*Estratto
Art. 13. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14 -bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;
b) al di fuori dei casi di cui all’articolo 14 -bis , comma 5, l’amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all’articolo 14 -ter , comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all’articolo 14 -quinquies , della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministra-zioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria po-sizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 40 – ter
Semplificazioni per le attività di recuperodei materiali metallici
1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i princìpi dell’economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono esseresvolte con modalità semplificate di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. A tal fine presso l’Albo è istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuovano e facilitino l’ingresso nel mercato, anche dall’estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo II SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 50. Razionalizzazione delle proceduredi valutazione dell’impatto ambientale
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ap-portate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1:
1) alla lettera g) , il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legisla-tivo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’allegato IV del-la direttiva 2011/92/UE;»;
2) alla lettera i) le parole «gli elaborati progettua-li» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti»;
3) alla lettera o -quater ), dopo le parole «che defini-sce» sono inserite le seguenti: «le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o in-crementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché»;
b) all’articolo 6:
1) al comma 3 -ter , primo periodo, dopo le parole «nell’ambito del Piano regolatore portuale» sono inserite le seguenti: «o del Piano di sviluppo aeroportuale» e dopo le parole «comunque desumibili dal Piano regolatore por-tuale», sono inserite le seguenti: «o dal Piano di sviluppo aeroportuale»; al secondo periodo, dopo le parole «Qua-lora il Piano regolatore portuale» sono inserite le seguen-ti: «, il Piano di sviluppo aeroportuale»;
2) al comma 9, è aggiunto infine il seguente perio-do: «L’esito della valutazione preliminare e la documen-tazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito inter-net istituzionale.»;
3) al comma 12, dopo le parole «pianificazione territoriale» sono inserite le seguenti: «, urbanistica» e dopo le parole «della destinazione dei suoli conseguenti» sono inserite le seguenti: «all’approvazione dei piani di cui al comma 3 -ter , nonché»;
c) all’articolo 7 -bis :
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti : «2 -bis . Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e del-la tutela del territorio e del mare, del Ministro dello svi-luppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanen-te per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-nome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con caden-za semestrale, le tipologie di progetti e le opere neces-sarie per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo con-to delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitro-fe , con particolare riferimento all’assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2.
2 -ter . L’individuazione delle aree di cui al comma 2 -bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazio-ne degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesag-gio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degra-dati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.
2 -quater . Per la realizzazione delle opere di cui al com-ma 2 -bis occorre privilegiare, ove possibile, l’utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso» ;
2) al comma 3, primo periodo, le parole «Sono sottoposti a VIA» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 -bis , sono sottoposti a VIA»;
3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: «Le autorità competenti evitano l’insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, an-che potenziale, alle competenti autorità.»;
4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8 -bis . Limitatamente agli interventi necessari per il supera-mento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sosti-tutivi di cui all’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.»;
d) all’articolo 8: 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 -bis . Per lo svolgimento delle procedure di valutazione am-bientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis , è istituita la Commissio-ne Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazio-ne tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del CNR, del Siste-ma nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 , dell’ENEA e dell’ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione di cui al com-ma 1 del presente articolo . Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell’equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati con de-creto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis . I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola vol-ta. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita con le modalità di cui al comma 5, esclusivamente in ra-gione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commis-sione può avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambien-te a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. La Commissione opera con le modalità previste dall’articolo 20, dall’articolo 21, dall’ar-ticolo 23, dall’articolo 24, dai commi 1, 2 -bis , 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 25, e dall’articolo 27, del presente decreto.»;
2) al comma 4, dopo le parole «della Commis-sione» sono aggiunte le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC»;
3) al comma 5, dopo le parole «Commissione tec-nica di verifica dell’impatto ambientale» sono inserite le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC», e dopo le parole «ciascun membro della Commissione» sono in-serite le seguenti: «e della Commissione tecnica PNIEC»;
e) all’articolo 9:
1) al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente pe-riodo: «L’invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.»
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4 -bis . L’autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituziona-le, le informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell’ar-ticolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario sono indicati l’autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine .
f) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19 (Modalità di svolgimento del pro-cedimento di verifica di assoggettabilità a VIA) . — 1. Il proponente trasmette all’autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell’allegato IV -bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell’av-venuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello stu-dio preliminare ambientale, l’autorità competente verifi-ca la completezza e l’adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le in-tegrazioni richiesti , inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la do-manda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.
3. Contestualmente alla ricezione della documen-tazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l’auto-rità competente provvede a pubblicare lo studio prelimi-nare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal pro-ponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. Contestualmente, l’autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti terri-toriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazio-ne della documentazione nel proprio sito internet.
4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall’avvenuta pub-blicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osser-vazioni all’autorità competente in merito allo studio preli-minare ambientale e alla documentazione allegata.
5. L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti norma-tive europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi.
6. L’autorità competente adotta il provvedimen-to di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del pro-getto, l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l’autorità competente comunica tempestivamen-te per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altre-sì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell’autorità competente .
7. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifi-ca i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elenca-ti nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turi-smo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali si-gnificativi e negativi.
8. Qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’alle-gato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell’allegato II -bis e nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applican-do i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggetta-bilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato in-tegralmente nel sito internet istituzionale dell’autorità competente.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 -quater , e 2 -bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il ti-tolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’artico-lo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di tren-ta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al procedi-mento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le in-formazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comun-que, qualsiasi informazione raccolta nell’esercizio di tale attività da parte dell’autorità competente, sono tempesti-vamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.»;
g) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Consultazione preventiva) . — 1. Il pro-ponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) , una fase di confronto con l’autorità competente al fine di de-finire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponen-te, l’autorità competente trasmette al proponente il pro-prio parere.»;
h) all’articolo 21: 1) al comma 1, secondo periodo, le parole «gli elaborati progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) »; 2) al comma 2, le parole «La documentazione di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la documenta-zione di cui al comma 1», e dopo la parola «comunica» è inserita la seguente: «contestualmente»; 3) al comma 3 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
i) all’articolo 23: 1) al comma 1, lettera a) , le parole «gli elaborati progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto»; 2) al comma 3, primo periodo, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»; 3) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per i progetti individuati dal decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis , contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2 -bis , avvia la propria attività istruttoria.»;
l) all’articolo 24: 1) al comma 3, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»; 2) al comma 4, primo periodo, le parole «entro i trenta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i venti giorni successivi», le parole «ulteriori tren-ta giorni» sono sostituite dalle seguenti: « ulteriori venti giorni» e, al secondo periodo, le parole «centottanta gior-ni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»; 3) al comma 5: 3.1. al primo periodo le parole «, ove motivata-mente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano so-stanziali e rilevanti per il pubblico,» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet istituzionale e»; 3.2. (Soppresso) ; 3.3. all’ultimo periodo, le parole «trenta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni successivi»; 4) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazio-ne raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempesti-vamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell’autorità competente, sul pro-prio sito internet istituzionale.»;
m) all’articolo 25:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «Nel caso di progetti di competenza statale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis ,» dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all’articolo 8 si sia espressa, il direttore generale della competente Direzione Generale del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare, entro i suc-cessivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell’ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, trasmette il provvedimento di VIA al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conseguente adozio-ne.», nonché al quarto periodo le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» e al quinto periodo dopo le parole «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono aggiunte le seguenti: «nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall’avvio del procedimento per l’adozione del provvedi-mento di VIA»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 -bis . Per i progetti di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis , la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2 -bis , si espri-me entro il termine di centosettanta giorni dalla pub-blicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concer-to del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni. Nel caso di consultazioni transfronta-liere il provvedimento di VIA è adottato entro il termi-ne di cui all’articolo 32, comma 5 -bis . In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronuncia-ta, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.»;
3) al comma 4, dopo la lettera a) , è inserita la se-guente: «a -bis ) le linee di indirizzo da seguire nelle suc-cessive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garan-tire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;»;
n) all’articolo 27:
1) al comma 4, primo periodo, la parola «quindi-ci» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Entro cinque giorni dalla verifica della completezza documen-tale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l’autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 14 -ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente l’auto-rità competente pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e) , di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni co-munali territorialmente interessate. Tale forma di pubbli-cità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di im-patto ambientale, la valutazione di incidenza ove neces-saria e l’autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.»;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. En-tro i successivi quindici giorni l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni asse-gnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola vol-ta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superio-re a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autori-tà competente di procedere all’archiviazione. L’autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all’articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito internet e di cui è data comunque infor-mazione nell’albo pretorio informatico delle amministra-zioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l’ulte-riore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.»;
4) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Fat-to salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l’autorità competente convoca nel termine di cui al pri-mo periodo del comma 6, una conferenza di servizi de-cisoria che opera in modalità simultanea secondo quanto stabilito dall’articolo 14 -ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tut-te le amministrazioni competenti o comunque potenzial-mente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis , alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell’ambito della pro-pria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l’indi-cazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, al-tresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all’artico-lo 7 -bis , comma 2 -bis , la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell’artico-lo 25. I termini previsti dall’articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferen-za di servizi è sospesa per il termine di cui all’articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimen-to si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 -quater , e 2 -bis della legge n. 241 del 1990.»;
o) all’articolo 27 -bis :
1) al comma 2, le parole «Entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni»;
2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» ;
2 -bis ) al comma 7, terzo periodo, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» ;
p) all’articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, che operano secon-do le modalità definite da uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adot-tati sulla base dei seguenti criteri:
a) designazione dei componenti dell’Osserva-torio da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;
b) nomina dei due terzi dei rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l’esercizio delle funzioni;
c) previsioni di cause di incandidabilità, incompa-tibilità e conflitto di interessi; d) temporaneità dell’incarico, non superiore a quattro anni, non rinnovabile e non cumulabile con inca-richi in altri Osservatori;
e) individuazione degli oneri a carico del pro-ponente, fissando un limite massimo per i compensi dei componenti dell’Osservatorio»;
p -bis ) all’articolo 28, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7 -bis . Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabili-tà a VIA o di VIA, trasmette all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, com-prensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condi-zioni ambientali prescritte. La documentazione è pub-blicata tempestivamente nel sito internet dell’autorità competente»;
p -ter ) all’articolo 102, comma 1, la parola: «ovve-ro» è sostituita dalle seguenti: «o, in alternativa»;
q ) al numero 8) dell’allegato II alla parte secon-da, le parole: «di petrolio, prodotti chimici, prodotti pe-troliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessi-va superiore a 40.000 m3» sono sostituite dalle seguenti: «di petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m3; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti pe-trolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate»
r) all’articolo 32:
1) al comma 1, dopo le parole «nell’ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III -bis , provvede» sono inserite le seguenti: «quanto prima e comunque contestualmente alla informativa resa al pub-blico interessato» e, dopo le parole «concernente il piano, programma, progetto o impianto» sono aggiunte le se-guenti: «e delle informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata»;
2) dopo il comma 5 -ter è aggiunto il seguente: «5 -quater . In caso di progetti proposti da altri Stati mem-bri che possono avere effetti significativi sull’ambiente italiano le informazioni ricevute dall’altro Stato membro sono tempestivamente rese disponibili alle pertinenti au-torità italiane e al pubblico interessato italiano che en-tro sessanta giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni redige il proprio parere e lo tra-smette unitamente alle osservazioni ricevute all’autorità competente nell’altro Stato membro.».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigo-re del primo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, gli osservatori ambientali già costitu-iti sono rinnovati nel rispetto delle modalità fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3 -bis . Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Mini-stero per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tec-niche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, finalizzata allo svolgimento della valuta-zione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all’alle-gato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 apri-le 2006, n. 152.
4. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della Scuola di specializzazio-ne in discipline ambientali di cui all’articolo 17 -bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assi-cura, mediante appositi protocolli d’intesa con l’autorità competente, il supporto scientifico e la formazione speci-fica al personale del Ministero dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competen-te in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta Scuola, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 per l’anno 2020 e ad euro 700.000 a decorrere dall’anno 2021. Agli oneri derivanti dal pre-sente comma, pari ad euro 300.000 per l’anno 2020 e ad euro 700.000 annui a decorrere dall’anno 2021, si prov-vede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorren-ti variazioni di bilancio» .
Art. 50 – bis Accelerazione dei processi amministrativiper le attività infrastrutturali
1. All’articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies ) è aggiunta la seguente: «m -septies ) l’autorizzazione unica di cui agli artico-li 52 -bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi ter-mici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale stra-tegica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di com-petenza statale o regionale, indicati dall’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli atti che definiscono l’intesa Stato-regione» .
Art. 51. Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali
1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su propo-sta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all’adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II -bis , alla parte seconda del decreto le-gislativo 3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i decreti di cui al primo periodo, il propo-nente presenta al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone contestuale comunica-zione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazio-ni al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elementi informativi dell’intervento e quelli del sito, secondo le modalità di cui all’articolo 6, com-ma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai com-mi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero dell’ambiente e della tute-la del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni.
2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ri-cadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II -bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell’efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazio-ne ai medesimi interventi, la durata dell’efficacia dell’au-torizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell’artico-lo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni.
Art. 52. Semplificazione delle procedure per interventie opere nei siti oggetto di bonifica
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 242 -bis è inserito il seguente: «Art. 242 -ter(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica). — 1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati in-terventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straor-dinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari ne-cessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi indivi-duati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7 -bis , a condizione che detti inter-venti e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte dell’autorità com-petente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, prov-vedono all’individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quar-ta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.
4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell’attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di carat-terizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizza-ta la caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento ai sensi dell’articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari . Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l’ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio delle attività d’indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo pa-rametro, il soggetto proponente ne dà immediata comuni-cazione con le forme e le modalità di cui all’articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la rea-lizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all’Agenzia di protezione ambien-tale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all’avvio delle opere. Al termine dei lavori, l’interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inqui-namento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti . I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
c -bis ) ove l’indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4 -bis dell’articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 242 .
5. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigen-te, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
2. All’articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10. A
Art. 52 – bis Misure a sostegno della razionalizzazionedella rete di distribuzione dei carburanti
1. Al comma 115 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguen-ti: «il 31 dicembre 2023» .
Art. 53. Semplificazione delle procedurenei siti di interesse nazionale
1. All’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4 -bis . Nei casi di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell’inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell’Agenzia di protezione ambientale ter-ritorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell’autorità competente . Il proponente, trenta gior-ni prima dell’avvio delle attività d’indagine, trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all’agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l’indagine preli-minare accerti l’avvenuto superamento delle concentra-zioni soglia di contaminazione (CSC) anche per un solo parametro, si applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia sta-to superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita au-tocertificazione, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione, al comune, alla provincia e all’agenzia di protezione ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L’autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell’autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso.
4 -ter In alternativa alla procedura di cui all’articolo 242, il responsabile della potenziale contamina-zione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell’area, può presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all’allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell’analisi di rischio sito specifica e dell’applicazione a scala pi-lota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contami-nanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l’analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 e contestualmente indica le condizioni per l’approvazione del progetto operativo di cui all’articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivata-mente chiedere la revisione dell’analisi di rischio pre-via esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta il progetto e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare lo approva ai sensi del com-ma 4 e con gli effetti di cui al comma 6. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell’opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all’acquisizione della pronuncia dell’autorità competente ai sensi della par-te seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realiz-zazione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all’attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico re-gionale rilasciato ai sensi dell’articolo 27 -bis .
4 -quater . Qualora gli obiettivi individuati per la bo-nifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avve-nuta bonifica di cui all’articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restan-do l’obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario effettuare un’analisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d’uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell’articolo 242 sono comunque prestate per l’intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica » .
2. Le disposizioni di cui al comma 4 -ter , dell’artico-lo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.
2 -bis . All’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) al comma 3, dopo le parole: «Ai fini della peri-metrazione del sito» sono inserite le seguenti: «, inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,»;
b ) al comma 4, le parole: «può avvalersi anche dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-bientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezio-ne dell’ambiente delle regioni interessate» sono sostitu-ite dalle seguenti: «si avvale per l’istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA)».
2 -ter . All’articolo 253, comma 1, del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «ai sensi dell’arti-colo 250» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5» e dopo le parole: «L’onere reale viene iscritto» sono inserite le seguenti: «nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell’Agenzia del territorio».
2 -quater . All’articolo 306 -bis , comma 1, del decreto le-gislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che la transazione avvenga in sede giudi-ziale a norma dell’articolo 185 del codice di procedura civile,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in sede amministrativa » .
