08/03/2016
Acque destinate al consumo umano
Recepita la Direttiva UE sulle sostanze radioattive nelle acque per il consumo umano
Dal 22 marzo 2016 entreranno in vigore le disposizioni contenute nel D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 28, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 e recante attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.
Come indicato dall’art. 1 il nuovo provvedimento stabilisce i principi e disciplina le modalità del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori, nonché i relativi valori di parametro. Per espressa previsione dell’art. 3, comma 2, il Decreto non si applica alle acque minerali naturali riconosciute come tali ex D.L.vo n. 176/201, né alle acque medicinali di cui al D.L.vo n. 219/2006.
L’art. 4 del D.L.vo n. 28/2016 individua gli obblighi a carico degli enti locali. In particolare, Regioni e Province autonome devono svolgere appositi controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali e delle ARPA/APPA, nonché assicurare il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori di parametro di cui all’articolo 5, attraverso l’elaborazione e la messa in atto di un apposito programma di controllo. Tale ultimo articolo indica anche i punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati: ad esempio, per le acque le acque fornite attraverso una rete di distribuzione idrica tale luogo è individuato nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti.
L’art. 6 reca norme in tema di controlli ed analisi da effettuare per verificare che le acque destinate al consumo umano fornite mediante una rete di distribuzione idrica, utilizzate nelle imprese alimentari, fornite attraverso cisterne, o confezionate per la distribuzione in bottiglie o altri contenitori, soddisfino i requisiti di conformità di cui all’articolo 5, comma 2.
Si segnala infine che l’art. 10 prevede specifiche sanzioni, sia penali che amministrative, a carico del gestore del servizio idrico integrato o di chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano. (GG)