D.L.vo 8 Novembre 2021, n. 197
Rifiuti delle navi e impianti portuali, pubblicato DLvo 197/2021
Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.285 del 30-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 41
Entrerà in vigore il 15 dicembre 2021 il D.L.vo 8 novembre 2021, n. 197 che ha recepito della direttiva (UE) 2019/883 del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.
Il decreto ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonchè di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l’uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.
L’art. 5 del decreto stabilisce che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto le Autorità competenti dovranno predisporre, approvare e rendere operativo il “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti” nel rispetto delle disposizioni del decreto e dei criteri indicati nell’Allegato 1 al decreto. In attuazione del piano previsto all’articolo 5, il porto dovrà essere dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo, in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata, ovvero al traffico registrato nei tre anni solari precedenti all’anno di adozione del Piano, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l’ambiente e per la salute dell’uomo raggiungibili con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili.
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Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Obiettivi
1. Il presente decreto ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l’uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «nave»: un’imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell’ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
b) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438;
c) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell’ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonché i rifiuti accidentalmente pescati;
d) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;
e) «residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo che rimangono sul ponte, nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui. Fanno eccezione le polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo è stato spazzato o la polvere presente sulle superfici esterne della nave;
f) «impianto portuale di raccolta» o «impianti portuali di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;
g) «peschereccio»: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
h) «imbarcazione da diporto»: i natanti con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 10 metri, le unità navali, con scafo di lunghezza compresa tra i 10 ed i 24 metri e le navi da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinati all’utilizzo sportivo o ricreativo e non impegnati in attività commerciali;
i) «porto»: un luogo o un’area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l’attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all’interno della giurisdizione del porto;
l) «Autorita’ competente» o «Autorita’ competenti»: l’Autorita’ di Sistema Portuale, ove istituita, o l’Autorita’ marittima di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84;
m) «sufficiente capacita’ di stoccaggio»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio;
n) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla Autorita’ competente di cui alla lettera l);
o) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi;
p) «scali frequenti»: scali effettuati da una nave nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;
q) «GISIS»: sistema globale integrato di informazione sul traffico marittimo istituito dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO);
r) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
s) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall’effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi;
t) «zona di ancoraggio»: l’area individuata nello specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, ove una nave puo’ sostare, non necessariamente all’ancora, senza compiere operazioni commerciali intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico pagante o l’imbarco o lo sbarco di passeggeri.
2. I rifiuti delle navi sono considerati rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall’equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1 lettera b-ter), del medesimo decreto legislativo.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a:
a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi adibite a servizi portuali ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 e delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 e con l’eccezione delle navi militari e da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;
b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi di cui alla lettera a).
2. Al fine di evitare ingiustificati ritardi per le navi, le Autorita’ competenti possono escludere la zona di ancoraggio dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e finanze, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aggiornate le misure necessarie ad assicurare che le navi militari, da guerra ed ausiliarie escluse dall’ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi, delle caratteristiche di ogni classe di unita’. Nelle more dell’adozione del suddetto decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2008.
4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, della salute, delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall’ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.
Titolo II
Impianti portuali di raccolta
Art. 4
Impianti portuali di raccolta
1. In attuazione del piano previsto all’articolo 5, il porto e’ dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo, in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata, ovvero al traffico registrato nei tre anni solari precedenti all’anno di adozione del Piano, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l’ambiente e per la salute dell’uomo raggiungibili con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, la capacita’ degli impianti portuali di raccolta realizzati, quali strutture fisse, mobili o galleggianti, e’ commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto, tenuto conto:
a) delle esigenze operative degli utenti del porto;
b) dell’ubicazione geografica e delle dimensioni del porto;
c) della tipologia delle navi che vi fanno scalo;
d) delle esenzioni di cui all’articolo 9.
3. Nel Piano di raccolta di cui all’articolo 5, le Autorita’ competenti definiscono gli adempimenti e le modalita’ operative relative all’utilizzo degli impianti portuali di raccolta che siano semplici e rapide e non determinino ingiustificati ritardi alle navi. Nel Piano sono altresi’ definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta che non devono creare un disincentivo all’uso degli impianti stessi da parte delle navi.