3. All’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole «Dette somme sono finalizzate» è inserita la seguente: «anche» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità compe-tenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo.».
3 -bis . All’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9 -bis . È individuata quale sito di interesse nazio-nale ai sensi della normativa vigente l’area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell’Area vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area.
9 -ter . In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal rice-vimento dell’istanza la volturazione dell’autorizzazione di cui ai commi 4 e 6»
Art. 54. Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico
1. All’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giu-gno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L’autorità procedente, qualora lo ritenga neces-sario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termi-ne massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.»;
2. Ai fini della predisposizione del Piano di interven-ti per la mitigazione del dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell’ambiente e del-la tutela del territorio e del mare, gli elenchi degli inter-venti da ammettere a finanziamento sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere on line, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni e delle province autonome interessate , con il contributo e la partecipazione dei commissari per l’emergenza, dei commissari straordi-nari per il dissesto e delle autorità di bacino distrettuale. Per essere ammessi al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di progetto di cui all’artico-lo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.
2 -bis . All’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «sono sottoposti» sono inserite le seguenti: «alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all’ar-ticolo 12, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente decreto, oppure pos-sano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conser-vazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli ha-bitat naturali e della flora e della fauna selvatica» .
3. All’articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4 -bis . Nelle more dell’adozione dei piani e dei re-lativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti , le modifiche della perimetrazio-ne e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico ema-nati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale , d’intesa con la Re-gione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamen-ti dei Piani di cui all’articolo 67, comma 1. 4 -ter . Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4 -bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di parteci-pazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comun-que, garantendo adeguate forme di consultazione e osser-vazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’esple-tamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottaresulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e re-stano in vigore sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4 -bis .».
3 -bis . Per le occupazioni d’urgenza e per le eventua-li espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di competenza dei commis-sari straordinari per il dissesto idrogeologico, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza, prescinden-do da ogni altro adempimento, si provvede alla redazio-ne dello stato di consistenza e del verbale d’immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati .
Art. 55. Semplificazione in materiadi zone economiche ambientali
1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9:
1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Presidente è nominato con decreto del Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candi-dati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interes-sate, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari compe-tenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, sce-gliendo tra i nomi compresi nella terna» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L’avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell’ente parco interessato , sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica . Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già rico-perto tale carica per due mandati, anche non consecuti-vi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»;
1 -bis ) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4 -bis . Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispet-tato il criterio della parità di genere» ;
2) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’iscrizione nell’albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma.»;
1) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11 -bis . La gestione amministrativa dei parchi nazionali è af-fidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all’articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l’attuazione dei programmi ed il con-seguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dalConsiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere da d) a e -bis ), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l’adozione dei con-nessi atti anche a rilevanza esterna.»;
2) dopo il comma 14, è inserito il seguente: «14 -bis . Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all’articolo 1, com-ma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
b) all’articolo 11:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: «In caso di inosservanza dei termini di cui al pe-riodo precedente, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all’amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede en-tro tre mesi.»;
2) al comma 6, dopo le parole «è approvato dal Ministro dell’ambiente» sono aggiunte le seguenti «su proposta dell’Ente parco», e dopo le parole «e comunque d’intesa con le regioni e le province autonome interessa-te» sono inserite le seguenti: «che si esprimono entro no-vanta giorni, decorsi i quali l’intesa si intende acquisita»;
c) all’articolo 12:
1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola «predisposto» sono aggiunte le seguenti: «e adottato», e il terzo periodo è soppresso.
2) al comma 4: 2.1. al primo periodo le parole «adottato è de-positato per quaranta giorni» sono sostituite dalle seguen-ti: «di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell’Ente parco è depositato per sessanta giorni»; 2.2. al secondo periodo, le parole «Entro i suc-cessivi quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro tale termine»; 2.3. al terzo periodo la parola «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta», nonché le parole «emana il provvedimento d’approvazione» sono sostitu-ite dalle seguenti: «approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valu-tazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall’En-te parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competen-za, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»; 2.4. il quarto periodo è sostituito dal seguente «Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall’adozione da parte dell’Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adem-piere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il pia-no paesaggistico approvato ai sensi dell’articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell’articolo 156 del medesimo decreto legislativo.».
d) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:
«Art.13 -bis(Interventi nelle zone di promozione economica e sociale). — 1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei ri-spettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all’articolo 12, comma 2, lettera d) , eccetto quelle ricomprese nei peri-metri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamen-te dagli enti locali competenti, salvo che l’intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all’Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il prov-vedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.»;
e) all’articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1 -bis . I beni demaniali o aventi il medesimo re-gime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a sog-getti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in conces-sione gratuita all’Ente parco ai fini della tutela dell’am-biente e della conservazione dell’area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso Ente parco, fatta salva l’eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L’Ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente.
1 -ter . La concessione di cui al comma 1 -bis può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente.
1 -quater . L’Ente parco può concedere i beni de-maniali di cui al comma 1 -bis , dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all’ente parco non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.».
2. In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all’albo di idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco, il termine di cui all’articolo 9, comma 11, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le parole «dal Ministro» sono sostituite con le seguenti: «dalla direzione generale competente in ma-teria del Ministero».
3 -bis . All’articolo 227 del decreto-legge 19 mag-gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 12 di-cembre 2019, n. 141,» sono inserite le seguenti: «non-ché nelle aree marine protette,» e le parole: «alle micro, piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «alle micro e piccole imprese»;
b ) al comma 3, le parole: «avere sede legale e ope-rativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della pro-pria superficie compreso all’interno di una ZEA» sono sostituite dalle seguenti: «avere la sede operativa all’in-terno di una ZEA o operare all’interno di un’area marina protetta»
.3 -ter . All’articolo 4 -ter , comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: «micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria su-perficie compreso all’interno di una ZEA» sono sostituite dalle seguenti: «micro e piccole imprese con sede opera-tiva all’interno di una ZEA» .
