Dal 21 marzo 2023 entrerà in vigore il nuovo D.L.vo 23 febbraio 2023, n. 18 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

Gli obiettivi del decreto sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.

Dopo aver individuato il campo di applicazione delle nuove disposizioni e le relative esenzioni, il D.L.vo 18/2023 prevede una serie di obblighi generali (art. 4) ed altri obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio (art. 6).

A quest’ultimo proposito, il provvedimento si occupa poi della valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano (art. 7), nonché della valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (art. 8) e della valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni (art. 9).

Ampio spazio viene dedicato all’individuazione dei requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano (art. 10) ed ai requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (art. 11).

L’art. 12 dispone poi che i controlli volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano consistono nell’insieme di attività effettuate al fine di garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali suddetti, mentre i controlli esterni sono i controlli svolti dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza (art. 13) ed i controlli interni sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile (art. 14).

Per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio, con decreto del Ministero della salute sarà istituita la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’Acqua (art. 20).

Infine, l’art. 23 detta le sanzioni per inosservanza delle disposizioni del decreto; l’art. 24 le disposizioni transitorie e l’art. 25 abroga espressamente il vecchio D.L.vo 31/2001.

Correda l’atto un unico allegato concernente i requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano.

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