Con il decreto legislativo 35/2010 è stata data attuazione alla direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. Il decreto si applica al trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile interna sia all’interno dello Stato nazionale che tra gli Stati membri dell’UE, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie.

 

La direttiva 2008/68 è stata aggiornata dalla direttiva 2018/217 del 31 gennaio 2018, mediante la quale la Commissione UE ha sostituito il Capo I.1 “ADR” dell’allegato I, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, e il termine “parte contraente” è stato sostituito dal termine “Stato membro” come opportuno. L’ultima versione così modificata dell’accordo si applica dal 3 gennaio 2018, e gli Stati membri sono chiamati a conformarsi alla nuova direttiva entro il 3 luglio 2018.
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Così, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il decreto 20 marzo 2018 (Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2018), recante il recepimento della predetta direttiva 2018/217/UE: il nuovo DM modifica, precisamente, l’art. 3 del decreto 35/2010: il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 3 gennaio 2018, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno. (LM)

 


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