13/10/2015
AIA
Approvate modifiche al D.M. n. 272/2014 sulla relazione di riferimento
Con D.M. n. 141/2015 sono state apportate alcune modifiche al D.M. n. 272/2014 in tema di relazione di riferimento.
In particolare l’originaria formulazione dell’art. 3, comma 1, D.M. n. 272/2014 (che indica i casi in cui è obbligatorio presentare la relazione di riferimento) è sostituita dalla seguente: “I gestori degli impianti elencati nell’Allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da impianti di combustione alimentati unicamente a gas naturale, presentano all’autorità competente la relazione di riferimento”. E’ dunque eliminato il riferimento, all’interno degli impianti esentati dalla presentazione di riferimento, alle “centrali termiche”, nonché alla soglia della “potenza termica di almeno 300MW” originariamente prevista per gli impianti di combustione alimentati a gas naturale. Ciò in quanto il D.L. n. 133/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia, convertito in L. n. 164/2014) ha incluso fra gli impianti di cui all’Allegato XII, Parte II, D.L.vo n. 152/2006 anche gli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50MW, con conseguente necessità per i gestori dei medesimi (qualora l’impianto abbia potenza termica di almeno 50 MW ed inferiore a 300MW, nonché sia alimentato esclusivamente a gas naturale) di presentare all’autorità competente la relazione di riferimento.
Al suddetto articolo 3 è inoltre aggiunto il comma 4, che fa salva la facoltà, per i gestori, di presentare la relazione di riferimento in luogo degli esiti della procedura per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della stessa entro la tempistica di cui all’art. 4, comma 1, D.M. n. 272/2014.
Si precisa infine (cfr. art. 2, D.M. n. 141/2015) che il termine previsto dall’art. 4, comma 2, D.M. n. 272/2014 per la presentazione della relazione di riferimento stabilito per gli impianti già in possesso di AIA statale “decorre dall’entrata in vigore del presente decreto per i gestori degli impianti costituito esclusivamente da impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50MW e inferiore a 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale”.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2015 è stato pubblicato il Comunicato relativo al D.M. n. 141/2015, con il quale si informa che il testo del provvedimento è disponibile sul sito web del Ministero. (GG)