09/04/2015
Acque
Dal Ministero i criteri per definire il costo ambientale e della risorsa
Il D.M. 24 febbraio 2015, n. 39, pubblicato in G.U. n. 81 del 8 aprile 2015, individua i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua.
La Direttiva 2000/60/CE stabilisce infatti degli obiettivi di qualità e disciplina le modalità per conseguirli, anche tramite l’attuazione di una politica dei prezzi dell’acqua che incentivi un impiego razionale della risorsa idrica e consenta un adeguato contributo al recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa.
A tal fine, l’Allegato A di tale Decreto, recante “Linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua, in attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 9 della direttiva comunitaria 2000/60/CE”, contiene disposizioni relative alle definizioni necessarie per l’individuazione dei costi ambientali e della risorsa (Environmental and Resource Costs, c.d. ERC), nonché la metodologia di stima e l’approccio generale per l’internalizzazione degli ERC.
L’Allegato Tecnico n. 1 al D.M. n. 39/2015 (“Proposta metodologica per la rendicontazione (reporting) degli aspetti economici”), in relazione agli obblighi di rendicontazione alla Commissione europea, aggiorna “i quadri conoscitivi esistenti per la parte delle caratteristiche economiche e sociali qualora non sufficientemente approfonditi in precedenza o perché dalla prima pianificazione ad oggi sono avvenuti profondi cambiamenti”. In tale ottica, l’Allegato in esame individua le principali componenti economiche per le quali risulta opportuno effettuare integrazioni e aggiornamenti sostanziali, nonché gli indirizzi idrici ai quali dovrebbe essere principalmente improntata l’analisi economica. Sono inoltre individuati gli usi e gli utilizzi per i quali occorre effettuare le analisi ai fini di una corretta rendicontazione economica e del recupero dei costi.
L’art. 2, comma 1 del Decreto prevede che le Autorità competenti, nelle fasi di pianificazione e programmazione dei piani di gestione le Autorità competenti, adeguino gli approcci metodologici di determinazione dei costi ambientali e della risorsa alle disposizioni in esso contenute. Il comma 2 del medesimo articolo specifica infine che tali approcci si applicano progressivamente nei casi in cui le Autorità già utilizzino metodologie che consentono di conseguire risultati equivalenti.
Il D.M. n. 39/2015 entrerà in vigore il 23 aprile 2015. (GG)