Art. 55 – bis Semplificazioni per interventi su impianti sportivi
1 . All’articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giu-gno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1 -bis . Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sporti-vi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l’adeguamento di tali impianti agli standard interna-zionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 può procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e di-mensioni diverse da quella originaria. L’individuazio-ne di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Mi-nistero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, median-te interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell’impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell’impianto sporti-vo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l’acquisizione di documenti che non siano già in possesso della sovrintendenza territorialmente compe-tente e che siano necessari all’istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la ve-rifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull’impianto sportivo viene meno e cessa-no gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.1 -ter . Nell’adozione del provvedimento di cui al com-ma 1 -bis , il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tiene conto che l’esigenza di preservare il valo-re testimoniale dell’impianto è recessiva rispetto all’esi-genza di garantire la funzionalità dell’impianto medesi-mo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell’adeguamento agli standard in-ternazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell’impianto. La predetta esigenza prevalente rileva an-che ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell’intervento» .
Capo III SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY
Art. 56. Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono ap-portate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6 -bis . Nel caso di progetti di modifica di impian-ti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e poten-ziamenti, la valutazione di impatto ambientale ha ad og-getto solo l’esame delle variazioni dell’impatto sull’am-biente indotte dal progetto proposto.»; b) all’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell’au-torizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non an-cora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilita-tiva semplificata di cui all’articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6 -bis . Non sono considerati sostan-ziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospita-re gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assog-gettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
c) all’articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermi restando l’articolo 6 -bis e l’arti-colo 7 -bis , comma 5.»; d) dopo l’articolo 6, è inserito il seguente: «Articolo 6 -bis(Dichiarazione di inizio lavori asseverata). — 1. Non sono sottoposti a valutazioni am-bientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realiz-zabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie: a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento; b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: in-terventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione delle volume-trie di servizio non superiore al 15 per cento e una varia-zione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento; c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifi-ci a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residen-ziale, interventi che non comportano variazioni o com-portano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati; d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una va-riazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento. 2. Qualora, nel corso del procedimento di autoriz-zazione di un impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati al comma 1, il proponente pre-senta all’autorità competente per la medesima autorizza-zione la comunicazione di cui al comma 4. La dichiara-zione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali. 3. Con le medesime modalità previste al com-ma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Mi-nistro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali , nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. 4. Il proprietario dell’immobile o chi abbia la di-sponibilità degli immobili interessati dall’impianto e dal-le opere connesse presenta al Comune, in formato carta-ceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanita-rie . Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete. 5. Gli interventi di cui al comma 1, possono esse-re eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. L’incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all’artico-lo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è qualificato come ottenuto da poten-ziamento non incentivato. Il GSE adegua conseguente-mente le procedure adottate in attuazione dell’articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalità di svolgimen-to delle attività di controllo ai sensi dell’articolo 42.». 2. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole «nonché le ope-re connesse e le infrastrutture indispensabili alla costru-zione e all’esercizio degli impianti stessi,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,». 2 -bis . Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di usufruire di una disciplina più favorevole alla loro ef-fettiva diffusione, gli impianti di accumulo elettrico con-nessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 . 3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano o che hanno benefi-ciato degli incentivi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) , del decreto-legge 23 dicembre 2013 , n. 145, converti-to, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento sullo stes-so sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , nonché ad eventuali ulteriori strumenti in-centivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima . 4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle gradua-torie di cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna procedura e per cia-scun gruppo di impianti, non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e con l’applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un’ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.
. I soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b) , del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare , con progetti di intervento sullo stesso sito, ai bandi di cui al comma 3, senza l’applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4. 6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione delle graduatorie stabilite nei provvedi-menti attuativi dell’articolo 24, comma 5, del decreto le-gislativo 3 marzo 2011, n. 28. 6 -bis . All’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «i -bis ) deve essere assicurata prioritaria possibili-tà di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell’amianto, con age-volazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini: 1) non è necessario che l’area dove è avvenuta la sostituzione dell’amianto coincida con quella dove viene installato l’impianto, pur- ché l’impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confi-nanti nella disponibilità dello stesso soggetto;2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell’amianto sostituito, fer-mo restando che in tale caso saranno decurtati propor-zionalmente in modo forfettario i benefìci aggiuntivi per la sostituzione dell’amianto;i -ter ) qualora nel corso delle procedure di assegnazio-ne degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, la parte degli incenti-vi non assegnati può essere destinata ad altre procedu-re per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda» . 7. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono apportare le seguenti modificazioni: 0a) al comma 1, le parole: «incentivi nel settore elet-trico e termico» sono sostituite dalle seguenti: «incentivi nei settori elettrico, termico e dell’efficienza energetica» ; a) al comma 3, dopo le parole «Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE» sono aggiunte le seguenti: «in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21 -nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241». a -bis ) al comma 3, secondo periodo, le parole: «al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinno-vabili degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’energia termica e il risparmio energeti-co, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti» ; b) il comma 3 -bis è sostituito dal seguente: « 3 -bis .Nei casi in cui, nell’ambito delle istruttorie di valutazio-ne delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energe-tica di cui all’articolo 29 ovvero nell’ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del pro-getto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiara-zioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli in ottem-peranza alle condizioni di cui al comma precedente, se-condo le modalità di cui al comma 3 -ter »; c) al comma 3 -ter dopo le parole «Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate» sono aggiunte le seguenti: «relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo» e le parole «relative ai progetti medesimi» sono soppresse. 8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano an-che ai progetti di efficienza energetica oggetto di pro-cedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incen-tivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente de-creto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibi-lità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell’istan-za a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell’operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva. 8 -bis . All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1 -bis . Il comma 1 non si applica agli impianti so-lari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incenti-vi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.1 -ter . Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non su-scettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ri-pristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 mar-zo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
La scadenza per la presentazione della comuni-cazione di cui all’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è differita al 31 di-cembre 2020» .
