24/02/2015
AIA
Dalla Lombardia linee guida per le attività di autodemolizione
Le attività di produzione di manufatti, che utilizzano solo strumentalmente sostanze chimiche, non rientrano nella categoria delle “Industrie chimiche” soggette ad AIA, ex punto 4 dell’Allegato VIII, Parte II, del D.Lgs. 152/2006, mentre le attività di autodemolizione rientrano tra quelle di gestione di rifiuti obbligate all’AIA, ex punto 5.3 del suddetto Allegato, solo ove effettuino frantumazione dei veicoli. Ciò è quanto risulta dalla Circolare n. 11 del 22 dicembre 2014 della Regione Lombardia, che ha chiarito il campo di applicazione delle nuove regole europee sulla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, introdotte in Italia l’11 aprile 2014. Con riferimento alle attività di manifattura di competenza territoriale della Regione Lombardia, la Circolare specifica che la stessa non rientra tra le installazioni dell’industria chimica sub AIA, in quanto dedite esclusivamente alla produzione su scala industriale dei prodotti. Nell’attività di produzione dei manufatti, intesi come oggetti per cui la composizione chimica non è sufficiente a connotare le qualità merceologiche, è da escludere l’AIA, in quanto le reazioni chimiche sono contestuali alla fabbricazione di taluni prodotti. Ad avviso della Regione Lombardia, i centri di autodemolizione sono invece soggetti ad AIA, solo qualora effettuino “frantumazione” dei veicoli. In tal caso, saranno soggette ad AIA anche tutte le attività tecnicamente connesse alla frantumazione e svolte presso l’installazione, con esclusione delle particolari operazioni di bonifica effettuate sui veicoli dagli autodemolitori per separarne i rifiuti, in quanto non rientranti tra quelle di “ricondizionamento”, di “messa in sicurezza” e di “rottamazione”. La Regione appare infine orientata ad escludere che talune operazioni legate alla demolizione dei veicoli possano sfociare nell’accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi finalizzato al loro recupero o smaltimento, sempre ai fini della necessità di AIA.
Tali chiarimenti vertono su due delle categorie previste nell’Allegato VIII, Parte II, del D.Lgs. 152/2006, riformulate dal D.Lgs. 46/2014. In particolare, nella categoria “Gestione dei rifiuti” sono state inserite nuove attività, tra cui il trattamento in frantumatori di rifiuti metalli oltre determinate quantità. A livello nazionale, ci fu una Circolare del Ministero dell’Ambiente (n. 22295 del 27 ottobre 2014) che ha precisato che l’obbligo di AIA riguarda i frantumatori che con azione meccanica riducono in pezzi un rifiuto costituito da un oggetto metallico, al fine di ottenere residui di metallo riciclabili. Il Ministro ha altresì ricordato l’obbligo, per le installazioni AIA, di presentare tempestivamente la relazione di riferimento, necessaria per una misurazione della potenzialità inquinante, al fine di proseguire nella propria attività. (RT)