02/04/2024
AIA e BAT, no tecnologie specifiche ma solo obiettivi prestazionali
Il MASE risponde all'interpello
AIA BATIl Ministero dell’ambiente ha risposto ad interpello 29 marzo 2024, n. 61172 su un quesito di una Provincia di Padova in tema di riesame dell’AIA ai sensi dell’articolo 29-octies del D.L.vo 152/2006 per le attività indicate nell’allegato VIII, punto 6.7, Parte II, D.L.vo 152/2006 (“trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici“) a seguito dell’adeguamento dell’autorizzazione alle nuove migliori tecniche disponibili (dall’inglese Best available techniques — Bat).
Il MASE sul punto ha chiarito che le migliori tecniche disponibili (“Mtd”) e le autorizzazioni integrate ambientali (Aia) rilasciate in base ad esse, non possono imporre tecniche o tecnologie specifiche, ma solo obiettivi prestazionali.
Il MASE, difatti, in relazione al Quesito 1 (il limite superiore dell’intervallo individuato dalla nota n. 1 (da 20->50 mg C/Nm³) deve essere considerato per qualsiasi tipo di recupero – distillatore, adsorbimento/deadsorbimento con carboni attivi/zeoliti, etc.?) ha precisato che: “Considerato che l’articolo 29.sexes, comma 4, del D.Lgs. 152/06, in completa coerenza con la direttiva IED, chiarisce il principio generale secondo il quale l’autorizzazione fissa le condizioni in termini prestazionali, senza imporre il ricorso a specifiche tecniche o tecnologie, si puo’ confermare che la tecnica impiegata per il recupero è irrilevante ai fini dell’applicazione della nota 1 alle tabelle 11 e 17 delle Conclusioni sulle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/2009, a condizione che sia consentito il reimpiego/riciclaggio del solvente recuperato“.
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