riportato nell’allegato 3 al decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2);
parametri e limiti riportati nella tabella b.2.2:

 

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Tabella b.2.2
b.3) Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso.
Specifiche:
Presenza di materie estranee: Max 1% in massa;
Normativa di riferimento per la classificazione granulometrica: EN 933-1;
Normativa di riferimento per la natura degli aggregati: EN 932-3.
Allegato 2
articolo 4)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ (DDC)

Parte di provvedimento in formato grafico

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