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L. 11 Febbraio 2022, n. 1

La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione è legge

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n. 44 del 22-02-2022

La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione è legge. Sulla gazzetta ufficiale del 22 febbraio è infatti pubblicata la L. 11 febbraio 2022, n. 1, che entrerà in vigore il 9 marzo.

L’art 1 contiene le modifiche all’art. 9 («Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»), l’art. 2 quelle all’art. 41, mentre l’art. 3 chiarisce come si deve interpretare la frase relativa alla “tutela degli animali”, di cui al nuovo testo dell’art. 9.

 

Leggi testo completo legge

Art. 1

1. All’articolo 9 della Costituzione e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

 

Art. 2

1. All’articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all’ambiente,»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

 

Art. 3

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all’articolo 9 della Costituzione, come modificato dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

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