Entrerà in vigore il 16 agosto 2019 il Decreto 9 maggio 2019, n. 72 del Ministero della Salute che aggiorna l’elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati a contatto con gli alimenti.

Il Decreto di fatto sostituisce con un nuovo Allegato (Allegato 1) la «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell’allegato II al Decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, che detta norme in merito alla “disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”, limitatamente agli acciai inossidabili.

L’art. 2 del Decreto chiarisce inoltre che le disposizioni dello stesso non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e commercializzati, fabbricati o commercializzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché’ garantiscano un livello equivalente di protezione della salute».

 

 

 


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