La Regione Lazio ha indirizzato al MASE un’istanza ai sensi dell’art. 3 septies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in merito al riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte (c.d. riutilizzo in situ delle acque reflue).

In particolare, l’Amministrazione regionale riferisce che la Città metropolitana di Roma capitale e le Province rappresentano di ricevere, nell’ambito delle procedure di rilascio dei titoli autorizzativi di loro competenza, numerose istanze recanti «progetti che contemplano il riutilizzo in situ di acque reflue depurate (in genere le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali su cui insistono stoccaggi di rifiuti o lavorazioni di materiali che possono rilasciare sostanze inquinanti) per finalità inerenti il ciclo produttivo o la gestione dell’insediamento (in genere per mitigazione polveri, lavaggio ruote dei veicoli antincendio, innaffiamento barriera arborea, acque di processo)».

Il MASE riferisce che, in assenza di norme nazionali o regionali che disciplinino il riutilizzo in situ delle acque reflue depurate, le suddette Amministrazioni richiedono la modifica dei progetti presentati per conformare la gestione delle acque depurate del sito a fattispecie disciplinate dalla normativa. Di contro, i soggetti proponenti ritengono che l’assenza di una specifica normativa renderebbe il riutilizzo in situ un’attività libera, non sottoposta a specifici titoli abilitativi.

L’Amministrazione regionale, esposto il quadro normativo rilevante, ha formulato due quesiti:

1) «di chiarire se, in assenza di disposizioni normative nazionali, le istanze presentate dalle ditte che prevedono il riutilizzo in situ delle acque reflue depurate per finalità inerenti il ciclo produttivo o la gestione dell’insediamento (mitigazione polveri, antincendio,
innaffiamento barriera arborea, acque di processo o altro) possano essere accolte dagli Enti autorizzatori ovvero se tale lacuna normativa in proposito equivalga ad un esplicito divieto»;

2) «qualora si ritenga che sussista la possibilità di consentire tale riutilizzo, di indicare quale sia la disciplina autorizzativa da applicare, ivi compresa la normativa di riferimento per la definizione dei requisiti di qualità delle acque reflue depurate ai fini del loro riutilizzo nel medesimo stabilimento che le ha prodotte nonché l’autorità competente preposta al rilascio della suddetta autorizzazione».

Il MASE premette che ogni considerazione espressa è riferita al quadro normativo vigente e non prende in esame le disposizioni oggetto dello schema di D.P.R. già posto in consultazione presso le amministrazioni interessate e gli stakeholder ma non ancora adottato in via definitiva, al fine di un migliore riscontro ai quesiti posti dalla interpellante.
 

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CONSIDERAZIONI

 
Attualmente, la materia del riutilizzo delle acque reflue è disciplinata, limitatamente al riutilizzo a fini irrigui in agricoltura, dal regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 e dall’art. 7 del D.L. 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, nonché, per gli ulteriori usi, dal d.m. 12 giugno 2003, n. 185.

Mentre i primi due testi normativi non prevedono alcuna disposizione in materia di riutilizzo in situ delle acque reflue depurate, l’art. 1, comma 3, d.m. n. 185/2003, espressamente esclude dal proprio ambito applicativo «il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte».

Con riferimento al quesito n. 1), va evidenziato come l’assenza di norme tecniche per il riutilizzo in situ delle acque reflue, tuttavia, non determini, in via interpretativa, un divieto assoluto in assenza di una espressa disposizione normativa in tal senso. Per contro, nel corpus del D.Lgs. n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, si rinvengono più disposizioni di carattere generale volte a promuove il riutilizzo delle acque reflue (cfr. art. 98, comma 1; art. 101, comma 10; art. 110, comma 4; art. 155, comma 6).

Inoltre, si osserva che il riutilizzo in situ costituisce un uso ulteriore rispetto a quelli irrigui in agricoltura disciplinati dal regolamento (UE) 2020/741 e dall’art. 7 d.l. n. 39/2023 che, pertanto, coerentemente con il loro oggetto, non si occupano di disciplinarlo.

Di contro, l’ordinamento nazionale, come già detto, nel disciplinare tali usi ulteriori, contempla una specifica disposizione in materia di riutilizzo in situ delle acque reflue, al fine di escluderne espressamente la sottoposizione alla disciplina in materia di riutilizzo di acque reflue.

Da quanto esposto, discende, dunque, unicamente che l’attività di riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte non è sottoposta al titolo autorizzatorio necessario al fine del riutilizzo delle acque reflue. Per altro verso, nessun indizio letterale o sistematico depone a favore di un’interpretazione in base alla quale sia radicalmente inibito il riutilizzo in situ delle acque reflue.

Di conseguenza, il riutilizzo in situ di acque reflue, nella misura in cui non è oggetto di un esplicito divieto, né di una disposizione che ne condizioni l’esercizio all’ottenimento di una specifica autorizzazione al riutilizzo, deve essere considerata un’attività consentita, non sottoposta all’autorizzazione prevista dalle disposizioni nazionali e sovranazionali in materia di riutilizzo di acque reflue.

