Con la sentenza n. 51006 del 9 novembre 2018 la Sezione III penale della Corte di Cassazione ha chiarito una questione problematica e sempre attuale: le acque derivanti dal lavaggio di capannoni industriali sono scarichi o rifiuti liquidi?

Nella sentenza la Corte sembrerebbe propendere per la qualificazione delle acque derivanti dal lavaggio dei pavimenti industriali (in questo caso si trattava di allevamento di tacchini) come scarichi, ma in realtà nella fattispecie concreta “i dipendenti dell’azienda provvedevano al lavaggio della pavimentazione di un capannone utilizzando pompe a pressione ad acqua che veniva convogliata in una tubatura che sfociava poi in un terreno agricolo”: la Suprema Corte ha ribadito che si può trattare di scarico solo se le acque vengono convogliate attraverso “un sistema stabile di collettamento che unisca il ciclo di produzione del refluo con il suolo, costituito nella specie dalla tubatura interrata confluente nella fossa di raccolta”. Diversamente, infatti, in assenza di tali elementi, vale a dire qualora tale operazione fosse stata eseguita interrompendo il flusso diretto, si sarebbe trattato di un’attività relativa ad un rifiuto liquido.

SI tratta dell’ulteriore pronuncia in linea con l’ormai consolidato orientamento secondo il quale se il collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale presenta momenti di soluzione di continuità, di qualsiasi genere, anziché essere diretto ed attuato mediante un sistema stabile di collettamento, si è in presenza di un rifiuto liquido, il cui smaltimento deve essere come tale autorizzato (v. Rassegna di giurisprudenza sull’inquinamento idrico ed il reato di getto pericoloso di cose e versamento di reflui: quando uno scarico si classifica rifiuto liquido? ).

 


Condividi: