Dal 22 marzo 2018 è in vigore la nuova normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Si tratta del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, che contiene, precisamente, principi e disposizioni per l’armonizzazione, la razionalizzazione e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica.
Il nuovo decreto, che costituisce il testo unico in materia di controlli in questo settore, detta anche la relativa disciplina sanzionatoria.
 
L’organizzazione dei controlli ufficiali fa capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che può delegare i compiti di controllo ad uno o più organismi di controllo dallo stesso autorizzati, a seguito di istanza di autorizzazione (come regolata all’art. 4, comma 1 del decreto). Tali organismi di controllo rilasceranno un documento giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo, che consenta l’identificazione dell’operatore e il tipo o la gamma di prodotti.
I controlli, ossia le ispezioni, saranno effettuati al fine di accertare eventuali infrazioni, irregolarità e inosservanze riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti.
 
Gli operatori, prima di immettere prodotti sul mercato come biologici, o in conversione al biologico, sono tenuti a notificare l’inizio della loro attività e ad assoggettare la loro impresa al sistema di controllo. Sono, inoltre, chiamati a redigere ed aggiornare il documento contenente la descrizione completa dell’attività, del sito e dell’unità produttiva, nonché il documento contenente le misure per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica e prevenire i rischi di contaminazione.
 
Devono, poi, eseguire le misure adottate dall’organismo di controllo, anche se successive al recesso o all’esclusione per fatti antecedenti l’esclusione o il recesso stessi e, in caso di soppressione delle indicazioni, informare per iscritto gli acquirenti del prodotto circa l’avvenuta soppressione delle indicazioni dalle produzioni. In caso di esclusione, la nuova domanda di notifica non potrà essere presentata prima di due anni dall’esclusione.
 
Non mancano gli obblighi relativi alla tracciabilità. In particolare, agli operatori è richiesto di annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti biologici, o in conversione, su appositi registri (da mettere a disposizione dell’organismo di controllo), o, in alternativa, su registri obbligatori già utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purché contenenti le informazioni prescritte per il settore biologico.
E’, inoltre, obbligatorio adottare un sistema che consenta la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione, che dovrà essere comunicato preventivamente all’organismo di controllo.
 
Quanto agli obblighi di comunicazione, si tratterà di comunicare periodicamente all’organismo di controllo la natura e la quantità di prodotto biologico, o in conversione, immesso sul mercato, nonché gli eventuali reclami ricevuti dai clienti e l’esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di non conformità.
 
Restano, infine, ferme le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, entro i rispettivi territori, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura, effettuata con il metodo biologico (LM).


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