19/02/2015
ADR
Autorizzata l’adozione di deroghe nazionali
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 febbraio 2015 la Decisione di esecuzione (UE) n. 217 del 2015 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della Direttiva (CE) n. 68 del 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose. L’Allegato I, capo I.3, l’Allegato II, capo II.3 e l’Allegato III, capo III.3 di quest’ultima Direttiva contengono elenchi di deroghe nazionali, che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche e che devono essere autorizzate e applicate senza discriminazione negli Stati membri. Taluni Stati membri, tuttavia, hanno richiesto nuove deroghe, di conseguenza, per maggiore chiarezza, si è ritenuto opportuno sostituire i suddetti Allegati della Direttiva del 2008 conformemente a quanto previsto dall’Allegato della Decisione n. 217 del 2015, nonché al parere del Comitato per il trasporto delle merci pericolose istituito dalla Direttiva (CE) n. 68 del 2008.
L’art. 1 della nuova Decisione dispone, pertanto, che gli Stati membri elencati nell’Allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe previste nel medesimo, concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio. (RT)