4. Ferme restando le disposizioni sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, per la gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali, i gestori degli impianti portuali di raccolta provvedono ad una gestione dei rifiuti delle navi che assicuri la tutela ambientale, conformemente alla disciplina in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini indicati al comma 1, i rifiuti delle navi sono raccolti separatamente, per facilitarne il riutilizzo e il riciclaggio. Per facilitare tale processo, gli impianti portuali di raccolta raccolgono le frazioni di rifiuti eventualmente differenziate dalla nave conformemente alle categorie di rifiuti stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee guida. Anche a fini tariffari sono comunque raccolti e quantificati separatamente i residui del carico ed i rifiuti accidentalmente pescati.
5. Gli impianti portuali di cui al comma 1 devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.
6. Ferma restando la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi espletati con mezzi navali in regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, fatta salva, ricorrendone le condizioni, l’applicazione dell’articolo 185-bis del citato decreto legislativo.
7. L’affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonche’ del relativo servizio di raccolta dei rifiuti, avviene in conformita’ alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni, con particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017.
8. Il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma l provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilita’ di cui all’articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa di attuazione.
9. Il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce, in conformita’ alle procedure definite dall’Organizzazione marittima internazionale, le modalita’ di segnalazione all’IMO ed allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta nonche’ le modalita’ di indagine su tutti i casi segnalati di presunta inadeguatezza e di notifica dell’esito dell’indagine all’IMO e allo Stato segnalante.
10. Nel Piano di raccolta di cui all’articolo 5 è previsto un meccanismo di indennizzo da corrispondere alle navi a carico del gestore del servizio, nel caso di ritardi ingiustificati nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti. L’indennizzo e’ riconosciuto nella forma della riduzione sulla tariffa dovuta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno secondo le disposizioni del codice civile. Nel Piano sono altresì definite modalità e tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni da parte delle navi relative ad inadeguatezza degli impianti o a disservizi, idonee a garantire le opportune verifiche da parte delle autorità preposte ai controlli.
Art. 5
Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Autorita’ competenti predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati nell’Allegato 1. Ai fini della predisposizione del Piano, della sua modifica e del suo aggiornamento, e’ assicurata la consultazione di tutte le parti interessate, tra cui, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categoria, le autorita’ locali, gli operatori dell’impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore e i rappresentanti della società civile.
2. Ai fini della approvazione del Piano di cui al comma 1 e dell’integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo n.152 del 2006, il Piano è tempestivamente comunicato alla regione competente, che ne valuta la coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
3. In caso di mancata predisposizione del Piano di raccolta dei rifiuti nei termini stabiliti al comma 1, la regione competente, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, nomina, decorso inutilmente tale termine, un commissario ad acta per la predisposizione e l’approvazione dello stesso.
4. Nei porti in cui l’Autorità competente è l’Autorita’ marittima, la stessa d’intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comune, o l’autorita’ d’ambito territoriale ottimale ove costituita, cura le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d’intesa con l’Autorita’ marittima per i fini di interesse di quest’ultima. Nei porti di cui al presente comma, la regione predispone lo studio di cui all’articolo 19 della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e acquisisce ogni altra valutazione di compatibilita’ ambientale inerente al piano di raccolta. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. A seguito dell’approvazione del Piano di cui al comma 1 o di sue modifiche sostanziali, l’Autorita’ competente ne assicura l’adeguata comunicazione agli operatori delle navi, in particolare comunica la disponibilita’ di impianti portuali di raccolta, le tariffe applicate e le informazioni di cui all’Allegato A «Informazioni sul sistema di raccolta e gestione delle navi».
6. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, l’Autorita’ competente puo’ approvare un unico piano di raccolta dei rifiuti, purche’ il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e la disponibilita’ degli impianti portuali di raccolta esistenti. Fermo restando quanto previsto al comma 2, e al primo periodo del presente comma, se i porti inclusi nella medesima Autorita’ di sistema portuale sono ubicati in regioni diverse, l’Autorita’ puo’ approvare un solo piano di raccolta.
7. In coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni cinque anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto, il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e’ soggetto a nuova approvazione. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo. Se durante il periodo di cinque anni di cui al primo periodo non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione può consistere in una convalida dei piani esistenti previa consultazione degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione.
