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L. 11 Settembre 2020, n. 120

Semplificazioni, pubblicata la Legge di conversione!

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.228 del 14 settembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 33)

Il 15 settembre 2020 è entrata in vigore la Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Semplificazioni.

In particolare, già nel testo del decreto-legge, erano presenti le norme di interesse ambientale, (contenute principalmente nei capi 2 e 3 del Titolo IV dedicati, rispettivamente, alle “Semplificazioni in materia ambientale” ed alle “Semplificazioni in materia di green new deal”) in materia di semplificazione della Conferenza dei Servizi (art. 12), in materia di valutazione dell’impatto ambientale (artt. 50-51), sulla bonifica dei siti (artt. 52-53), in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico (art. 54), in materia di zone economiche ambientali (art. 55), in materia di fonti rinnovabili energia (56ss.) e con riguardo al rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64).

Oltre a tali norme (già presenti nel testo iniziale del decreto-legge e modificate e/o integrate durante l’iter), in sede di conversione del DL sono state aggiunte anche le seguenti norme:

semplificazioni su demolizione opere abusive (art. 10-bis)

semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici (art. 40-ter)

semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (art. 60-bis);

semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari (art. 63-bis).

 

Inoltre, con riguardo a modifiche intervenute su norme già presenti nel testo del DL si segnala in particolare:

con riguardo alla razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale (art. 50) la precisazione al comma 3-bis : “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, finalizzata allo svolgimento della valuta-zione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all’allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 apri-le 2006, n. 152”.

con riguardo alle bonifiche, l’introduzione di un nuovo comma c-bis all’art. 52 della Legge in esame, il quale prevede che: “c -bis) ove l’indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4 -bis dell’arti-colo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 242.”

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