Parlando di rifiuti, e nello specifico di “abbandono di rifiuti”, spesso ci si chiede: quando è responsabile il proprietario del terreno occupato dai rifiuti abbandonati?

Così si è espresso il TAR Campania (SA) con la sentenza n. 267 del 3 febbraio 2023.

“In caso di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi (nella specie cumulo di pneumatici fuori uso, la maggior parte dei quali combusti), ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 152/2006, seppure non sia provato che il proprietario ne fosse a conoscenza, è tuttavia configurabile una colpa in termini di omissione della dovuta vigilanza, stante l’entità del cumulo di rifiuti presenti nel suo terreno e la mancata denuncia all’Autorità della loro presenza.

È pur vero che la recinzione del terreno è mera facoltà e non obbligo in capo al proprietario dello stesso, ma è ancor più vero che se questi avesse prestato la normale diligenza avrebbe quanto meno denunciato la presenza dei rifiuti sul suo terreno e il loro accumulo progressivo, allertando di conseguenza le Autorità competenti.

Tra l’altro, risultando l’area interclusa, esiste un ancor più forte indizio di responsabilità per colpa omissiva.”

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