8. I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall’applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se e’ garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all’articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l’esenzione é comunque applicabile dall’Autorita’ competente con provvedimento motivato. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili comunica annualmente il nome e l’ubicazione di tali porti per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
Titolo III
Conferimento dei rifiuti delle navi
Art. 6
Notifica anticipata dei rifiuti
1. L’operatore delegato dall’armatore o dal comandante della nave, l’agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell’ambito di applicazione decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, diretto verso un porto dell’Unione, compila in modo veritiero e preciso il modulo di cui all’allegato 2 del presente decreto («notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all’Autorita’ competente o al soggetto da questa indicato:
a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’arrivo se il porto di scalo e’ noto;
b) non appena e’ noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall’arrivo; o al piu’ tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio e’ inferiore a 24 ore.
2. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13, in conformita’ al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorita’ competenti degli Stati membri.
4. L’Autorita’ competente trasmette, in modo tempestivo, le informazioni di cui al comma 1, ai gestori dell’impianto di raccolta, agli uffici di sanita’ marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine, e al chimico del porto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci di stazza inferiore a 300 GT.
6. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi del presente decreto non hanno l’obbligo di conferire i rifiuti prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all’Autorita’ competente del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalle stesse ed i residui del carico.
7. I mezzi che svolgono attivita’ di raccolta e di trasporto di rifiuti nell’ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.
8. Nel caso di conferimento dei rifiuti alimentari, al fine di assicurarne la tracciabilita’ ed il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, le informazioni sono integrate con una distinzione tra rifiuti alimentari di provenienza UE e di provenienza extra UE, indicando in particolare i rifiuti formatisi a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, da alimenti provenienti da paesi non facenti parte dell’U.E., che richiedono particolari precauzioni per la gestione ai sensi delle disposizioni sanitarie.
Art. 7
Conferimento dei rifiuti delle navi
1. Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL.
2. Al momento del conferimento il gestore dell’impianto portuale di raccolta o l’Autorita’ competente cui i rifiuti sono stati conferiti o i soggetti da questi incaricati compilano in modo veritiero e preciso il modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti» di cui all’allegato 3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai piccoli porti senza personale o che sono ubicati in localita’ remote, a condizione che il nome e l’ubicazione di detti porti sia stato notificato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.
3. L’operatore delegato dall’armatore o dal comandante della nave, l’agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 comunica per via elettronica, prima della partenza, o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in essa riportate, nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13, in conformita’ al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni, ove opportuno insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti solidi e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorita’ degli Stati membri.
4. Fatto salvo il comma 1, una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione dell’Autorita’ marittima che, avvalendosi dell’Autorita’ sanitaria marittima e del chimico del porto ove lo ritenga necessario, ha accertato almeno una delle seguenti condizioni:
a) che dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e 3 risulta la presenza di una sufficiente capacita’ di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia’ stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo;
b) che dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 risulta la presenza di una sufficiente capacita’ di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia’ stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo;
c) che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
5. L’Autorità competente chiede alla nave di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se:
a) sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni disponibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13 o nel GISIS, non puo’ essere accertato che nel successivo porto di scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta; o
b) il successivo porto di scalo non e’ noto.
6. Il comma 4 si applica fatte salve prescrizioni più rigorose a carico delle navi, adottate in base al diritto internazionale.
7. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia. Con riferimento ai rifiuti alimentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della transizione ecologica si procede alla revisione del decreto del Ministro della sanita’ 22 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2001, recante misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. La revisione è effettuata secondo criteri di sicurezza ambientale e sanitaria, semplificazione e riduzione dei costi e degli oneri al fine di adeguarne le disposizioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e agli obiettivi di economia circolare. Nelle more dell’approvazione del decreto di revisione di cui al presente comma, le regioni possono definire speciali forme di gestione di tali rifiuti.
8. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e’ considerato immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, lettera j) del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015. Ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera q) del medesimo regolamento (UE) n. 2015/2446, le autorita’ doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata di cui al Titolo IV, Capo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.
9. Le Autorita’ competenti o i soggetti pubblici o privati deputati alla gestione dei rifiuti a livello comunale o all’interno dei singoli porti stipulano con le associazioni di rappresentanza delle imprese di settore, convenzioni, o accordi di programma ai sensi dell’articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la definizione delle modalita’ di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati, nonche’ di quelli raccolti nell’ambito di campagne di raccolta dedicate concordate con le Autorita’ competenti o altre Amministrazioni, assicurando la tutela ambientale e sanitaria.
