Il Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 179614 del 3 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo delle acque reflue affinate, ai sensi del d.m. 12 giugno 2003, n. 185 e del Regolamento (UE) 2020/741 del 25 maggio 2020, mediante autobotti.
 
In particolare, la Regione Puglia chiedeva:

1. Se il trasporto delle acque affinate mediante autobotti dal luogo di produzione (impianto di affinamento) al luogo di utilizzo sia contemplato nelle modalità indicate nella succitata normativa di settore;

  1. In caso di risposta affermativa, se risulti sufficiente l’accompagnamento di un documento di trasporto per la tracciabilità del movimento”.

In risposta al primo quesito, il Ministero ha chiarito che, nel caso di riutilizzo delle acque reflue affinate a fini irrigui in agricoltura, il trasporto mediante autobotti dal luogo di produzione (impianto di affinamento) al luogo di utilizzo non appare escluso ai sensi del Regolamento (UE) 2020/741 e dell’art. 7 d.l. n. 39/2023. Con riguardo al riutilizzo delle acque a fini diversi da quelli irrigui in agricoltura (industriale, civile), trova invece applicazione la disciplina di cui al d.m. n. 185/2003 che non prevede la possibilità di trasportare acque reflue affinate tramite autobotti.
 
Quanto al secondo quesito, invece, il Ministero ha precisato che, non trattandosi di rifiuto, non sono necessari documenti diversi dagli ordinari documenti di trasporto o da quelli previsti dalle pertinenti discipline di settore.
 
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