D.P.R. 23 Settembre 2022, n. 177
VFU, pubblicato il D.P.R. sul registro unico telematico
Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.272 del 21-11-2022
E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 2022, n. 177 che reca disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 6 dicembre 2022, attraverso le procedure telematiche di gestione del registro unico, consente al centro di raccolta di gestire, mediante apposito applicativo, gli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA, secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 8, del D.L.vo 209/2003 e dall’articolo 231, comma 5, del D.L.vo 152/2006.
Il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il CED, sarà composto da due sezioni: la sezione veicoli iscritti al PRA e la sezione veicoli non iscritti al PRA.
Si rimane, tuttavia, in attesa di uno o più decreti del direttore della Direzione generale per la motorizzazione con i quali dovranno essere stabilite:
a) le modalità di svolgimento delle attività di rilascio del codice identificativo del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato e del centro di raccolta, e di abilitazione del collegamento telematico con il CED, da completare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento;
b) le modalità per la graduale implementazione e ottimizzazione delle procedure telematiche previste dal presente regolamento, da completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Il registro unico, come stabilito dall’art. 5 del provvedimento, sarà avviato il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b), e quindi presumibilmente dal 7 giugno 2024.
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Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 2
b) documento unico: il documento unico di circolazione e di proprieta’ di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98; +
c) registro unico: il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, di cui all’articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119;
d) CRD: il certificato di rottamazione di cui all’articolo 5, comma 6 e 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e il certificato di cui all’articolo 231, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, generati in formato digitale;
e) Direzione generale per la motorizzazione: la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190;
f) CED: il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;
g) UMC: l’Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile e relative sezioni coordinate; h) ANV: l’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strda;
i) ACI: l’Automobile Club d’Italia; l) PRA: il Pubblico registro automobilistico;
m) centro di raccolta: l’impianto di trattamento autorizzato che, a norma del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo fuori uso;
n) FD: la firma digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013. 2. Si applicano altresi’ le definizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
Art. 2 Registro unico telematico dei veicoli fuori uso e certificato di radiazione in formato digitale
1. Il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il CED, contiene i dati di cui al comma 2 trasmessi in via telematica dal centro di raccolta, ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato.
2. Il registro unico si compone di due sezioni: a) la sezione veicoli iscritti al PRA, nella quale sono annotati: 1) il numero di targa e il numero di telaio del veicolo, nonche’ la marca e il modello; 2) le generalita’, l’indirizzo di residenza e gli estremi di identificazione dell’intestatario del veicolo, ovvero dell’avente titolo o del detentore che conferisce il veicolo e della persona da questi eventualmente delegata, nonche’, nel caso in cui il veicolo sia conferito da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l’indirizzo e la nazionalita’ del proprietario stesso; 3) la data e l’ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione da parte del centro di raccolta o del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato; 4) la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione; 5) il codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato; 6) la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato; 7) la data di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso dall’ANV e dal PRA; 8) la data di avvenuta distruzione della carta di circolazione, ovvero del documento unico, delle targhe e del certificato di proprieta’, se presente in formato cartaceo; 9) il codice identificativo del centro di raccolta; b) la sezione veicoli non iscritti al PRA, nella quale sono annotati: 1) il numero di targa, se presente, e il numero di telaio del veicolo, nonche’ la marca e il modello; 2) le generalita’, l’indirizzo di residenza e gli estremi di identificazione dell’intestatario del veicolo ovvero dell’avente titolo o del detentore che conferisce il veicolo e della persona da questi eventualmente delegata, nonche’, nel caso in cui il veicolo sia conferito da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l’indirizzo e la nazionalita’ del proprietario stesso; 3) la data e l’ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione; 4) la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione; 5) il codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato; 6) la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato; 7) la data di avvenuta distruzione della carta di circolazione o del certificato di circolazione e delle targhe; 8) il codice identificativo del centro di raccolta.
3. Le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, mediante apposito applicativo, di generare il CRD e di stamparlo su supporto cartaceo per la consegna all’intestatario del veicolo, ovvero all’avente titolo o al detentore o ad altro soggetto eventualmente delegato. In caso di impedimento tecnico all’utilizzo delle procedure telematiche, il certificato di rottamazione e’ generato in formato cartaceo ed e’ trasmesso al CED, in formato digitale e sottoscritto con FD, mediante l’utilizzo dell’apposito applicativo, entro il termine previsto dal comma 6. Le medesime procedure consentono altresi’ di acquisire, mediante apposito applicativo, la riproduzione digitale, sottoscritta con FD, dei documenti di circolazione del veicolo fuori uso, del certificato di proprieta’, se rilasciato su supporto cartaceo, ovvero, in caso di furto, smarrimento o distruzione dei predetti documenti o delle targhe, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la resa denuncia agli organi di polizia.
4. Il numero identificativo del CRD e’ costituito da una sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale che il CED genera ed associa al CRD, unitamente alla relativa data, secondo le modalita’ stabilite con il decreto di cui all’articolo 5, comma 1. Il certificato di rottamazione generato in formato cartaceo e’ contraddistinto dalla relativa data di rilascio e da un numero progressivo preceduto dal codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato ovvero del centro di raccolta, al quale il CED associa la sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale dopo che il certificato stesso e’ stato trasmesso, mediante l’utilizzo dell’apposito applicativo, in formato digitale e sottoscritto con FD.
5. Per i veicoli fuori uso non iscritti al PRA, le procedure di cui al comma 3 consentono altresi’ di generare in formato digitale la ricevuta di presa in carico del veicolo, sottoscritta con FD, e dei relativi documenti di circolazione e delle targhe, ai fini della loro successiva distruzione a cura dei centri di raccolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’articolo 4, comma 5, e di stamparla su supporto cartaceo.
