12/11/2024
AIA e attività accessoria tecnicamente connessa
I chiarimenti del MASE
AIA AUAIl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 181030 del 7 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in materia di AIA e attività accessoria tecnicamente connessa.
Nello specifico, il Ministero, richiamando quanto stabilito dalla nuova direttiva (UE) 2024/1785 che dovrà essere recepita nei prossimi anni, ha evidenziato come la nuova disciplina, a integrazione di quella già vigente, dovrà chiarire che:
a) due installazioni possono essere distinte nonostante siano ubicate in prossimità fra loro e gestite dal medesimo gestore (ove ricorrano i presupposti di cui alla circolare ministeriale n. 22295 del 27 ottobre 2014);
b) nel caso particolare delle installazioni di allevamento di bestiame, due distinte installazioni possono, nel caso siano ubicate in prossimità tra loro o gestite dal medesimo gestore, essere comunque considerate congiuntamente ai fini di valutare l’assoggettabilità ad AIA a giudizio dell’autorità competente in materia di AIA (in particolare se ritiene che la divisione sia strumentale per sottrarsi agli obblighi IPPC).
Tale disciplina, ha precisato il MASE, non consentirà a gestore e altre autorità (ad esempio quella che rilascia le AUA) di individuare a priori la competenza autorizzativa, fintanto che non si sia in proposito espressa l’autorità competente in materia di AIA.
Con riferimento al caso specifico oggetto dell’istanza di interpello, il Ministero ha chiarito quanto segue:
“l’autorità regionale, competente in materia di AIA, si è espressa e, rilevato che le due unità non sono ubicate in prossimità fra loro, ha ritenuto irrilevante l’assetto proprietario ai fini dell’assoggettabilità ad AIA. Acquisita tale posizione dell’autorità competente al rilascio dell’AIA, ne consegue che le due unità non costituiscono una unica installazione e quindi vanno autorizzate con AUA, sebbene possano costituire un unico stabilimento che nel complesso supera le soglie AIA. In proposito spetta all’autorità provinciale, in base alle definizioni di cui alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, decidere se rilasciare due distinti provvedimenti di AUA, o uno unico, sempre di AUA”.