In un articolo del quotidiano Italia Oggi del 30 dicembre 2024 (“231, la formazione è d’obbligo”) si è proposto un interessante focus sull‘importanza della formazione del personale anche ai fini di evitare responsabilità discendenti dall’applicazione della “normativa 231” che, come noto, disciplina la responsabilità degli enti derivante da reato ai sensi del D.L.vo 231/2001.

In particolare, nell’articolo sono riportate alcune interessanti e recenti pronunce giurisprudenziali volte a rimarcare il ruolo fondamentale della formazione specie nell’ambito della sicurezza sul lavoro:

  • Cass. Pen. n. 22586/2024: l’attività di formazione deve essere conformata agli specifici rischi che caratterizzano l’attività dell’ente; la mancanza di una adeguata formazione sui rischi dell’attività concorre a qualificare uno dei presupposti della colpa in organizzazione dell’ente a prescindere dall’entità del vantaggio conseguito.
  • Cass. Pen. n. 31665/2024: non è prevista l’adozione della forma scritta per l’adempimento dell’obbligo informativo; un buon sistema di informazione e formazione non implica necessariamente una formalizzazione in rigidi protocolli o documenti societari.
  • Trib. Milano n. 3314/2023: il tema della formazione ai fini dell’adeguatezza del modello rileva non solo in funzione di prevenzione dei reati, ma anche post factum. L’implementazione di un piano di formazione per i dipendenti e per le terze parti consente l’applicazione dell’art .17 D.L.vo 231/2001 che esclude sanzioni interdittive in capo all’ente che abbia attuato una serie di condotte riparatorie prima dell’apertura del dibattimento.

Investire dunque sulla formazione del personale è indispensabile anche per garantire l’efficace attuazione del modello organizzativo (MOG) e dunque evitare il riconoscimento di una responsabilità in capo alla società “ex 231”.

 

 


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