16/02/2022
AEE: nuove esenzioni per l'utilizzo di sostanze pericolose
Esenzione per ftalati negli apparecchi medici
AEE RAEE Sostanze pericoloseSulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio è stato pubblicato il Decreto 28 dicembre 2021 di attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell’11 agosto 2021, di modifica dell’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).
Il Decreto è intervenuto sull’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che indica applicazioni che beneficiano di un’esenzione dalla restrizione di sostanze pericolose nelle AEE specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo.
In particolare sono stati aggiunti all’allegato IV i punti n. 45, 46 e 47 che riguardano:
- Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate delle sostanze ioniche presenti nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi
- Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI.
- Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.
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