Il 14 maggio 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso la Circolare Prot. 13921 recante “Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR”, con lo scopo di chiarire dubbi interpretativi relativamente all’applicazione di quanto indicato nel DM 7 agosto 2023 in merito alle condizioni di esenzione di nomina del consulente ADR.

La Circolare aiuta ad interpretare quanto indicato nel DM, esplicitando con esempi le varie condizioni di esclusione o esenzione, illustrando condizioni operative pratiche (ad esempio, la possibilità di utilizzo del registro in forma digitale o cartaceo, anche integrato in altri strumenti di gestione) e fornendo importanti dettagli sulla valutazione delle condizioni di applicazione dei limiti di esenzione 1.1.3.6.

Un documento utile dunque per chiarire dubbi ed incertezze sul tema.

Ad esempio, per quanto riguarda l’ambito di applicazione del DM 7 agosto 2023, la Circolare chiarisce che esso si applica non solo alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del suddetto D.M., ma anche agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi.

Sono invece esentate dall’obbligo di nominare un consulente le imprese che limitano la propria attività all’intermediazione, coordinamento ed organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose. A titolo di esempio, si cita un intermediario che abbia per scopo la conclusione di contratti di mediazione per il trasporto di merci e che non rientri nella definizione di speditore o di trasportatore (cfr. cap. 1.2 ADR).

Vengono poi chiariti i casi di esclusione o esenzione totale di cui all’art. 3 del D.M. e i casi di esenzione parziale di cui all’art. 4 del D.M.

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Quanto all’esclusione o esenzione totale, sono ovviamente escluse dall’obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività ricada in uno dei regimi di esenzioni individuati alla sezione 1.1.3, con eccezione della sottosezione 1.1.3.6. Sono, altresì, escluse dall’obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività sia inerente a merci pericolose integralmente escluse dall’ADR per applicazione di una specifica disposizione o esentate dall’ADR in applicazione di uno specifico regime di confezionamento.

La Circolare in esame chiarisce altresì, in materia di formazione di cui all’art. 7 del DM, che la durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse.

Da ultimo, il MIT precisa che, considerato che le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore, dello scaricatore e del proprietario della merce sono definite dal quadro normativo nazionale oltre che dall’accordo ADR e che i ruoli e le responsabilità delle varie figure coinvolte richiedono una regolamentazione mediante stipula di idonei contratti, gli obblighi di ciascun operatore sono elencati espressamente nel capitolo 1.4.2 e 1.4.3 dell’ADR. (Ing. Emanuela De Blasi)
 

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