Il nuovo D.M. 18 ottobre 2016 definisce i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti.

L’Allegato (par. 2) precisa che le disposizioni contenute nel Decreto si applicano al “servizio di sanificazione”, reso in strutture sanitarie: trattasi di edifici e locali quali ospedali, case di cura, ambulatori e assimilati. Le attività di sanificazione delle superfici ambientali sono costituite da tutte le procedure atte a renderle igienicamente idonee per gli operatori e gli utenti cui si presta assistenza.

In tale contesto, il D.M. definisce i criteri ambientali per diverse fasi di definizione della procedura di gare che consentono di migliorare il servizio dal punto di vista ambientale, tenendo conto di assicurare il livello di igiene appropriato alla destinazione cui si riferisce. (GG)

 


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