Art. 8
Sistemi di recupero dei costi
1. I costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto. Tali costi comprendono gli elementi di cui all’allegato 4.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate dall’Autorita’ competente e sono calcolate in conformita’ alle disposizioni dell’allegato 4. Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini di cui al presente comma, sono applicati tutti i seguenti principi nell’elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di recupero dei costi:
a) le navi pagano una tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;
b) la tariffa indiretta copre:
1) i costi amministrativi indiretti;
2) una parte significativa dei costi operativi diretti, come stabilito nell’allegato 4, che rappresenta almeno il 30 per cento del totale dei costi diretti dell’effettivo conferimento dei rifiuti nell’anno precedente, con la possibilita’ di tenere conto anche dei costi relativi al volume di traffico previsto per l’anno successivo;
c) al fine di prevedere l’incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all’allegato V della convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto il caso in cui il volume superi la massima capacita’ di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui all’allegato 2 del presente decreto; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso il diritto di conferimento;
d) la raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non comporta l’obbligo della corresponsione della tariffa di cui al presente comma. I costi della raccolta e del trattamento di tali rifiuti possono essere coperti, con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall’allegato 4.
e) per incoraggiare il conferimento dei residui delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti persistenti a viscosita’ elevata, le Autorita’ competenti possono accordare adeguati incentivi finanziari;
f) la tariffa indiretta non include i costi dei rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che sono recuperati in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti.
3. L’eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta e’ recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.
4. Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei seguenti elementi:
a) la categoria, il tipo e le dimensioni della nave;
b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori del normale orario di lavoro nel porto; o
c) la natura pericolosa dei rifiuti.
5. Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti elementi:
a) il tipo di attivita’ cui e’ adibita la nave, in particolare quando una nave e’ adibita al trasporto marittimo a corto raggio;
b) la progettazione, le attrezzature e il funzionamento della nave dimostrano che la nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale.
6. Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti, facilmente identificabili e non discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti e dei servizi resi disponibili o eventualmente utilizzati, l’importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in lingua italiana ed, eventualmente, in una lingua usata internazionalmente. A garanzia della riscossione delle tariffe di cui al comma 1, l’Autorita’ competente determina le modalita’ per la prestazione di adeguata garanzia finanziaria e la relativa entita’.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantita’ dei rifiuti accidentalmente pescati riferiti all’anno solare precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. A tal fine, con il decreto di cui all’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 70 del 1994, si provvede alla integrazione del modello unico di dichiarazione ambientale. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente i dati di cui al presente comma al Ministero della transizione ecologica per la successiva comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7 della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
8. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorita’ competenti definiscono specifici criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonche’, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati.
9. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l’Autorita’ competente, in considerazione della categoria, tipologia dimensioni della nave, nonche’ della ridotta quantita’ e della particolarita’ dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa piu’ favorevole non correlata alla quantita’ di rifiuti conferiti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi addette ai servizi portuali e a quelle impegnate, per periodi temporali prolungati di durata pari o superiore ad un mese, ad attivita’ di lavori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi infrastrutturali e la cantieristica.
Art. 9
Esenzioni
1. L’Autorita’ Marittima puo’ esentare una nave che fa scalo dagli obblighi di cui agli articoli 6, 7 comma 1, e 8, qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:
a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari;
b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che:
1) è comprovato da un contratto firmato con un porto o con un’impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti;
2) è stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave ed e’ stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che puo’ essere un porto dell’Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13 e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati;
c) l’esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull’ambiente marino.
2. Nei casi di cui al comma 1, l’Autorità competente in cui e’ situato il porto rilascia un certificato di esenzione, in base al formato di cui all’allegato 5, che conferma che la nave rispetta le condizioni e gli obblighi necessari all’applicazione dell’esenzione stessa e ne attesta la durata.
3. Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono riportate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.
4. Le Autorità competenti assicurano il monitoraggio e la corretta applicazione degli accordi in essere relativi alle navi soggette a esenzioni che fanno scalo nei loro porti per il conferimento e il pagamento.
5. Fatta salva l’esenzione concessa, una nave non procede verso il successivo porto di scalo se e’ presente un’insufficiente capacita’ di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia’ stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo.
Titolo IV
Misure esecutive
Art. 10
Ispezioni
1. Le Autorità marittime provvedono a ispezioni, anche casuali, per qualsiasi nave per verificarne la conformità al presente decreto.