Art. 57. Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ri-carica di veicoli elettrici si intende l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.
2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire: a) all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica; b) su strade private non aperte all’uso pubblico; c) lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico; d) all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico.
2 -bis . Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b) , la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, è da considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d) , la realiz-zazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il ri-spetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicem-bre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b) , resta ferma l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e dell’articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all’obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.
4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d) , sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
5. All’articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h -bis ) è sostituita dalla seguente: «h -bis ) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l’impegno della stazione oltre un periodo massimo di un’ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) , del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257» .
6. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, i comuni, ai sensi dell’ articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 apri-le 1992, n. 285, disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui al presente articolo, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veico-li circolanti, prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.
7. I comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realiz-zazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati sulla base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti.
8. Un soggetto pubblico o privato può richiedere al co-mune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all’ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l’autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l’eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d) , anche solo per una strada o un’area o un insiemedi esse.
9. I comuni possono prevedere la riduzione o l’esen-zione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve es-sere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
10. In caso di applicazione della riduzione o dell’esen-zione di cui al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i comuni posso-no richiedere il pagamento , per l’intero periodo per cui è stata concessa l’agevolazione, del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell’importo.
11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2 -bisdell’articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all’Ispettorato del Mi-nistero competente per territorio, da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della tra-smissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.
12. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito priva-to e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubbli-co secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, del decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l’uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell’energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.
13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di en-trata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rin-novo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguente-mente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all’articolo 17 -septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.
13 -bis . All’articolo 17 -terdecies , comma 1, del decre-to-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto. 2012, n. 134, dopo le parole: «ad esclusiva trazione elettrica,» sono inserite le seguen-ti: «ovvero a trazione ibrida con l’installazione di motori elettrici,» .
14. All’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2 -bis e 2-ter sono abrogati.
15. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-le n. 290 del 13 dicembre 2017, cessa di avere efficacia.
16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversio-ne del presente decreto sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le disposizioni del presente articolo.
17. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 58. Trasferimenti statistici di energia rinnovabiledall’Italia ad altri paesi
1. L’articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri). — 1. Sulla base di accordi in-ternazionali all’uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri dell’Unione europea progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri dell’Unione europea verso l’Italia:
a) gli accordi sono promossi allorché, sulla base dei dati statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;
b) l’onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è non superiore al valore medio ponderato dell’incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell’anno precedente a quello di stipula dell’accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l’energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.
3. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata dalle tariffe dell’energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissa-te dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) successivamente alla stipula di ciascun accordo.
4. Nel caso di trasferimenti statistici dall’Italia verso altri Stati membri o regioni dell’Unione europea:
a) l’energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, è determinata in modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;
b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico avviene, a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;
c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalità stabilite dall’ARERA sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento.
5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in ogni caso stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell’energia trasferita. 6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri può comprendere operatori privati.». Art.
59. Meccanismo dello scambio sul posto altroveper piccoli Comuni
1 . (Abrogato) .
2. Al comma 7 dell’articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole «anche per impianti di potenza superiore a 200 kW» sono aggiunte le seguen-ti: «, nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illumina-zione pubblica».
Art. 60. Semplificazione dei procedimenti autorizzatividelle infrastrutture delle reti energetiche nazionali
1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete na-zionale di trasmissione dell’energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale individuate nei de-creti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 -bis dell’articolo 7 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 50 del pre-sente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi dell’articolo 1 -sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ot-tobre 2003, n. 290, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte dallo stesso articolo 50.
2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica individuate nei decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell’ambito di appli-cazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76,possono esseresottoposteal dibattito pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio del 17 aprile 2013.
3. Il comma 12 dell’articolo 36 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente: «12. Ter-na S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e si-curezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazio-nale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il Mini-stro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall’ARERA in esito alla procedura di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli inve-stimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione tempora-le dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l’attività di trasmissione e dispac-ciamento dell’energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello sviluppo economico e all’ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)(Soppressa);
b) all’articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:«9 -bis L’autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l’esercizio dei propri poteri espro-priativi, determinando chiaramente l’ambito della delega nell’atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servi-zi ai fini delle attività preparatorie.»;
c) all’articolo 52 -quinquies , dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2 -bis . Nel caso in cui, per le infrastrutture ener-getiche lineari, venga determinato, nell’ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifi-ca preventiva dell’interesse archeologico disciplinata dall’articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l’espletamento delle operazioni di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completatacon la redazione della rela-zione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 9 ; ai sensi del comma 9 dell’articolo 25 del de-creto legislativo n. 50 del 2016,la procedura si conclude con l’approvazione del soprintendente di settore territo-rialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano. 2 -ter . Fermi restando i vincoli di esercizio e il ri-spetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifa-cimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. 5. All’articolo 1 -sexies del decreto-legge 29 ago-sto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dal-la legge 27 ottobre, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)(Soppressa);
b) dopo il comma 4 -quaterdecies , è aggiunto il se-guente: «4 -quinquiesdecies . Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e pae-saggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività pre-visto al comma 4 -sexies le ricostruzioni di linee aeree esi-stenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un mas-simo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell’altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto all’esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibi-lità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altre-sì realizzabili tramite regime di inizio attività previsto al comma 4 -sexies le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegnata o en-tro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa.».
6. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produt-tive nella regione Sardegna, garantendo l’approvvigionamento di energia all’isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d’Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l’ambiente e l’attuazione degli obiet-tivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decar-bonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tarif-fari, l’insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassi-ficazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassifi-cazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per con-sentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività pro-pedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.
7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello svilup-po economico può avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale dell’area funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente , educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico so-stenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministra-zione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall’or-dinamento di appartenenza, ai sensi dell’articolo 17, com-ma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalen-te dal punto di vista finanziario.
7 -bis . Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a ) all’articolo 3, il comma 6 è abrogato; b ) all’articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che pre-stano al sistema nazionale del gas il servizio di inter-rompibilità a favore della sicurezza stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il ser- vizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio»; c ) all’articolo 12, il comma 11 -bis è sostituito dal seguente: «11 -bis . Al fine di semplificare e favorire il transito at-traverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri dell’Unione europea o da Paesi terzi, lo stoc-caggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distri-buzione in quanto destinato all’approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza» .
Art. 60 – bis Semplificazioni per lo stoccaggio geologicodi biossido di carbonio
1. Al fine di consentire l’avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decre-to legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: «Con-ferenza Stato-regioni» sono inserite le seguenti: «per la parte in terraferma»;
b ) all’articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nelle more dell’individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed au-torizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvi-soria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territo-riale e nell’ambito della zona economica esclusiva e del-la piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relati-ve concessioni di coltivazione a svolgere programmi spe-rimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi sperimentali che inte-ressano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale»;
c ) all’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2 -bis . I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».2. Le modalità e i tempi di esecuzione di program-mi che comprendono la cattura di flussi di CO2 in im-pianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti propo-nenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate .
Art. 61. Semplificazione dei procedimenti autorizzatividelle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica
1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distri-buzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l’intesa della Conferenza Unifica-ta, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida nazionali per la sem-plificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione.
2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la sem-plificazione delle procedure autorizzative, tramite l’ado-zione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’eser-cizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare applicazione una procedura autorizza-tiva semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzio-ne ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qua-lunque tipologia, può trovare applicazione il meccanismo dell’autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonché sugli interessi dei privati, in virtù del-la preesistenza dell’impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essen-do le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario.
3. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedo-no alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
4. Nelle more dell’adozione delle linee guida, ai pro-cedimenti autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del 1990. 5. All’articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . Il Sistema informativo nazionale federato delle infra-strutture di cui al comma 1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresì utilizzato dalle Pubbliche Ammi-nistrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l’inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.».
Art. 62. Semplificazione dei procedimenti per l’adeguamentodi impianti di produzione e accumulo di energia
1. All’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2 -bis . Si intendono interventi di modifica sostan-ziale di impianto esistente soggetti all’autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli che producono ef-fetti negativi e significativi sull’ambiente o una variazio-ne positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanzia-le o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Mi-nistero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell’intervento, fermo restando il pagamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. È fatta salva l’acquisizione, ove necessario, dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2 -ter . Ferma restando, ove necessario, l’acquisi-zione dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del de-creto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civi-li esistenti , ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di cen-trali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio , da ef-fettuare all’interno dell’area di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell’impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cen-to delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell’inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una detta-gliata relazione a firma di un progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edi-lizi vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree sottoposte a vincolo. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l’assenza in tutto o in parte della documentazione necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, invita il gestore all’integrazione, con sospensione del termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del Ministero dello svilup-po economico, la segnalazione si intende ritirata defini-tivamente. Il Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l’assenza di una o più delle condizioni stabili-te, notifica al gestore l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine professionale di appartenenza. È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la dichia-razione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa. Qualora entro i termi-ni sopra indicati non intervengano comunicazioni di non effettuazione dell’intervento, l’attività si intende consen-tita. Ultimato l’intervento, il soggetto incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo economico il certificato di collaudo finale dell’opera. La sussistenza del titolo a effettuare l’intervento è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui ri-sultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l’elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
2 -quater . La realizzazione degli impianti di accu-mulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:
a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubica-ti all’interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione , o ubicati all’interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio , o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di di-smissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedu-ra abilitativa semplificata comunale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera b) ;
b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti «stand-alone» ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati me-diante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero del-lo sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo . Nel caso di impianti ubicati all’interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l’autorizza-zione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;
c ) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:
1) autorizzazione unica rilasciata dalla regio-ne o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal Mini-stero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;
2) procedura di modifica ai sensi dell’artico-lo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già realizzato e l’im-pianto di accumulo elettrochimico comporti l’occupazio-ne di nuove aree rispetto all’impianto esistente;
3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l’impianto di produzione di energia elettrica alimen-tato da fonti rinnovabili è già esistente e l’impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree ;
d) la realizzazione di impianti di accumulo elet-trochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubi-cati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l’acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da spe-cifiche previsioni di legge vigenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi , e del nulla osta alla connessione da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che in-tendono realizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di tra-smissione nazionale che, entro trenta giorni, può formu-lare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connes-sione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. I sog-getti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti.».
Art. 62 – bis Semplificazioni per le attivitàdi cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640
1. Al fine di favorire l’utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano nazionale integra-to per l’energia e il clima, sono attribuite ad Acquirente unico Spa le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine disemplificare gli adempimenti connessi allo svolgi-mento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dal-la data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di con-certo con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico Spa mediante l’acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano Spa (SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato al primo periodo, o di un suo ramo di azien-da dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell’acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145.
