Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione del 10 ottobre 2016 relativa alle modalità d’applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.
L’art. 34 prevede nello specifico che gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di una serie di specifiche attività (nell’ambito di gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali nonché estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi) non sono soggetti alla Dir. 2014/25/UE se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi del successivo articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
L’Allegato I alla Decisione (UE) riporta le informazioni che devono essere contenute nelle richieste relative all’applicabilità dell’art. 34 nonché la struttura che esse devono seguire, al fine di una corretta valutazione delle stesse. I successivi Allegati II, III e IV contengono invece le informazioni che devono figurare negli avvisi pubblicati dalla Commissione.
Il provvedimento abroga la Decisione 2005/15/CE. (SB)


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