2. Alle attività ispettive si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020.
Art. 11
Modalità di ispezione
1. L’Autorità marittima, ai fini della verifica dell’osservanza delle disposizioni del presente decreto, ispeziona almeno il 15 per cento del numero totale di singole navi che fanno scalo nei propri porti ogni anno. Il numero totale di singole navi che fanno scalo corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’articolo 13.
2. L’Autorita’ marittima seleziona le navi da ispezionare mediante il meccanismo unionale basato sul rischio di cui agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 11 della direttiva (UE) 2019/883.
3. L’Autorita’ marittima che accerta l’inosservanza degli obblighi e degli adempimenti previsti dall’articolo 7 dispone che la nave inadempiente non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti all’impianto di raccolta, tale da garantirne l’ottemperanza.
4. L’Autorita’ marittima se accerta che una nave ha lasciato il porto in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto informa immediatamente l’Autorita’ marittima del successivo porto di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell’osservanza delle disposizioni medesime, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 16.
5. L’Autorita’ marittima definisce le procedure di ispezione atte a verificare il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 7 anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.
Art. 12
Sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione
1. L’attuazione e l’applicazione del presente decreto sono agevolate dal sistema elettronico di comunicazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri, in conformita’ agli articoli 13 e 14.
Art. 13
Comunicazione e scambio di informazioni
1. La comunicazione e lo scambio di informazioni si basano sul sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui all’articolo 22-bis, comma 2 e all’allegato III del decreto legislativo n. 196 del 2005.
2. Le Autorita’ competenti assicurano che le seguenti informazioni siano comunicate per via elettronica entro 15 giorni in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 8, commi da 10 a 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
a) le informazioni sull’ora effettiva di arrivo e di partenza di ogni nave che rientra nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 che fa scalo in un porto dello Stato, insieme a un identificativo del porto in questione;
b) le informazioni riportate nella notifica anticipata dei rifiuti di cui all’allegato 2;
c) le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei rifiuti di cui all’allegato 3;
d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di cui all’allegato 5.
3. Le informazioni di cui all’articolo 5, comma 5 e dell’Allegato A sono disponibili elettronicamente attraverso il sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet». E’ consentita la consultazione della banca dati ai gestori degli impianti portuali anche in forma aggregata, al fine di poter verificare le esenzioni e deroghe concesse.
Art. 14
Registrazione delle ispezioni
1. Le Autorita’ competenti assicurano che le informazioni relative alle ispezioni a norma del presente decreto, comprese le informazioni relative ai casi di non conformita’ e ai provvedimenti di fermo emessi, siano trasferite senza ritardi alla banca dati sulle ispezioni, istituita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/883, non appena:
a) sia stato completato il rapporto di ispezione;
b) sia stato revocato il provvedimento di fermo; oppure
c) sia stata concessa un’esenzione.
Art. 15
Formazione del personale
1. Le Autorita’ competenti e i gestori degli impianti portuali provvedono affinche’ tutto il personale riceva la formazione idonea per lo svolgimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi. Le Autorita’ competenti e i gestori degli impianti portuali garantiscono altresì che i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell’innovazione tecnologica.
Art. 16
Sanzioni
1. Al gestore dell’impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), che non provvede agli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 8, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 258, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificatamente stabilite per i casi di violazione degli obblighi di tracciabilita’.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro diecimila.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un’imbarcazione da diporto che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 7, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila. La violazione e’ segnalata dall’Autorita’ marittima al Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di un peschereccio o di un’imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta, in conformità all’articolo 7, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro novecento.
5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili trasmette alla Commissione europea ed al Ministero della transizione ecologica copia delle segnalazioni relative alle inadeguatezze degli impianti di raccolta, di cui all’articolo 4, comma 9.
6. Le disposizioni sanzionatorie del presente articolo, ove piu’ favorevoli, si applicano a tutte le violazioni commesse a seguito dell’entrata in vigore del presente decreto, nonche’ alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore limitatamente ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia stata notificata ordinanza-ingiunzione.
Titolo V
Disposizioni finali
Art. 17
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18
Clausola di cedevolezza
1. Le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/883, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Art. 19
Abrogazioni
1. Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e’ abrogato.
2. All’articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali» sono soppresse.
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