Ancora una volta il Legislatore è intervenuto a modificare il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Infatti, da un lato il D.M. 19 maggio 2020 attua le direttive delegate della Commissione europea (UE) 2019/1845 ed (UE) 2019/1846, dall’altro il D.M. 5 agosto 2020 attua le direttive 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE) 2020/366 (entrambi i provvedimenti sono stati pubblicati sulla Gazetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020).

Vengono così modificati gli allegati III e IV del D.L.vo 27/14 per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, con particolare riguardo alle seguenti esenzioni:

  • uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore;
  • uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione;
  • uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttività;
  • uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento;
  • uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni;
  • uso di piombo nelle leghe saldanti e nelle finiture delle terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali;
  • uso di piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato in determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici.

Attenzione, però, all’entrata in vigore dei provvedimenti! Infatti, mentre il D.M. 19 maggio 2020 dispone che le modifiche apportate “si applicano a decorrere dal 1° maggio 2020” (!), il D.M. 5 agosto 2020 differenzia le tempistiche, prevedendo che alcune disposizioni si applicheranno “a decorrere dal 1° aprile 2021” ed altre “a decorrere dal 1° settembre 2020”.

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