6. Al momento della presa in carico del veicolo e del contestuale rilascio del CRD, il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato ovvero il centro di raccolta, se il veicolo e’ a questo direttamente conferito dall’intestatario o dall’avente titolo o dal detentore del veicolo stesso, annotano nel registro unico i dati previsti dal comma 2, lettera a), numeri 1, 2 e 3 o lettera b), numeri 1), 2) e 3). In caso di impedimento tecnico all’utilizzo delle procedure telematiche, l’annotazione dei predetti dati e’ effettuata entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di rilascio del certificato di rottamazione in formato cartaceo. Il concessionario e il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato indicano altresi’ il centro di raccolta al quale intendono conferire il veicolo fuori uso, al fine di consentire al medesimo centro di raccolta di visualizzare i dati gia’ annotati e di inserire quelli di propria pertinenza, nonche’ di visualizzare il CRD, ovvero la riproduzione digitale del certificato di rottamazione generato in formato cartaceo, che e’ parte integrante del fascicolo digitale di cui all’articolo 3, comma 1.
7. Resta fermo, a fini sanzionatori, quanto previsto dagli articoli 13, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e 256, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 3 Gestione telematica degli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, altresi’, al centro di raccolta di gestire, mediante apposito applicativo, gli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA, secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e dall’articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al tal fine, il centro di raccolta, anche su delega del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, provvede alla formazione del fascicolo digitale, sottoscritto con FD, contenente la richiesta, redatta sul modello unificato di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, alla quale sono allegati, in formato digitale, la carta di circolazione e, ove presente in formato cartaceo, il certificato di proprieta’, ovvero il documento unico, il certificato di rottamazione, ove presente in formato cartaceo, e ogni altra eventuale documentazione necessaria. In caso di furto, smarrimento o distruzione della targa, della carta di circolazione o del certificato di proprieta’, ovvero del documento unico, al modello unificato e’ altresi’ allegata, in formato digitale, la copia della denuncia agli organi di polizia ovvero, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ comprovante la denuncia, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di rilascio del CRD, o del certificato di rottamazione in formato cartaceo nel caso previsto dall’articolo 2, comma 3, il centro di raccolta trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con FD.
3. Il CED, verificato il versamento delle imposte e delle tariffe dovute e verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell’ANV, nella sezione del registro unico di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), e nella banca dati del PRA, consente al centro di raccolta, mediante le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, la stampa della ricevuta di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.
4. Entro le ore venti e trenta di ciascuna giornata lavorativa, il CED consente la stampa dell’elenco delle ricevute di avvenuta cancellazione emesse dal centro di raccolta nella giornata stessa. La ricevuta di avvenuta cancellazione si considera regolarmente rilasciata quando essa e’ riprodotta nel predetto elenco e l’istanza e la documentazione, a seguito dell’esame da parte dell’UMC e del PRA competenti, risultano idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e correttamente inviate in via telematica al CED. 5. Il centro di raccolta, che non intenda avvalersi delle procedure previste al comma 1, puo’ richiedere la cessazione dalla circolazione del veicolo fuori uso anche avvalendosi di uno dei soggetti esercenti l’attivita’ di consulenza della circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. A tal fine, ai medesimi soggetti e’ resa disponibile, attraverso il collegamento telematico con il CED, l’acquisizione dei documenti in formato digitale previsti dall’articolo 2, comma 3.
Art. 4 Abilitazione, sospensione e disabilitazione dei collegamenti telematici
1. L’UMC abilita i collegamenti telematici con il CED ai fini dell’utilizzo delle procedure previste dagli articoli 2 e 3, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.
2. In caso di accertate irregolarita’ negli adempimenti di gestione del registro unico di cui all’articolo 2, l’UMC ne da’ comunicazione ai competenti organi di polizia, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e dall’articolo 256, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. In caso di accertate irregolarita’ nell’utilizzo delle procedure telematiche previste dall’articolo 3, si applica l’articolo 6, commi 2, ultimo periodo, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. L’operativita’ dei collegamenti telematici e’ sempre sospesa o disabilitata nel caso di sospensione o di revoca dell’autorizzazione o di divieto all’esercizio dell’attivita’ svolta dal centro di raccolta ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dall’automercato, disposti dalle autorita’ competenti. In tal caso, la sospensione dell’operativita’ dei collegamenti telematici si protrae per tutto il periodo di sospensione o di divieto all’esercizio della predetta attivita’.
5. In caso di disabilitazione dei collegamenti telematici ai sensi del comma 3, l’UMC puo’ adottare un nuovo provvedimento di abilitazione all’utilizzo dei collegamenti stessi non prima che siano decorsi cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di disabilitazione.
Art. 5 Disposizioni finali e transitorie
1. Con uno o piu’ decreti del direttore della Direzione generale per la motorizzazione sono stabilite: a) le modalita’ di svolgimento delle attivita’ di rilascio del codice identificativo del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato e del centro di raccolta, e di abilitazione del collegamento telematico con il CED, da completare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) le modalita’ per la graduale implementazione e ottimizzazione delle procedure telematiche previste dal presente regolamento, da completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il registro unico e’ avviato il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b).
3. Con decreto del direttore della Direzione generale per la motorizzazione, da adottare entro il termine di cui al comma 1, lettera b), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono attribuite le funzioni e i compiti ai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, nonche’ definiti i periodi di conservazione e le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la tutela dei dati medesimi.
Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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