Il Consiglio di Stato, con la sentenza n 7657 del 3 dicembre 2020, ha esplicitamente chiarito, confermando una linea interpretativa ormai da ritenersi consolidata, che il Comune può legittimamente ordinare al proprietario del suolo la rimozione di rifiuti abbandonati solo quando ha preventivamente accertato a suo carico il dolo o la colpa nello sversamento medesimo.

A questo proposito, qualora l’abbandono sia realizzato da soggetti terzi, l’omessa recinzione del suolo da parte del proprietario non costituisce, di per sé, un indice di negligenza nella vigilanza del fondo, dal momento che, nel nostro ordinamento, la recinzione di un fondo costituisce una mera facoltà e non un obbligo.

 

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