Il Ministero dell’Ambiente, con un comunicato pubblicato in G.U. il 7 gennaio 2015, ha avvisato circa l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 272 del 13 novembre 2014, che rende note le modalità per redigere la relazione di riferimento in sede di richiesta o di rinnovo dell’AIA.
I gestori di imprese titolari di un impianto soggetto ad AIA, qualora l’attività comporti l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, dovranno infatti presentare una relazione contenente informazioni sulla qualità del suolo e delle acque sotterranee, indicando le sostanze pericolose. Ne consegue che, nel caso di procedura di AIA pendente, occorrerà integrare la domanda con la relazione di riferimento, la quale consentirà anche un raffronto sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque al momento della cessazione definitiva dell’attività, così da permettere una valutazione circa gli eventuali obblighi di ripristino.
La relazione deve indicare l’uso attuale del sito, le modalità di misurazione sulle sostanze pericolose e l’indicazione dello stato attuale del suolo e delle acque. Si segnala, infine, che i gestori di impianti soggetti a procedura di AIA statale, che esercitino le attività indicate nell’Allegato 8 del D. lgs 152/2006, dovranno presentare la relazione entro il 7 gennaio 2016, mentre vi è obbligo solo di verifica per gli impianti di combustione con potenza pari o oltre i 300 MW. (RT)


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