4. Le modalità con cui Acquirente unico Spa acquisisce le attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del-la legge di conversione del presente decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico Spa. L’ammontare del contributo di cui all’articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con decreto del Ministero dello svi-luppo economico, in modo da assicurare l’equilibrio eco-nomico, patrimoniale e finanziario di Acquirente unico Spa, nonché della SFBM in caso di acquisizione daparte di Acquirente unico Spa di quest’ultima.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per l’esercizio delle attività di cui al comma 1,sulla base del piano predisposto da Ac-quirente unico Spa, ed è stabilita la data entro la quale diviene effettiva l’operatività di Acquirente unico Spa e a partire dalla quale quest’ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente unico Spa adegua il pro-prio statuto alle previsioni di cui al presente articolo pre-vedendo l’obbligo della tenuta della contabilità in manie-ra distinta e separata dalle altre attività da esso svolte.
6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Ac-quirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni: a ) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640; b ) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136; c ) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.
Art. 62 – ter Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
1. All’articolo 11 -ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9 -bis . Al fine di garantire la prosecuzione in con-dizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l’ammontare annuo comples-sivo del canone di superficie dovuto per tutte le conces-sioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell’anno precedente».
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fon-do di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190 .
Art. 63. Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque
1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tute-la del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in co-erenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall’ONU per il 2030, del Green new deal europeo e del-la Strategia dell’Unione europea per la biodiversità per il 2030. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici fore-stali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall’articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su inizia-tiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-restali e delle regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e regionali. La sezione B del program-ma è destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali d’indirizzo territoriale, per ambiti subregiona-li omogenei, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell’ambito di quadri programmatici re-gionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli inter-venti migliorativi e manutentivi nel tempo .
2. Nell’ambito del Parco progetti degli interventi irri-gui del Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-restali, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di dife-sa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o di ripristino dei bordi danneggiati dalle fra-ne, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori , privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria na-turalistica per favorire nel contempo l’uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela della biodiversità .
3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole ali-mentari e forestali, di cui al comma 2, è adottato di con-certo con il Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare, sentito il parere dell’Autorità di bacino distrettuale competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, espressa ai sen-si dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,e dispone il riparto delle risorse necessarie alla re-alizzazione degli interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi.
4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla ma-nutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all’articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi credi-tori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l’organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vin-colo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d’ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori proce-denti qualora, dopo la adozione da parte dell’organo am-ministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa di-versi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologi-co delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’Ente stesso
5. Al fine di garantire la continuità di prestazioni indi-spensabili alle attività di manutenzione delle infrastrut-ture irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tem-po determinato del personale dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.
6. Per i primi interventi di attuazione del presente ar-ticolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 e a 50 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all’articolo 1, com-ma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibe-ra del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i medesimi anni, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura» di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e fore-stali. Ai medesimi interventi può concorrere anche quota parte delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto del fondo di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Le amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 63 – bis Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari
1. All’articolo 30 -bis , comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria,» sono soppresse.
Art. 64. Semplificazioni per il rilascio delle garanziesui finanziamenti a favore di progetti del green new deal
1. Le garanzie e gli interventi di cui al all’articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, posso-no riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemen-te alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell’11 dicem-bre 2019, in materia diGreen dealeuropeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli pro-duttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, ido-nei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi in-telligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l’anno 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio , nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 2 del decreto legisla-tivo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell’economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 set-tembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell’at-tività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di effi-cacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicu-rative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell’indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei di-ritti nei confronti del debitore e l’attività di recupero dei crediti;
d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell’economia e delle finanze il pagamento dell’indenniz-zo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità die-scussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell’assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodi-camente al Ministero dell’economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garan-zie di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione as-sunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
4. Sulle obbligazioni diSACES.p.A.derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di di-ritto lagaranziadello Stato a prima richiesta e senza re-gresso, la cuioperatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanziadello Stato è esplicita, incondizionata,irrevocabile esiestende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e adognialtro one-re accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.
5. Per l’anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull’apposito conto di tesoreria centrale, isti-tuito ai sensi dell’articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo con-to sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le atti-vità svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio. Per gli esercizi successi-vi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determina-te con il decreto di cui all’articolo 1, comma 88, quarto periodo , della citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di bilancio a i sensi del comma 2.
5 -bis . All’articolo 1, comma 86, della legge 27 dicem-bre 2019, n. 160, dopo le parole: «partenariato pubbli-co-privato» sono inserite le seguenti: «e anche realiz-zati con l’intervento di università e organismi privati di ricerca» .
6. All’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «, il primo dei quali da adottare entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l’organismo competente alla selezio-ne degli interventi coerenti con le finalità del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle migliori prati-che internazionali, e sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86,» sono soppresse;
b) dopo le parole: «in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87,» sono aggiunte le seguenti: «è stabilita».
7. Per l’anno 2020, le garanzie di cui al comma 1 possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Art. 64 – bis Misure a sostegno dello sviluppo tecnologicoe di semplificazione
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinariee urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all’incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai sog-getti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dal-la legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria e in de-roga alle periodicità dei controlli previsti dal regolamen-to di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano all’INAIL, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezza-ture ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull’emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle pro-cedure di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle attività produttive, del-la salute e del lavoro e delle politiche sociali 23 settem-bre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemen-to ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m3.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’INAIL definisce la procedura operativa per l’effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissio-ni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero dello svilup-po economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute un’apposita relazione tecnica relativa all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.