Il 22 marzo 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 23 gennaio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante il “Recepimento della direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”.

All’art. 1 del provvedimento si stabiliscono le modifiche all’art. 3 del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 35 ed in particolare:

Le lettere a), b) e c) dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:

  • a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato membro», ove opportuno;
  • b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini «Stato contraente del RID» sono sostituiti dai termini «Stato membro», ove opportuno;
  • c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali «parte contraente» è sostituito con «Stato membro», ove opportuno.

 

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