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Il quesito n. 2), affronta un ulteriore profilo, ovvero se il riutilizzo in situ, ove consentito, sia un’attività libera oppure se il suo esercizio sia condizionato a un qualche ulteriore regime autorizzativo, indicando i requisiti e le caratteristiche dell’eventuale disciplina autorizzativa applicabile.

In via generale, si osserva che, coerentemente con quanto si evince anche dalla normativa sovranazionale, ancorché non sottoposto al regime autorizzativo previsto per il riutilizzo delle acque reflue, non sembra possibile ritenere che il riutilizzo in situ delle acque reflue sia un’attività libera in senso assoluto. A seconda delle circostanze, infatti, il riutilizzo in situ comporta un necessario collegamento ad un’attività industriale “a monte” o una specifica destinazione “a valle” (es., scarico).

Nella misura in cui il riutilizzo in situ non è sottoposto al titolo autorizzativo previsto per le altre forme di riutilizzo, si è tenuti a ritenere che tale attività segue il regime giuridico della fattispecie su cui insiste.
Questo implica, sotto il profilo del regime amministrativo, che il gestore sia tenuto a munirsi del titolo abilitativo previsto per l’attività industriale “a monte” o per la destinazione “a valle”, ma non anche dell’ulteriore e specifico titolo previsto in materia di riutilizzo delle acque reflue. Del pari, l’autorità competente all’accertamento del rispetto dei pertinenti requisiti deve essere individuata nell’autorità competente al rilascio del relativo titolo autorizzatorio o abilitativo. Similmente, per quanto riguarda il regime dei requisiti tecnico-sostanziali di qualità delle acque ai fini del loro riutilizzo in situ, si deve ritenere che essi siano da rinvenirsi nelle discipline settoriali di volta in volta applicabili.

Ciò posto, la scrivente ritiene opportuno soffermarsi sulle fattispecie che hanno originato i dubbi interpretativi oggetto del quesito. L’interpellante, sebbene a titolo esemplificativo, fa infatti specifico riferimento all’utilizzo di «[…] acque meteoriche di dilavamento dei piazzali su cui insistono stoccaggi di rifiuti o lavorazioni di materiali che possono rilasciare sostanze inquinanti […] per finalità inerenti il ciclo produttivo o la gestione dell’insediamento (in genere per mitigazione polveri, lavaggio ruote dei veicoli
antincendio, inaffiamento barriera arborea, acque di processo)».

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È noto che manca nell’ordinamento una specifica definizione della nozione di “acque meteoriche di dilavamento“.

La giurisprudenza ha tentato di colmare tale lacuna statuendo che «per “acque meteoriche di dilavamento” si intendono quelle originate da una precipitazione atmosferica che, non evaporate o assorbite dal suolo, esercitano un’azione di dilavamento della superficie sulla quale scorrono» (ex multis, Cass. pen., sez. III, 24 febbraio 2021, n. 11128).

Ciò posto, come noto, l’art. 113 d.lgs. n. 152/2006, fermo il divieto di scarico o immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee (comma 4), attribuisce alle regioni il potere di disciplinare e attuare «le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate» e «i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione» (comma 1), precisando che «[l]e acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del […] decreto [legislativo 3 aprile 2006, n. 152]» (comma 2).

Nondimeno, nell’ambito di tale ultima fattispecie, le regioni sono chiamate a disciplinare «i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici» (comma 3).

Ne consegue che, con riguardo alla fattispecie descritta dall’interpellante, la disciplina applicabile è quella adottata in sede regionale in attuazione dell’art. 113, comma 3, d.lgs. n. 152/2006.

In assenza di una disciplina regionale, il riutilizzo in situ delle acque meteoriche dilavanti non è soggetto ad alcun divieto assoluto, ancorché ontologicamente distinte dalle acque reflue. Infatti, l’art. 1, comma 3, del d.m. n. 185/2003, vale solo ad escludere l’applicabilità delle norme tecniche dettate dal medesimo Regolamento al riutilizzo in situ di acque reflue.

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CONCLUSIONI

 
Tutto ciò premesso, si rassegnano le seguenti conclusioni:

  • a) l’attività di riutilizzo in situ delle acque reflue, come individuata e definita dall’art. 1, comma 3, d.m. n. 185/2003, non è soggetta ad alcun divieto assoluto;
  • b) il riutilizzo in situ, previo eventuale trattamento depurativo, è autorizzato nell’ambito del regime giuridico dell’impianto/stabilimento/installazione da cui originano le acque reflue;
  • c) le acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggette, ove esistente, alla disciplina regionale;
  • d) sono fatte salve eventuali disposizioni particolari concernenti gli impianti di stoccaggio rifiuti, la cui disciplina esula dalle competenze della scrivente Direzione.

 
 


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